IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse, istituito con l'art. 5 della legge medesima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 471, concernente la flotta peschereccia italiana nonche' interventi urgenti in materia di enti portuali; Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, concernente la flotta peschereccia italiana; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse; Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989, con la quale e' stato determinato, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie; Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso; Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Delibera: Per il settore "Agricoltura", per il quale con la propria delibera del 12 settembre 1989, e' stata data applicazione al comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 183, le linee di intervento e i collegati volumi finanziari sono riportati nell'allegato A. Per il settore "Marina mercantile", per il quale con la propria delibera del 12 settembre 1989, e' stata data applicazione al comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 183, le linee di intevento e i collegati volumi finanziari sono riportati nell'allegato B. Le competenti autorita' provvedono al finanziamento degli interventi previsti nella presente delibera; eventuali esigenze di diversa allocazione delle risorse, onde sovvenire a comprovate necessita' di modifiche dei programmi, potranno formare oggetto - se tempestivamente evidenziate - di ulteriori determinazioni del Comitato.