IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali; Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 7 marzo 1989, n. 85; Visto il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1989, n. 247; Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1989 concernente la dotazione organica, il numero delle eccedenze e il collocamento fuori produzione dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova; Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Visto l'art. 6 del decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990 con il quale e' previsto il collocamento, fuori produzione dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova; Visto il decreto interministeriale 10 febbraio 1990 con il quale, nella tabella B, il numero dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare fuori produzione e' fissato in 2.900 unita'; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990 il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriorei 2.000 unita' per ciascuno degli anni 1990 e 1991; Sentiti gli enti portuali, nonche' le organizzazioni sindacali di lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali; Vista la nota n. 602 del 14 febbraio 1990 con la quale il Consorzio autonomo del porto di Genova ha comunicato le dotazioni organiche e la consistenza dei lavoratori delle compagnie del ramo industriale e dei carenanti; Decreta: La dotazione organica della compagnia del ramo industriale e quella della compagnia carenanti del porto di Genova restano determinate rispettivamente in venticinque unita' e sei unita'. Il numero dei lavoratori eccedenti delle predette compagnie e' fissato rispettivamente in duecentosettantadue e trentuno unita'. Il numero dei lavoratori da collocare fuori produzione per l'anno 1990 e' fissato in cento unita'. Il collocamento fuori produzione viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti nel decreto interministetriale 9 febbraio 1990 citato nelle premesse. Roma, 21 febbraio 1990 Il Ministro della marina mercantile VIZZINI p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GRIPPO Il Ministro del tesoro CARLI