IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista    l'istanza    presentata    dal    presidente   dell'unita'
socio-sanitaria locale n. 25 di Verona, in  data  18  dicembre  1987,
intesa  ad  ottenere  il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento
delle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo
terapeutico  presso  la  clinica oculistica del centro ospedaliero di
Borgo Trento;
  Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 6 ottobre 1989;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 23 gennaio 1990;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento  di  esecuzione  della  sopranominata
legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982  relativo
all'autorizzazione del prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  clinica  oculistica  del  centro  ospedaliero  di  Borgo Trento
dell'unita' socio-sanitaria locale n. 25  di  Verona  e'  autorizzata
all'espletamento delle attivita' di:
    a)   prelievo   di  cornea  da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico;
    b)  trapianto  di  cornea  da  cadavere  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.