IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22
dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtu' del quale il
Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni di
indebitamento nel limite annualmente risultante nel  quadro  generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di prestiti esteri secondo gli usi internazionali,  con  l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;
  Visto  l'art.  1  della  legge  27  dicembre  1989,  n.  407 (legge
finanziaria 1990) concernente  il  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Ritenuto  opportuno,  per  il reperimento di fondi da destinarsi, a
norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
alla   copertura   delle   spese   iscritte  in  bilancio,  procedere
all'emissione   di   un   prestito   obbligazionario   sul    mercato
internazionale;
  Considerato  che,  in condizioni normali dei mercati finanziari, e'
possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso denominati  in
una  valuta  e  sostituire il relativo indebitamento con passivita' a
tasso variabile -  anche  denominate  in  altra  valuta  -  ottenendo
condizioni  di costo piu' favorevoli di quelle che si conseguirebbero
attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella
valuta originaria o in quella di indebitamento finale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e'  disposta  una  emissione  sul
mercato  internazionale  di  titoli  del  Tesoro,  per  l'importo  di
1.000.000.000 (un miliardo) di ECU, al tasso di interesse fisso  pari
al  10,75  per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la
prima scadente nel mese di aprile del 1991.