IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Ritenuto opportuno, per il reperimento di fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale; Considerato che, in condizioni normali dei mercati finanziari, e' possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in una valuta e sostituire il relativo indebitamento con passivita' a tasso variabile - anche denominate in altra valuta - ottenendo condizioni di costo piu' favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 (un miliardo) di ECU, al tasso di interesse fisso pari al 10,75 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di aprile del 1991.