IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali; Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85, concernente misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Visto il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990, con il quale vengono determinati i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 6/1990 sopracitato, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali; Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali; Visti i programmi formulati dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, secondo le procedure indicate nell'art. 7 surrichiamato; Decreta: Art. 1. La dotazione organica con l'individuazione delle eccedenze, nonche' il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali vengono determinati per l'anno 1990, sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale di cui alle premesse, come dalle allegate tabelle A e B. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 1990 Il Ministro della marina mercantile VIZZINI p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale BISSI Il Ministro del tesoro CARLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il D.M. 9 febbraio 1990, relativo all'attuazione dei commi 1 e 4 dell'art. 3 del D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 873/1986 e' il seguente: "Art. 7. - 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonche' ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma. 2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1 ottobre 1986 e al 1 ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali e' disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2. 4-bis. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore eta' e della maggiore anzianita' contributiva. 5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonche' un piano di mobilita' temporanea da porto a porto. 6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988". - Il D.L. n. 4/1989 reca: "Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti". - Il D.L. n. 6/1990, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, e' stato convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58 (il testo coordinato sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 91 del 19 aprile 1990). - Per il D.M. 9 febbraio 1990 si veda la nota al titolo.