IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto il comma 8 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  l'ordinanza  n.  987/FPC/ZA  del  20 maggio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1987, n. 128, con la  quale  si
dettano  norme  in  merito ai compensi professionali e alla revisione
prezzi per tutte le opere  con  onere  a  carico  del  Fondo  per  la
protezione civile;
  Viste  le  ordinanze n. 1006/FPC/ZA del 5 giugno 1987 e n. 1345/FPC
del  26  gennaio  1988,  pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  140  del  18  giugno 1987 e n. 30 del 6 febbraio 1988,
concernenti interventi urgenti tesi ad eliminare pericoli  incombenti
per   la   pubblica   incolumita'  o  per  ripristinare  l'agibilita'
strutturale di edifici pubblici e di culto danneggiati  dagli  eventi
sismici  di  aprile  e maggio 1987 in taluni comuni delle province di
Modena e Reggio Emilia;
  Vista  l'ordinanza  n.  1600/FPC  del  16 novembre 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 1988, concernente  la
disciplina  dei criteri e delle modalita' in ordine al ripristino del
patrimonio    edilizio    danneggiato    dagli     eventi     sismici
dell'aprile-maggio  1987  nei  Castelli  Romani  e  nelle province di
Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella
provincia di Arezzo;
  Viste  le note n. 14827/20.1 del 17 luglio 1989 e n. 16170/20.1 del
2 agosto 1989 della regione Emilia-Romagna giunta regionale, relative
alla  trasmissione  della  stima di massima dei costi di intervento e
connesso "piano  di  finanziamento"  (o  elenco  delle  richieste  di
finanziamento),  ai  sensi  dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1006/FPC/ZA
del 5 giugno 1987 e dell'art. 3 dell'ordinanza n.   1600/FPC  del  16
novembre  1988  scaturita  d'intesa  tra  gli enti preposti (regione,
provveditorato e soprintendenze);
  Vista  la  nota n. 7378 del 30 agosto 1989 del Ministero dei lavori
pubblici  -  Provveditorato  regionale  alle  opere   pubbliche   per
l'Emilia-Romagna,  relativa  agli elenchi delle opere danneggiate dal
sisma dell'aprile-maggio 1987, inerenti l'edilizia di culto ed  opere
di interesse statale;
  Vista  la  nota  n.  9291 del 17 luglio 1989 del Ministero dei beni
culturali e ambientali -  Soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e
architettonici  di  Bologna  e  la  nota  n.  3242 del 14 luglio 1989
(successivamente integrata con nota n. 5793  del  22  dicembre  1989)
della  soprintendenza  ai beni artistici e storici di Modena relative
alle  richieste  di   finanziamento   per   interventi   su   edifici
danneggiati, vincolati ai sensi della legge 1  giugno 1939, n. 1089;
  Visto  il  verbale  della  riunione,  avvenuta  presso  la sede del
Dipartimento della protezione civile, in data 11 gennaio 1990, tra  i
rappresentanti della regione Emilia-Romagna, della soprintendenza per
i beni ambientali e architettonici  di  Bologna,  del  provveditorato
regionale  alle  opere  pubbliche  per  l'Emilia-Romagna,  del Gruppo
nazionale difesa terremoti e del Dipartimento stesso, nella quale  si
e'  unanimamente deciso di incrementare di lire 100 milioni l'importo
di lire 580 milioni, che diviene pertanto pari a  lire  680  milioni,
gia'  destinato,  nel  piano  di  finanziamento redatto dalla regione
Emilia-Romagna, al provveditorato regionale alle opere pubbliche  per
lavori  strutturali  della  chiesa S. Rocco di Guastalla, detraendoli
dall'importo di lire 940 milioni, che diviene pertanto  pari  a  lire
840   milioni   assegnato,  in  quota  parte  di  660  milioni,  alla
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, per la  chiesa
S. Nicola di Carpi;
  Viste  le  note n. 18403/20.1 dell'11 settembre e n. 19116/20.1 del
18 settembre 1989 della regione Emilia-Romagna giunta  regionale,  in
merito  alle spese sostenute per l'indagine di vulnerabilita' sismica
e danni svolta dalla regione  Emilia-Romagna  ai  sensi  dell'art.  2
dell'ordinanza n. 1006/87 e dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1600/88;
  Ritenuto  di dover approvare i piani di finanziamento pervenuti con
le note di richiesta sopra indicate nell'ambito della  disponibilita'
complessiva  di lire 50.000 milioni e quindi di destinare la somma di
lire 43.105 milioni agli interventi su edifici pubblici e  di  culto,
la somma di lire 700 milioni alla regione Emilia-Romagna (di cui lire
170  milioni  per  pronti  interventi  e   lire   530   milioni   per
organizzazione  e  svolgimento  di  indagini  di  vulnerabilita'  con
valutazione tecnico-economica  sugli  edifici  pubblici  e  di  culto
segnalati con danni) e la somma di lire 6.195 milioni agli interventi
su edifici privati;
  Ritenuto  altresi'  di dover disporre immediatamente l'assegnazione
dei fondi relativi al settore pubblico e di  culto  per  l'esecuzione
delle  opere  indicate nelle sopra citate richieste di finanziamento,
demandando ad altro atto dispositivo l'assegnazione dei fondi per  il
settore privato;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                                Art. 1
  Si autorizza a favore della regione Emilia-Romagna la spesa di:
   lire 170 milioni per quattro pronti interventi effettuati ai sensi
del decreto legislativo 12  aprile  1948,  n.  1010,  su  altrettanti
edifici  (pubblici  o  di  culto) di cui all'art. 3 dell'ordinanza 16
novembre 1988, n. 1600/FPC, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
277 del 25 novembre 1988, a seguito indicati:
    Correggio - convitto nazionale "R. Corso"
L. 25.000.000;
    S. Martino in Rio - ex chiesa di S. Rocco
L. 35.000.000;
    Medolla - chiesa parrocchiale S. Luca evangelista
L. 30.000.000;
    Modena - chiesa parrocchiale S. Matteo apostolo
L. 80.000.000;
   lire  530  milioni,  di  cui  lire  80  milioni gia' stanziati con
ordinanza n. 1006/87, per organizzazione e svolgimento di indagini di
vulnerabilita'   con   valutazione  tecnico-economica  sugli  edifici
pubblici e di  culto  segnalati  con  danni,  ai  sensi  dell'art.  2
dell'ordinanza n. 1006/87 e dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1600/88.