IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente  operazioni  di  investimenti  di  capitali  nonche'   di
reimpiego  di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della
legge 6 agosto 1966, n. 651, in  base  alle  disposizioni  vigenti  e
ritenuto   di  utilizzare  gli  importi  di  dette  operazioni  nella
sottoscrizione delle apposite quote di buoni del Tesoro poliennali di
scadenza  1   marzo  1994  e,  ove  occorra,  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 12,50 di scadenza 1  aprile 1992, al  fine  di  conseguire
maggiore  speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto che il 15 aprile 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 10,50% emessi con decreto  ministeriale  12  aprile  1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1988;
  Visto  il  proprio  decreto  21  febbraio  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990, con il quale e'  stata
disposta  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza 1  marzo 1994, nonche' quello 23  marzo
1990,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990,
con il quale e'  stata  disposta,  fra  l'altro  l'emissione  di  una
seconda tranche dei buoni stessi;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una  terza  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  12,50%  - 1  marzo 1994, da destinare a sottoscrizioni in
contanti;
                                Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di una terza tranche di buoni del Tesoro
poliennali 12,50% di scadenza 1  marzo 1994 per un  importo  di  lire
2.000  miliardi nominali, alle stesse condizioni e modalita' previste
dal decreto ministeriale 21 febbraio 1990, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990.
  L'assegnazione  dei  buoni  della  predetta  tranche avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo  rispetto  a  quello  di  emissione  indicato
nell'art.  1,  comma primo, del decreto ministeriale 21 febbraio 1990
sopra richiamato, che il sottoscrittore dichiara nella  richiesta  di
essere  disposto  a  corrispondere  al  Tesoro per l'assegnazione dei
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte  sono  vincolanti
ed  irrevocabili  e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle
relative operazioni.
  Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, comma terzo, e dell'art.
17 del predetto decreto ministeriale 21  febbraio  1990,  riguardante
l'emissione  della  prima  tranche  dei  buoni stessi, nonche' quelle
dell'art. 1, comma quinto, dell'art. 2, comma secondo, e dell'art. 17
del   citato   decreto   ministeriale   23  marzo  1990,  concernente
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali  12,50%,  di  scadenza  1
aprile  1992 e l'emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12,50%, di scadenza 1  marzo 1994.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate al 1  settembre ed al 1  marzo di  ogni
anno, come le altre tranches dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1  marzo 1994.