IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed in particolare: Visto l'art. 3, lettera n), per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi; Visto l'art. 4, lettera g), della legge n. 457; Visto il decreto ministeriale n. 822 del 21 dicembre 1978; Visto il decreto ministeriale n. 13053 del 23 novembre 1979; Visto il decreto ministeriale n. 91 del 24 marzo 1981; Visto il decreto ministeriale n. 1661 del 24 aprile 1982; Visto il decreto ministeriale n. 258 del 23 maggio 1984; Visto il decreto ministeriale n. 308 del 19 luglio 1988; Vista la delibera del 4 aprile 1990 con la quale il Comitato esecutivo per l'edilizia residenziale ha determinato i nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia agevolata ai fini della individuazione del mutuo concedibile entro il massimale vigente; Decreta: Titolo I NUOVA EDIFICAZIONE: EDILIZIA AGEVOLATA Art. 1. Ai fini della determinazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni: a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate alla quota del rustico del primo piano di calpestio al di sopra dell'estradosso delle fondazioni; b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti. L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione, che sara' stabilita dalla regione, non potra' eccedere complessivamente la percentuale massima del 20%; c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari, pari al 50% massimo del C.C., costituiti da: spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.); prospezioni geognostiche; acquisizione area, urbanizzazioni; spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse; d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre; e) superficie netta non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole o soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche. Tale superficie dovra' essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo; f) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra. Tale superficie dovra' essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo; g) superficie complessiva (Sc) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie netta non residenziale e della superficie parcheggi: Sc = Su + 60% (Snr + Sp)