IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di investimenti di capitali nonche' di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione delle apposite quote di buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1 marzo 1994 e, ove occorra, dei buoni del Tesoro poliennali 12,50 di scadenza 1 aprile 1992, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 15 aprile 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 10,50% emessi con decreto ministeriale 12 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1988; Visto il proprio decreto 21 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990, con il quale e' stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 marzo 1994, nonche' quello 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1990, con il quale e' stata disposta, fra l'altro l'emissione di una seconda tranche dei buoni stessi; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 marzo 1994, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 marzo 1994 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, alle stesse condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 21 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990. L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nell'art. 1, comma primo, del decreto ministeriale 21 febbraio 1990 sopra richiamato, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, comma terzo, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 21 febbraio 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, nonche' quelle dell'art. 1, comma quinto, dell'art. 2, comma secondo, e dell'art. 17 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1 aprile 1992 e l'emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1 marzo 1994. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralita' posticipate al 1 settembre ed al 1 marzo di ogni anno, come le altre tranches dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 marzo 1994.