IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilita'  di
controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche
in vista della predisposizione di meccanismi  di  cooperazione  e  di
scambio di informazioni tra i Paesi  comunitari,  nonche'  di  talune
importazioni ed esportazioni al seguito di denaro,  titoli  o  valori
per contenere l'uso del contante; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 aprile 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con  i  Ministri  di
grazia e giustizia, dell'interno e del commercio con l'estero; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                Trasferimenti attraverso intermediari 
  1. Le aziende di  credito  e  gli  istituti  di  credito  speciale,
abilitati ai sensi del testo unico delle norme di  legge  in  materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  31
marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza dei trasferimenti da  o
verso l'estero di denaro,  titoli  o  valori  mobiliari,  di  importo
superiore  a   lire   20   milioni,   effettuati   anche   attraverso
movimentazione di conti, per conto o a  favore  di  persone  fisiche,
enti non commerciali e soggetti indicati  all'articolo  5  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia.  Tali
evidenze riguardano le generalita' o la denominazione  o  la  ragione
sociale, il domicilio, il codice fiscale del  soggetto  residente  in
Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento,
nonche' la data, la causale, l'importo del trasferimento  medesimo  e
gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. 
  2.  Analoghe  evidenze  devono  essere  mantenute  da  intermediari
professionali, diversi da quelli indicati al comma 1, che  effettuano
il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione. 
  3. Le evidenze di cui ai  commi  1  e  2  devono  essere  tenute  a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria  per  cinque  anni;  la
stessa Amministrazione puo' richiedere i dati e le notizie relativi a
detti trasferimenti secondo le modalita' stabilite con il decreto  di
cui all'articolo 7.