IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
         PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed in particolare:
  Visto l'art. 3, lettera n), per il quale il Comitato per l'edilizia
residenziale ha  competenza  di  stabilire  periodicamente  i  limiti
massimi  che  le  regioni  devono  osservare nella determinazione dei
costi ammissibili per gli interventi;
  Visto l'art. 4, lettera g), della legge n. 457;
  Visto il decreto ministeriale n. 822 del 21 dicembre 1978;
  Visto il decreto ministeriale n. 13053 del 23 novembre 1979;
  Visto il decreto ministeriale n. 91 del 24 marzo 1981;
  Visto il decreto ministeriale n. 1661 del 24 aprile 1982;
  Visto il decreto ministeriale n. 258 del 23 maggio 1984;
  Visto il decreto ministeriale n. 308 del 19 luglio 1988;
  Vista  la  delibera  del  4  aprile  1990  con la quale il Comitato
esecutivo per l'edilizia residenziale ha determinato i  nuovi  limiti
massimi  di  costo  riferiti  al metro quadrato per gli interventi di
edilizia agevolata ai fini della individuazione del mutuo concedibile
entro il massimale vigente;
                               Decreta:
                               Titolo I
                NUOVA EDIFICAZIONE: EDILIZIA AGEVOLATA
                               Art. 1.
  Ai  fini  della  determinazione  del  limite massimo di costo della
nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:
    a)  costo  di  elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a
tutte le opere realizzate alla quota del rustico del primo  piano  di
calpestio al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;
    b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di
elevazione e dei seguenti  addendi:  costo  delle  fondazioni,  costo
delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti.
  L'incidenza  di  detti  addendi  sul costo di elevazione, che sara'
stabilita dalla regione,  non  potra'  eccedere  complessivamente  la
percentuale massima del 20%;
    c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del
costo di costruzione e degli oneri complementari, pari al 50% massimo
del C.C., costituiti da:
    spese  tecniche  e  generali  (progettazione,  direzione  lavori,
collaudo, ecc.);
    prospezioni geognostiche;
    acquisizione area, urbanizzazioni;
    spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse;
    d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del
pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali  e  di
quelli  interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli
sguinci di porte e finestre;
    e)  superficie  netta  non  residenziale  (Snr)  -  si intende la
superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di
pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole o soffitte e
di quelle di pertinenza dell'organismo  abitativo  quali  androni  di
ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche.
  Tale   superficie  dovra'  essere  contenuta  entro  il  45%  della
superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si  intende  non  per
singolo   alloggio  ma  riferito  alla  superficie  complessiva  (Su)
dell'organismo abitativo;
    f)  superficie  parcheggi  (Sp)  -  si  intende  la superficie da
destinare ad autorimesse  o  posti  macchina  coperti  di  pertinenza
dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.
  Tale   superficie  dovra'  essere  contenuta  entro  il  45%  della
superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si  intende  non  per
singolo   alloggio  ma  riferito  alla  superficie  complessiva  (Su)
dell'organismo abitativo;
    g)  superficie  complessiva (Sc) - si intende la superficie utile
abitabile aumentata del 60% della somma della  superficie  netta  non
residenziale e della superficie parcheggi:
                        Sc = Su + 60% (Snr + Sp)