A tutti i comuni A tutte le province A tutte le comunita' montane A tutti i consorzi tra enti locali per il tramite del Ministero dell'interno - Ufficio di gabinetto Al Ministero dell'interno - Ufficio di gabinetto Al Ministero del tesoro - Ufficio di gabinetto - Ragioneria generale dello Stato - IGOP Ai presidenti delle regioni Ai commissari di Governo All'ANCI All'UNCEM All'UPI Ai comitati regionali di controllo La presente circolare viene emanata, ai sensi dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al fine di fornire indirizzi applicativi omogenei circa le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1990 in correlazione con la disciplina della mobilita'. 1. Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal 1 gennaio 1989. Le fonti normative che disciplinano le assunzioni per l'anno corrente, in base alla legge 28 febbraio 1990, n. 37, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144. Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, prima parte della legge 29 dicembre 1988, n. 554, le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono procedere alla copertura del 50% dei posti di organico resisi vacanti in ciascun profilo professionale e non coperti, per cessazioni dal servizio verificatesi dal 1 gennaio 1989. La prevista percentuale del 50% opera con arrotondamento per eccesso sino alla unita'. Il sopra richiamato limite del 50% non si applica ad assunzione di personale di profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unita' ovvero si tratti di enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti: in tal caso sono consentite assunzioni pari al 100% delle vacanze verificate dal 1 gennaio 1989. Per posto vancante s'intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego. Tutte le assunzioni di cui sopra, ai sensi del citato art. 1, quarto comma, possono essere effettuate solo a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. 2. Attuazione della disciplina della mobilita'. Ai fini della copertura dei posti di cui al precedente punto 1, la mobilita' si intende attuata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei posti vacanti, presso i singoli enti, da ricoprire mediante i trasferimenti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1989, n. 96, ovvero con la comunicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988 citato, al Dipartimento della funzione pubblica della inesistenza di posti vancanti da coprire con la mobilita'. Ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 144/1989 citata, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei posti disponibili, gli enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi: 1) senza autorizzazione, per il 50% (ovvero nel caso delle lettere a) e b) dell'art. 1, comma terzo, legge n. 554/1988 per il 100%) dei posti liberi e non coperti dal 1 gennaio 1989, mediante l'indizione dei relativi concorsi; 2) con autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 1, della legge n. 554/1988), per la restante parte di posti di turn-over, nonche' per altre assunzioni relative a posti di nuova istituzione a seguito di modifica della pianta organica, a posti resisi vacanti anteriormente al 1 gennaio 1989 ed a posti comunque disponibili. Come noto, le autorizzazioni sono collegate ad effettive motivate e documentate esigenze da parte delle amministrazioni richiedenti ed alla conseguente discrezionale valutazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale valutazione viene effettuata tenendo conto anche dello stato di adempimento della mobilita' volontaria, che si intende completata con le operazioni di inquadramento del personale nei ruoli delle nuove amministrazioni. Con l'occasione si sollecitano le amministrazioni, che hanno comunicato disponibilita' di posti rientranti nel primo e secondo bando la cui scadenza dei termini per presentare le domande era rispettivamente il 22 maggio 1989 e l'11 luglio 1989, ad ultimare, entro il piu' breve tempo possibile, le previste procedure, per dar modo a questa Presidenza di corrispondere con tempestivita' ad eventuali richieste di autorizzazione ad assumere. 3. Assunzioni non condizionate alla deroga o all'attivazione delle procedure di mobilita'. Gli enti possono effettuare senza necessita' di autorizzazione in deroga e prescindendo dalle procedure di mobilita': a) le assunzioni per posti messi a concorso per i quali siano iniziate le relative prove entro il 31 dicembre 1989 (art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 413/1989, convertito in legge n. 37/1990); b) le assunzioni di personale che non superino i sessanta giorni - non ripetibili nell'anno nei confronti dei medesimi soggetti - nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio (art. 10- bis del decreto-legge n. 66/1989, convertito in legge n. 144/1989). Le assunzioni, di cui alla presente lettera b), se riferite al personale al quale non e' richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, debbono essere effettuate mediante selezione per prove attitudinali tra gli iscritti alle liste di collocamento; le amministrazioni hanno facolta' di chiedere che siano avviati lavoratori residenti nei comuni delle competenti sezioni circoscrizionali, sulla base delle graduatorie esistenti presso le medesime sezioni. Il riscontro d'idoneita' avviene ai sensi di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. Negli altri casi gli enti si attengono alle procedure gia' seguite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; c) le assunzioni a tempo determinato sia pieno che parziale, previste per i settori e con le modalita' di cui all'art. 7, comma sesto e seguenti della legge n. 554/1988. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato avviene con le modalita' di seguito indicate: - ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, le assunzioni di personale a termpo determinato, ascrivibili a profili professionali per i quali e' prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988; - il reclutamento del restante personale, riferibile a profili professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, viene effettuato mediante il sistema della prova selettiva, alla quale e' ammesso un numero di candidati - individuati secondo la graduatoria formata ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3, e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 - pari al quintuplo degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 per i comuni fino a 100.000 abitanti; - le possibilita' di costituire rapporti a tempo determinato e' subordinata al solo limite delle disponibilita' di bilancio; d) le assunzioni per i posti a tempo parziale non coperti dal personale di ruolo, (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e art. 7, terzo comma, della legge n. 554/1988); e) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette (art. 1, ottavo comma, della legge n. 554/1988). 