IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il comma terzo dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 30 marzo 1987, n. 132, con il quale e' previsto che l'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e' accordata per ciascun veicolo a motore e vale per il traino di rimorchi e semirimorchi in disponibilita' della stessa impresa proprietaria del veicolo trattore o di altre imprese che abbiano ottenuto autorizzazione; Visto il comma quarto dello stesso art. 41, il quale stabilisce che l'immatricolazione dei rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese, cooperative e consorzi muniti di autorizzazione e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo tecnicamente idoneo al loro traino; Visto il comma sesto del predetto articolo che consente l'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi, in numero superiore al limite stabilito dal medesimo articolo al punto 4, in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto; Considerato, altresi', che le norme comunitarie liberalizzano il traino alternativo tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, nei trasporti internazionali, non solo fra imprese diverse, ma anche fra imprese appartenenti a Stati diversi della Comunita' europea; Considerato, inoltre, che tra le speciali tecniche di trasporto possono essere inclusi da una parte, per l'eccessiva onerosita', i trasporti effettuati con veicoli eccedenti i limiti di peso e/o dimensioni di cui agli articoli 132 e 133 del codice della strada, e dall'altra i trasporti combinati, per lo sviluppo che e' opportuno dare ai trasporti combinati strada/mare strada/rotaia, nonche' i rimorchi e semirimorchi muniti permanentemente della speciale attrezzatura per il trasporto specifico di containers, nonche' omologati per l'utilizzo della tecnica bimodale; Ritenuta pertanto, l'opportunita' di consentire la possibilita' di immatricolazione di rimorchi e semirimorchi in numero superiore al limite stabilito al punto 4 dell'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132, per i trasporti internazionali, per i trasporti effettuati con veicoli eccedenti i limiti di peso e/o dimensioni, per i trasporti combinati, nonche' muniti permanentemente della speciale attrezzatura per il trasporto specifico di containers, nonche' omologati per l'utilizzo della tecnica bimodale; Considerato che il mantenimento dei limiti predetti sarebbe estremamente dannoso per le imprese di trasporto idonee, nonche' per l'intera economia nazionale in previsione anche della prossima liberalizzazione del 1993; Sentito il comitato centrale per l'albo; Decreta: Art. 1. Possono immatricolare rimorchi e semirimorchi in numero superiore al limite fissato dal comma 4 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, cosi' come modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132: 1) le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi esercenti trasporti internazionali; 2) le imprese esercenti trasporti: a) combinati; b) eccezionali; c) di containers.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 41 della legge n. 298/1974, nel testo sostituito dall'art. 4 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132: "Art. 41 (Autorizzazioni). - Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi e' necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale. L'autorizzazione e' accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita' della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al terzo comma e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilita' della stessa impresa. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente al quarto e quinto comma puo' essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni piu' rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, puo', con proprio decreto prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validita' temporale. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".