La Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 1990, ha approvato
le seguenti modificazioni al proprio regolamento:
  All'articolo 23.
  Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Il  programma  e' predisposto sulla base delle indicazioni del
Governo  e  delle  proposte  dei  Gruppi.  Il  programma  predisposto
all'unanimita'    diviene    impegnativo    dopo   la   comunicazione
all'Assemblea".
 I commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  "4.  Qualora  nella  Conferenza  dei  presidenti  di  Gruppo non si
raggiunga  un  accordo  unanime,  il  programma  e'  predisposto  dal
Presidente,  tenendo  conto delle indicazioni del Governo e inserendo
nel  programma  stesso  le  proposte  prevalenti  nonche'  quelle  in
minoranza  in  rapporto  alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il
programma cosi' formato diviene definitivo dopo la  comunicazione  in
Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati
per non piu' di due minuti ciascuno e di quindici minuti  complessivi
per  ciascun  Gruppo,  per  svolgere osservazioni che potranno essere
prese in considerazione  ai  fini  della  formazione  del  successivo
programma.
  4-bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla
manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi  dalla  conversione  in
legge  dei  decreti-legge  sono  inseriti  nel  programma  e iscritti
all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di  cui  ai  precedenti
commi 3 e 4.
  5.  La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per
l'esame  e  l'approvazione  di  eventuali  proposte  di  modifica  al
programma, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.
  6.  In  caso  di mancata predisposizione del programma ai sensi dei
precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26".
 All'articolo 24.
  Al  comma  1,  le  parole:  due  settimane  sono  sostituite  dalle
seguenti: tre settimane.
 I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  Il  calendario e' predisposto sulla base delle indicazioni del
Governo  e  delle  proposte  dei  Gruppi.  Il  calendario   approvato
all'unanimita'   nella   Conferenza   dei  presidenti  di  Gruppo  e'
definitivo ed e' comunicato all'Assemblea.
  3.  Qualora  nella  Conferenza  dei  presidenti  di  Gruppo  non si
raggiunga un  accordo  unanime,  il  calendario  e'  predisposto  dal
Presidente,  tenendo  conto delle indicazioni del Governo e inserendo
nel calendario  stesso  le  proposte  prevalenti  nonche'  quelle  in
minoranza  in  rapporto  alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il
calendario cosi' formato diviene definitivo dopo la comunicazione  in
Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati
per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per
ciascun  Gruppo,  per svolgere osservazioni che potranno essere prese
in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
  3-bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla
manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi  dalla  conversione  in
legge  dei  decreti-legge  sono  inseriti  nel calendario ed iscritti
all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di  cui  ai  precedenti
commi 2 e 3".
 Al  comma  5, nel primo periodo, la parola: presentate e' sostituita
dalla seguente: indicate. Il secondo periodo e' soppresso.
  Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "6.  Se  nella  Conferenza dei presidenti di Gruppo viene richiesto
l'ampliamento della discussione sulle linee  generali  ai  sensi  del
comma  2  dell'articolo  83,  oppure si prevede l'articolazione della
discussione stessa ai sensi del comma 4  dello  stesso  articolo,  la
Conferenza,  al  fine  di garantire il rispetto dei termini stabiliti
dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi  parlamentari  il  tempo
complessivo  disponibile  per  la  discussione  sulle linee generali,
detratta una parte per gli interventi  del  relatore  e  del  Governo
nonche'  per  consentire  l'inserimento  nel  dibattito  di eventuali
interventi di deputati  dissenzienti  dai  rispettivi  Gruppi  o  per
questioni  incidentali  di  cui  all'articolo  40 preannunciate nella
Conferenza medesima.  In  mancanza  di  accordo,  ovvero  qualora  la
richiesta   di   ampliamento   della   discussione   sia   presentata
successivamente  o  se  l'Assemblea  deliberi  l'articolazione  della
discussione  ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione
del tempo provvede il Presidente  della  Camera,  per  una  parte  in
misura  eguale,  assegnando  in  ogni caso a ciascun Gruppo almeno il
tempo massimo previsto per un intervento, e  per  l'altra  in  misura
proporzionale alla consistenza dei Gruppi.
  7.  Per  le  fasi  successive  della discussione, la Conferenza dei
presidenti di Gruppo puo' ripartire il tempo complessivo disponibile,
detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei
deputati  dissenzienti  dai  rispettivi   Gruppi   nonche'   per   lo
svolgimento  delle  operazioni materiali di voto. Il Presidente della
Camera, al  fine  di  rendere  possibile  la  conclusione  dell'esame
nell'ambito  del  calendario  che la prevede, puo' comunque disporre,
entro il  periodo  di  vigenza  del  calendario  stesso,  sia  sedute
supplementari  sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di
sedute successive gia' previste. Qualora la  discussione  non  riesca
comunque  a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti,
in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti  di  Gruppo
procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla
ripartizione del tempo complessivo disponibile,  tenuto  conto  delle
detrazioni  sopra  indicate.  In  mancanza  di accordo, alla suddetta
ripartizione  procede  il  Presidente  della  Camera,   valutate   le
indicazioni dei Gruppi".
