IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SLP S.p.a. Assicurazioni spese legali, peritali e rischi accessori, con sede in Torino; Vista la domanda in data 27 settembre 1989 della predetta SLP S.p.a., diretta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica italiana, delle assicurazioni relative ad alcuni rischi ricompresi nei rami danni; Vista la lettera in data 21 novembre 1989, n. 931371, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990; Decreta: La SLP S.p.a. Assicurazioni spese legali, peritali e rischi accessori, con sede in Torino, e' autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attivita' assicurativa ai rami "Corpi dei veicoli terrestri" (con esclusione dei rischi relativi al furto e incendio autovetture e a quelli ricompresi nella polizza "casco" autoveicoli) e "Perdite pecuniarie di vario genere" (limitatamente al rischio "altre perdite pecuniarie"). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 1990 Il Ministro: BATTAGLIA