IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Viste le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983 ed in particolare il punto 7 della introduzione dell'allegato piano nazionale di ripartizione delle frequenze; Considerato che risulta possibile l'utilizzazione da parte del servizio fisso di alcune porzioni della banda 17,3 - 17,7 GHz senza creare interferenze ad altri servizi; Ritenuto pertanto necessario apportare le dovute modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze; Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico La nota 121 del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse, viene cosi' modificata: "(121) Nella banda 17,3 - 17,7 GHz il Ministero della difesa ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono utilizzare frequenze per il servizio di radiolocalizzazione che fruisce dello statuto di servizio secondario. Nella medesima banda il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' assegnare ad utilizzatori privati frequenze per il servizio fisso che fruisce dello statuto di servizio secondario". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 1990 Il Ministro: MAMMI'