4. Presentazione delle domande di trasferimento. Le fonti normative che disciplinano la mobilita' sono costituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1989, n. 95, dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, nonche' dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989, del 20 aprile 1989, 20 giugno 1989 e 15 novembre 1989 con i quali sono stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1989, del 12 maggio 1989, dell'8 agosto 1989 e del 5 dicembre 1989, i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilita'. Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in posizione di comando) ai quali l'ente di appartenenza abbia comunicato che il profilo professionale al quale sono ascritti e' in esubero. Ciascun dipendente puo' presentare piu' domande, anche presso enti diversi, in relazione ai posti vacanti risultanti dai bandi di mobilita' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Le domande presentate possono essere revocate purche' cio' avvenga prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento. Il dipendente, qualora ottenga piu' assensi in relazione alle domande presentate, conserva la facolta' di optare per l'ente di maggiore gradimento. Le domande, redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base dello schema allegato al secondo bando di mobilita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 36- bis del 12 maggio 1989), devono pervenire in originale, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo bando, all'ente presso il quale si chiede il trasferimento ed, in copia, all'amministrazione di appartenenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio VIII (art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 96/1989). La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, in relazione anche all'importanza e peculiarita' delle dichiarazioni da rendere nella medesima, da una delle autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra le quali e' ricompreso anche il capo dell'ufficio ove l'istante presta servizio. Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. Formazione delle graduatorie. Gli enti destinatari delle domande di trasferimento, verificatane la ricevibilita' sia sul piano formale che per quanto attiene al possesso da parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni che rendono possibile l'inquadramento degli interessati, determinando, in base alle prescrizioni di cui al bando medesimo, la corrispondenza dei profili professionali cui sono ascritti i richiedenti con quelli relativi ai posti per i quali e' richiesto il trasferimento. Espletati tali adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in numero superiore ai posti da occupare. Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalita', i criteri e le priorita' previste dall'art. 4 dei sopra citati bandi del Ministro per la funzione pubblica. Gli enti di provenienza che ricevono richiesta di definitivo assenso al trasferimento dei propri dipendenti in numero superiore rispetto al contingente di dipendenti dichiarati in esubero, sono tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento. La graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 5 dei decreti ministeriali piu' volte citati. Alla stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito o titolo, sara' data adeguata pubblicita', oltre la puntuale comunicazione scritta, positiva o negativa, agli interessati. Le amministrazioni cedenti, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica possono, peraltro, autorizzare trasferimenti in misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero (art. 5 del sopra richiamato decreto ministeriale 2 marzo 1989). In relazione ai posti da considerare disponibili per la mobilita' si e' rilevato che alcune amministrazioni hanno comunicato carenze comprensive di posti disponibili per riserva di legge o soppressi per riduzioni di organico formalmente approvate ovvero perche' oggetto di procedure di reclutamento del personale formalmente indette anteriormente al 9 agosto 1988, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988. Ne consegue, pertanto, che gli enti, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di mobilita' relative ai posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo Dipartimento, risultino effettivamente disponibili. 6. Fondi per la copertura del trattamento economico. I fondi per la copertura degli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale assegnato agli enti locali saranno trasferiti agli enti medesimi in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. In particolare, i fondi concernenti il trattamento economico in godimento del personale proveniente da amministrazioni statali e da altri enti locali ed assegnato a questi ultimi, sono trasferiti agli enti medesimi con le modalita' contenute nel regolamento n. 428 del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del suddetto art. 1, comma 4, in data 22 luglio 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1990. Invece, per quanto riguarda il personale dell'ente Ferrovie dello Stato, confermato che detto personale e' legittimato a far domanda di mobilita', ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si comunica che e' in corso di predisposizione il regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti riceventi il suindicato personale e che, nelle more, il trattamento economico relativo sara' corrisposto dall'Ente ferrovie. 7. Varie. Ferma restando, comunque, la possibilita' di effettuare la mobilita' interna ex art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, puo' darsi corso all'attuazione della mobilita' esterna prevista dal citato art. 6 dopo che siano scaduti, sia per l'ente di provenienza che per quello di destinazione, i termini previsti dai bandi relativi alla mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988. Tali trasferimenti non necessitano di autorizzazione alcuna da parte di questa Presidenza. Le domande di trasferimento presentate da dipendenti di enti ed amministrazioni per le quali e' previsto che la mobilita' venga preventivamente effettuata dalle regioni (art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554), ad avviso del Dipartimento della funzione pubblica, possono essere accolte, ove le amministrazioni cedenti rilascino il previsto definitivo assenso al trasferimento. Infine, il richiamo alla disciplina della mobilita' contenuto nell'art. 2 del decreto-legge n. 413/1989, convertito in legge n. 37/1990, e' da intendersi anzitutto come obbligo a concludere le operazioni di mobilita' previste per gli anni 1988 e 1989. Tuttavia, le amministrazioni che ritengano di dover pubblicare ulteriori disponibilita' di posti dovute a mancanza di domande nella precedente fase di mobilita' volontaria, ad ampliamenti di pianta organica o a cessazioni dal servizio comunque verificatesi, possono dare avvio alla procedura di mobilita' trasmettendo al Dipartimento della funzione pubblica tali posti. Eventuali ulteriori problematiche derivanti dai processi di mobilita' potranno essere sottoposte alla commissione appositamente costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro: GASPARI