 All'articolo 25.
  I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.   Il   Presidente   della   Commissione  convoca  l'Ufficio  di
Presidenza,  integrato  dai  rappresentanti  dei   Gruppi,   per   la
predisposizione  del  programma e del calendario, che avviene secondo
le modalita' e le procedure previste  dagli  articoli  23  e  24.  Il
Governo  e' informato della riunione per farvi intervenire un proprio
rappresentante.
  2.  Il  programma  e  il  calendario  di  ciascuna Commissione sono
predisposti in modo da assicurare  l'esame  in  via  prioritaria  dei
progetti  di  legge  e degli altri argomenti compresi nel programma e
nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto  della  ripartizione  dei
tempi   prevista   dal  comma  4  dell'articolo  23  e  dal  comma  3
dell'articolo 24. Per l'esame in sede  legislativa  dei  progetti  di
legge si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 24.
  2-bis.  La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche
per l'esame e l'approvazione di eventuali  proposte  di  modifica  al
programma  o al calendario indicate dal Governo o da un Presidente di
gruppo".
 Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
  "Art. 25-bis. - 1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e
25, escluso il periodo di tempo in  cui  si  svolge  la  sessione  di
bilancio   ai   sensi  dei  commi  1  e  2  dell'articolo  119,  sono
predisposti, di norma, nel modo seguente:
    a)  L'Assemblea  e  le  Commissioni  si  riuniscono  le prime tre
settimane di ogni mese,  riservando  l'ultima  settimana  alle  altre
attivita'  inerenti al mandato parlamentare. Comunque le settimane di
lavoro parlamentare  sono  individuate  in  sede  di  formazione  del
programma.
    b)  L'Assemblea si riunisce al pomeriggio il lunedi' e al mattino
nei giorni di martedi', mercoledi', giovedi' e venerdi'.
    c)  Le  Commissioni  si  riuniscono  al  pomeriggio nei giorni di
martedi', mercoledi' e giovedi'.
 All'articolo 44 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4.  La chiusura della discussione non puo' essere richiesta quando
il tempo disponibile per la discussione  stessa  e'  stato  ripartito
dalla  Conferenza  dei  presidenti  di  Gruppo o dal Presidente della
Camera a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 nonche' dei commi 7 e
8 dell'articolo 119".
 Dopo l'articolo 153 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  154.  - 1. In via transitoria e fino all'approvazione di una
nuova disciplina del procedimento di conversione  dei  decreti-legge,
non  si  applicano a tale procedimento le norme di cui ai commi 6 e 7
dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge
sono  inseriti nel programma e nel calendario al di fuori dei criteri
di cui al comma 4 dell'articolo 23 e al comma 3 dell'articolo  24,  e
vengono  esaminati  secondo  quanto  previsto,  in particolare, dagli
articoli 81, 85 e 96-bis.
  2.  In  via  transitoria  e  fino  all'approvazione  di  una  nuova
disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione da parte
del  Governo  della  questione  di fiducia nel corso dell'esame di un
progetto di legge, sospende, salvo diverso accordo tra i  Gruppi,  la
decorrenza   dei   tempi  previsti  dal  calendario  in  vigore,  che
riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa".
  Le  presenti  modifiche  al  regolamento entrano in vigore quindici
giorni dopo la loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.
                                                 Il Presidente: IOTTI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  del  regolamento  qui modificate, dalle quali
          restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alla deliberazione:
             Il  testo degli articoli 23, 24, 25 e 44 del regolamento
          della Camera dei deputati, quale risulta  a  seguito  delle
          modificazioni  approvate dall'assemblea nella seduta del 28
          marzo 1990 soprariportate e' il seguente:
             "Art.  23.  -  1.  La  Camera  organizza i propri lavori
          secondo il metodo della programmazione.
             2.  A  tal  fine  il  Presidente della Camera, presi gli
          opportuni contatti con il Presidente del Senato  e  con  il
          Governo,   consultati   i   presidenti   delle  Commissioni
          permanenti, convoca la Conferenza dei presidenti di  Gruppo
          per  predisporre il programma dei lavori dell'Assemblea per
          non oltre tre mesi. Il Governo e' informato dal  Presidente
          della   riunione   per   farvi   intervenire   un   proprio
          rappresentante.
