IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  140-203  del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987,  n.  26,
concernente  misure  urgenti  per  il  risanamento delle gestioni dei
porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;
  Visto  il  decreto-legge  9  gennaio  1989,  n.  4, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n.  85,  concernente  misure
urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti;
  Visto  il  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n.  6, concernente la
soppressione del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali;
  Visto  il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990, con il
quale vengono determinati i termini, i criteri  e  le  modalita'  per
l'attribuzione  dei  benefici  di  cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 del
decreto-legge n. 6/1990 sopracitato, ivi compresa  la  determinazione
della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e gruppi
portuali;
  Sentiti  gli  enti  portuali,  le  compagnie  e  i gruppi portuali,
nonche'  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  portuali   a
carattere  nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze
degli utenti portuali;
  Visti   i   programmi   formulati  dalle  autorita'  preposte  alla
disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei
dipendenti  delle  compagnie  e gruppi portuali, secondo le procedure
indicate nell'art. 7 surrichiamato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La dotazione organica con l'individuazione delle eccedenze, nonche'
il collocamento fuori produzione dei lavoratori  e  dipendenti  delle
compagnie  e  gruppi  portuali  vengono  determinati per l'anno 1990,
sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale di  cui
alle premesse, come dalle allegate tabelle A e B.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 febbraio 1990
                 Il Ministro della marina mercantile
                               VIZZINI
         p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                BISSI
                        Il Ministro del tesoro
                                CARLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  D.M.  9  febbraio  1990, relativo all'attuazione dei
          commi 1 e 4 dell'art. 3 del D.L. 22  gennaio  1990,  n.  6,
          recante    soppressione   del   Fondo   gestione   istituti
          contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei
          lavoratori  e  dei  dipendenti delle compagnie e dei gruppi
          portuali, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  24
          marzo  1990,  n.  58,  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990.
            Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  7  del  D.L.  n. 873/1986 e' il
          seguente:
             "Art.  7. - 1. Al fine di adeguare la dotazione organica
          dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche  in
          relazione  alle  innovazioni  organizzative  e tecnologiche
          nonche'  ai   compiti   istituzionali,   amministrativi   e
          operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto
          con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  del
          tesoro,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le  aziende
          portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le
          compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova,
          le   organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale
          maggiormente   rappresentative   dei   lavoratori   e    le
          rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio
          decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche  del
          personale  degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei
          lavoratori e dei dipendenti delle compagnie  e  dei  gruppi
          portuali,    suddivise    per    categorie   e   qualifiche
          professionali. Per  l'anno  1988  detta  determinazione  e'
          effettuata  entro  il  31 dicembre 1987 con le procedure di
          cui al presente comma.
             2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli
          enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo
          industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto
          anche dei progetti di riorganizzazione che gli  enti  e  le
          aziende  portuali  interessati  sono  tenuti  a predisporre
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  Con  il  decreto di cui al comma 1 sono
          individuati i lavoratori fuori produzione.
             3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          anche   ai   dipendenti   del   Fondo   gestione   istituti
          contrattuali  lavoratori  portuali  ed ai controllori merci
          del  porto  di  Venezia,  sulla   base   di   progetti   di
          riorganizzazione  che  per l'anno 1987 saranno predisposti,
          nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto  di
          Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali
          di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
             4.  Le  nuove  dotazioni organiche delle compagnie e dei
          gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni  1987
          e  1988,  sulla  base  del  numero delle giornate di lavoro
          prestate nei dodici mesi antecedenti,  rispettivamente,  al
          1   ottobre  1986 e al 1  ottobre 1987 ed in misura tale da
          ottenere una media mensile di impiego  per  lavoratore  non
          inferiore  a  14  giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate
          per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti  sono  posti  fuori
          produzione  nella  misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e
          di 5.000  complessivamente  per  l'anno  1988  e  non  sono
          soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e
          5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle  compagnie  e
          dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti
          del  Fondo  gestione   istituti   contrattuali   lavoratori
          portuali.  La  riduzione  degli  organici  dei lavoratori e
          dipendenti  delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali   e'
          disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorita'
          preposte  alla  disciplina  del  lavoro  portuale,  con  la
          procedura di cui al comma 2.
             4-bis.  La  individuazione  nominativa dei lavoratori da
          collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti
          e  delle  aziende  portuali  che  per  i  lavoratori  ed  i
          dipendenti delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali,  ivi
          compresi  quelli  delle  compagnie  del  ramo industriale e
          carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base  di
          intese  locali  da  perfezionarsi  nei  termini  e nei modi
          stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso  di
          mancate   intese   notificate  nei  termini  assegnati,  si
          provvede, fra l'altro, in base al criterio  della  maggiore
          eta' e della maggiore anzianita' contributiva.
             5.  Il  Ministro della marina mercantile, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative dei  lavoratori,  le  rappresentanze  degli
          utenti  e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi
          sindacali esistenti, predispone un piano di  fusione  delle
          compagnie  portuali operanti in porti viciniori, nonche' un
          piano di mobilita' temporanea da porto a porto.
             6.  Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali
          in  materia   di   dotazioni   organiche   del   personale,
          modificative  di  quelle  determinate ai sensi del comma 1,
          non  diventano  esecutive  se   non   siano   espressamente
          approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto
          con i Ministri del tesoro e del lavoro e  della  previdenza
          sociale.  Le dotazioni organiche del personale degli enti e
          delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle
          compagnie  e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del
          comma  1,  non  possono  essere,  comunque,  modificate  in
          aumento prima del 31 dicembre 1988".
             -  Il  D.L.  n.  4/1989 reca: "Misure urgenti in tema di
          adeguamento delle dotazioni organiche dei porti".
             -  Il  D.L.  n.  6/1990,  recante soppressione del Fondo
          gestione  istituti  contrattuali  lavoratori   portuali   e
          interventi  in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
          compagnie e dei gruppi portuali, e' stato  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge 24 marzo 1990, n. 58 (il testo
          coordinato sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  serie
          generale n. 91 del 19 aprile 1990).
             - Per il D.M. 9 febbraio 1990 si veda la nota al titolo.