IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa, gia' concesse alla "Norwich Union Fire Insurance Society Ltd.", con sede in Norwich (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano; Viste le istanze in data 4 luglio, 9 agosto e 2 ottobre 1989, con le quali la "Norwich Union Fire Insurance Society Ltd.", con sede in Norwich (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa in alcuni rami danni; Vista la lettera in data 13 dicembre 1989, n. 931445, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla rappresentanza anzidetta; Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990; Decreta: La "Norwich Union Fire Insurance Society Ltd.", con sede in Norwich (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, e' autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica italiana, l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami: "altri danni ai beni", relativamente ai rischi di montaggio e guasti macchine; "r.c. autoveicoli terrestri"; "r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali", relativamente ai rischi rientranti nell'assicurazione obbligatoria; "perdite pecuniarie di vario genere", relativamente al rischio di ritiro patente; "tutela giudiziaria", limitatamente al rischio di ritiro patente. Per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adottera' fino al 30 aprile 1990 le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 11 in data 26 aprile 1989, con una misura dei caricamenti pari al 29%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 19 marzo 1990 Il Ministro: BATTAGLIA