             3.   Il   programma  e'  predisposto  sulla  base  delle
          indicazioni del Governo e delle  proposte  dei  Gruppi.  Il
          programma  predisposto  all'unanimita'  diviene impegnativo
          dopo la comunicazione all'Assemblea.
             4. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non
          si  raggiunga  un  accordo   unanime,   il   programma   e'
          predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni
          del Governo e inserendo nel programma  stesso  le  proposte
          prevalenti  nonche'  quelle  in  minoranza in rapporto alla
          consistenza dei Gruppi  consenzienti.  Il  programma  cosi'
          formato   diviene   definitivo  dopo  la  comunicazione  in
          Assemblea. Sulla comunicazione sono  consentiti  interventi
          di  deputati  per  non  piu'  di  due  minuti ciascuno e di
          quindici  minuti  complessivi  per  ciascun   Gruppo,   per
          svolgere   osservazioni   che   potranno  essere  prese  in
          considerazione ai  fini  della  formazione  del  successivo
          programma.
            4-bis.  I  provvedimenti  relativi  ai  bilanci, le leggi
          collegate  alla  manovra  finanziaria  e  gli  atti  dovuti
          diversi  dalla  conversione in legge dei decreti-legge sono
          inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno  al
          di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4.
             5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica
          anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di
          modifica  al  programma,  indicate  dal  Governo  o  da  un
          presidente di Gruppo.
             6.  In  caso di mancata predisposizione del programma ai
          sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma  1
          dell'art. 26".
            "Art.  24.  -  1.  Stabilito  il programma, il Presidente
          convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al  fine  di
          definirne  le  modalita' e i tempi di applicazione mediante
          l'adozione di un calendario per non oltre tre settimane. Il
          Governo  e'  informato della riunione per farvi intervenire
          un proprio rappresentante.
             2.   Il  calendario  e'  predisposto  sulla  base  delle
          indicazioni del Governo e delle  proposte  dei  Gruppi.  Il
          calendario  approvato  all'unanimita'  nella Conferenza dei
          presidenti  di  Gruppo  e'  definitivo  ed  e'   comunicato
          all'Assemblea.
             3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non
          si  raggiunga  un  accordo  unanime,   il   calendario   e'
          predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni
          del Governo e inserendo nel calendario stesso  le  proposte
          prevalenti  nonche'  quelle  in  minoranza in rapporto alla
          consistenza dei Gruppi consenzienti.  Il  calendario  cosi'
          formato   diviene   definitivo  dopo  la  comunicazione  in
          Assemblea. Sulla comunicazione sono  consentiti  interventi
          di  deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci
          minuti  complessivi  per  ciascun  Gruppo,   per   svolgere
          osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai
          fini della formazione del successivo calendario.
            3-bis.  I  provvedimenti  relativi  ai  bilanci, le leggi
          collegate  alla  manovra  finanziaria  e  gli  atti  dovuti
          diversi  dalla  conversione in legge dei decreti-legge sono
          inseriti nel calendario ed iscritti all'ordine  del  giorno
          al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3.
             4. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti
          individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la  loro
          trattazione, ed e' stampato e distribuito.
             5. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di
          modifica al  calendario,  indicate  dal  Governo  o  da  un
          presidente  di  Gruppo,  si  applica  la  stessa  procedura
          prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni
          sopravvenute   urgenti,   possono   essere   inseriti   nel
          calendario anche  argomenti  non  compresi  nel  programma,
          purche'   non   ne   rendano   impossibile  la  esecuzione,
          stabilendosi,  se  del  caso,   le   sedute   supplementari
          necessarie per la loro trattazione.
             6.  Se  nella  Conferenza dei presidenti di Gruppo viene
          richiesto  l'ampliamento  della  discussione  sulle   linee
          generali  ai  sensi  del  comma  2  dell'art. 83, oppure si
          prevede l'articolazione della discussione stessa  ai  sensi
          del  comma  4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine
          di  garantire  il  rispetto  dei  termini   stabiliti   dal
          calendario,  ripartisce  tra  i vari Gruppi parlamentari il
          tempo complessivo  disponibile  per  la  discussione  sulle
          linee  generali,  detratta una parte per gli interventi del
          relatore e del Governo nonche' per consentire l'inserimento
          nel   dibattito   di   eventuali   interventi  di  deputati
          dissenzienti  dai  rispettivi  Gruppi   o   per   questioni
          incidentali   di   cui   all'art.  40  preannunciate  nella
          Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora
          la   richiesta   di   ampliamento   della  discussione  sia
          presentata  successivamente  o  se   l'Assemblea   deliberi
          l'articolazione  della  discussione  ai  sensi  del comma 4
          dell'art. 83,  alla  ripartizione  del  tempo  provvede  il
          Presidente  della  Camera,  per una parte in misura eguale,
          assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo  almeno  il  tempo
          massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura
          proporzionale alla consistenza dei Gruppi.
