IL MINISTRO DELLE FINANZE D'INTESA CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli e ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti; Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 3.000 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata. Il trattamento di cui sopra e' limitato al periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, che avverra' il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per il predetto periodo e' sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986. Roma, 27 aprile 1990 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro dei trasporti BERNINI