IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   (Omissis).
                               Decreta:
   Il  sig.  Renato  Moro, vice console onorario in Windsor (Canada),
con circoscrizione territoriale comprendente le  contee  di  Essex  e
Kent,  oltre  all'adempimento  dei  generali  doveri  di difesa degli
interessi nazionali  e  di  protezione  dei  cittadini,  esercita  le
funzioni consolari limitatamente a:
     a)  trasmissione  materiale  al  consolato  generale d'Italia in
Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita'  locali,
dai  cittadini  italiani  o  dai  comandanti  di navi o di aeromobili
nazionali o stranieri);
     b)  trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto delle
dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti  di
aeromobili;
     c)  ricezione  e  trasmissione dei testamenti formati a bordo di
navi o di aeromobili;
     d)  ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di
successione in Italia;
     e)   emanazione   di   atti   conservativi  che  non  implichino
disposizione  dei  beni,  in  materia  di  successione,  naufragio  o
sinistro aereo;
     f)   rilascio   di  certificazioni  (esclusi  i  certificati  di
residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni  e
legalizzazioni;
     g)  rinnovo  di  passaporti nazionali, a favore di coloro che ne
siano gia' in possesso e che  siano  residenti  nella  circoscrizione
territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri
dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale  d'Italia  in
Toronto;
     h)  tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle autorita' locali;
     i) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti
di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare,
ferma  restando  la  competenza  per  qualsiasi  tipo di decisione al
consolato generale d'Italia in Toronto;
     l)  autenticazione  di  firme, redazione di atti di notorieta' e
rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche per le quali
la  legge  non richiede la forma dell'atto pubblico, limitatamente ai
residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;
     m)   assistenza   ai   connazionali,   assistenza  scolastica  e
istruzione delle pratiche di pensione accordate dall'Italia;
     n)  notificazioni,  come  da  voce  prevista dall'art. 30, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200.
     Roma, 22 marzo 1990
                                               p. Il Ministro: LENOCI