IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  e  degli  altri  Comitati interministeriali in ordine alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le   politiche   comunitarie,  nonche'  il  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione  delle  stesse,  istituito  con  l'art.  5  della  legge
medesima;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito nella
legge 19 novembre 1987, n. 471, concernente  la  flotta  peschereccia
italiana nonche' interventi urgenti in materia di enti portuali;
  Vista  la  legge  19  luglio  1988,  n.  278, concernente la flotta
peschereccia italiana;
  Vista  la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti
finanziari per le regioni a  statuto  ordinario,  e  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, concernente il
trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;
  Vista  la  propria delibera in data 12 settembre 1989, con la quale
e' stato determinato, ai sensi del  primo  comma  dell'art.  3  della
citata  legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale,
connesso all'attuazione delle politiche comunitarie;
  Considerato  che  le  regioni  e  province  autonome possono per la
predisposizione dei propri documenti di  bilancio  fare  riferimento,
per  le  esigenze  finanziarie  non assicurate da risorse proprie, da
somministrazioni pregresse  o  da  leggi  di  settore,  al  Fondo  di
rotazione   di  cui  all'art.  5  della  citata  legge  n.  183/1987,
compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso;
  Considerato  che  per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3
della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti
autorita',  solo  gli  interventi  oggetto di deliberazione di questo
Comitato;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
                              Delibera:
  Per  il settore "Agricoltura", per il quale con la propria delibera
del 12  settembre  1989,  e'  stata  data  applicazione  al  comma  1
dell'art.  3  della  citata  legge n. 183, le linee di intervento e i
collegati volumi finanziari sono riportati nell'allegato A.
  Per  il  settore  "Marina  mercantile", per il quale con la propria
delibera del 12 settembre 1989, e' stata data applicazione al comma 1
dell'art.  3  della  citata  legge  n. 183, le linee di intevento e i
collegati volumi finanziari sono riportati nell'allegato B.
  Le   competenti   autorita'   provvedono   al  finanziamento  degli
interventi previsti nella presente delibera;  eventuali  esigenze  di
diversa  allocazione  delle  risorse,  onde  sovvenire  a  comprovate
necessita' di modifiche dei programmi, potranno formare oggetto -  se
tempestivamente   evidenziate   -  di  ulteriori  determinazioni  del
Comitato.