AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle modificate o richiamate nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente: legge 25 febbraio 1981, n. 40, recante: "Integrazioni all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 maggio 1981; legge 16 luglio 1982, n. 452, recante: "Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1982; legge 25 marzo 1986, n. 85, recante: "Norme in materia di armi per uso esplosivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1986; legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante: "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1990. Le sanzioni pecuniarie indicate nella presente legge, ad esclusione di quella di cui all'art. 5, sono state successivamente moltiplicate per due (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, quarto comma). Per quanto concerne invece gli importi delle sanzioni pecuniarie contemplate nelle disposizioni trascritte nelle note, gli stessi sono gia' aggiornati in base agli aumenti successivamente disposti. Art. 1. Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.