             7.   Per   le  fasi  successive  della  discussione,  la
          Conferenza dei presidenti di Gruppo puo' ripartire il tempo
          complessivo   disponibile,   detratta  una  parte  per  gli
          interventi  del  relatore,  del  Governo  e  dei   deputati
          dissenzienti   dai   rispettivi   Gruppi   nonche'  per  lo
          svolgimento  delle  operazioni  materiali   di   voto.   Il
          Presidente  della  Camera,  al fine di rendere possibile la
          conclusione dell'esame nell'ambito del  calendario  che  la
          prevede,  puo'  comunque  disporre,  entro  il  periodo  di
          vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia
          il  mantenimento  del punto all'ordine del giorno di sedute
          successive gia' previste. Qualora la discussione non riesca
          comunque  a  concludersi  e sia iscritta, a norma dei commi
          precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza  dei
          presidenti     di     Gruppo    procede,    contestualmente
          all'approvazione del calendario stesso,  alla  ripartizione
          del  tempo  complessivo  disponibile,  tenuto  conto  delle
          detrazioni sopra indicate. In  mancanza  di  accordo,  alla
          suddetta  ripartizione  procede il Presidente della Camera,
          valutate le indicazioni dei Gruppi".
            "Art.  25.  -  1. Il Presidente della Commissione convoca
          l'Ufficio di Presidenza, integrato dai  rappresentanti  dei
          Gruppi,   per   la  predisposizione  del  programma  e  del
          calendario, che avviene secondo le modalita' e le procedure
          previste  dagli  articoli  23 e 24. Il Governo e' informato
          della   riunione   per   farvi   intervenire   un   proprio
          rappresentante.
             2.  Il programma e il calendario di ciascuna Commissione
          sono predisposti in  modo  da  assicurare  l'esame  in  via
          prioritaria  dei  progetti di legge e degli altri argomenti
          compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel
          rispetto  della ripartizione dei tempi prevista dal comma 4
          dell'art. 23 e dal comma 3 dell'art. 24.   Per  l'esame  in
          sede legislativa dei progetti di legge si applicano i commi
          6 e 7 dell'art. 24.
            2-bis.  La  procedura  prevista  nei  commi precedenti si
          applica anche per l'esame  e  l'approvazione  di  eventuali
          proposte  di modifica al programma o al calendario indicate
          dal Governo o da un presidente di Gruppo.
             3.  Il  Presidente  della  Camera puo' sempre invitare i
          presidenti delle Commissioni a  iscrivere  nell'ordine  del
          giorno  uno  o  piu'  argomenti  in  conformita' ai criteri
          stabiliti nel programma o nel calendario dei  lavori  della
          Camera.  Il Presidente della Camera puo' inoltre, quando lo
          ritenga  necessario,  convocare  una  o  piu'  Commissioni,
          fissandone  l'ordine  del  giorno.  Di  tali iniziative da'
          notizia all'Assemblea".
             "Art.  44.  -  1.  La  chiusura  di una discussione puo'
          essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno  o
          piu'    presidenti   di   Gruppi   che,   separatamente   o
          congiuntamente,  risultino  di  almeno   pari   consistenza
          numerica,  in  Commissione  da  quattro deputati o da uno o
          piu'  rappresentanti  di  Gruppi   che,   separatamente   o
          congiuntamente,   risultino   di  almeno  pari  consistenza
          numerica nella medesima  Commissione,  sempre  che  non  si
          tratti  di  discussioni  limitate per espressa disposizione
          del  Regolamento.  Sulla  richiesta  di  chiusura   possono
          parlare  un  oratore  contro e uno a favore per non piu' di
          cinque minuti ciascuno.
             2.  Dopo  che  e' stata deliberata la chiusura ha ancora
          facolta' di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che
          ne facciano richiesta.
             3. Deliberata la chiusura e' data facolta' di parlare ai
          Ministri  per  dichiarazioni  a  nome  del  Governo  e,  se
          l'Assemblea  o  la  Commissione  stia  per procedere ad una
          votazione,  ai  deputati  per  dichiarazione  di  voto.  In
          quest'ultimo caso si applica l'art. 50.
             4.   La  chiusura  della  discussione  non  puo'  essere
          richiesta quando il tempo disponibile  per  la  discussione
          stessa  e'  stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti
          di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 6
          e 7 dell'art. 24 nonche' dei commi 7 e 8 dell'art. 119".