IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visti il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 ed il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Considerato che gia' nei primi mesi invernali del corrente anno, come per gli anni precedenti, si sono verificate numerose e frequenti emergenze idriche in tutto il territorio nazionale, dovute a situazioni di prolungata siccita' o di inquinamento delle fonti di approvvigionamento ordinario, o a guasti e avarie ai sistemi di erogazione di acqua potabile; Tenuto conto che, a causa dell'anomalo andamento climatologico della stagione invernale, caratterizzata da una persistente siccita' che ha impoverito le falde idriche, gli invasi ed i serbatoi sotterranei, verosimilmente si determinera' un accentuato aumento della domanda di rifornimento idrico durante la prossima stagione estiva da parte dei comuni e degli aggregati urbani del territorio nazionale e delle isole maggiori con la conseguente impossibilita', da parte delle competenti amministrazioni, di garantire con i propri mezzi un sufficiente approvvigionamento alternativo al quale dovra' quindi far fronte il Dipartimento della protezione civile; Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 ed il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanita', dell'ambiente, del Mezzogiorno, degli affari regionali e della protezione civile, nonche' dalla riunione del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la lettera in data 12 maggio 1990 con la quale il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali da' notizia, tra l'altro, per incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, della disponibilita' della somma di lire 99 miliardi per il potenziamento dei mezzi strumentali della protezione civile da adibire all'emergenza idrica e per l'incremento dell'utilizzo dei mezzi aerei antincendi; Ritenuto che, di tale somma, 25 miliardi sono posti a carico dei fondi di cui all'art. 30-bis della legge 28 febbraio 1990 n. 38 che concernono interventi per il 1990 a favore delle Regioni Sardegna, Liguria e Sicilia per cui non si ravvisa l'opportunita' di distrarre tali fondi, gia' destinati alla prevenzione degli incendi boschivi; Considerato che il servizio emergenze del Dipartimento della protezione civile, nell'intento di predisporre tempestivamente strumenti idonei a soddisfare le predette necessita' di rifornimento idrico, ha redatto un piano per l'acquisto, tra l'altro, di settanta autobotti e di venti dissalatori e potabilizzatori di acqua; Tenuto conto che conseguenza diretta del menzionato anomalo andamento climatologico e', altresi', la grave piaga degli incendi boschivi, che gia' nei primi tre mesi del corrente anno ha richiesto il coordinamento da parte del C.O.A.U. di interventi aerei per circa 1.200 ore e che, pertanto, qualora dovesse perdurare l'attuale situazione climatica si determinera' un presumibile incremento degli interventi medesimi in misura superiore al doppio rispetto a quelli della passata stagione, con conseguente maggiore impiego di mezzi, materiali e personale e quindi con piu' rilevanti oneri finanziari; Viste, altresi', le lettere in data 21 marzo e 24 aprile 1990 con le quali il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ha prospettato la necessita' di una maggiore disponibilita' di uomini e di mezzi per fronteggiare la campagna contro gli incendi boschivi per il corrente anno, mediante il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il richiamo di vigili volontari e l'allestimento e l'acquisto di autobotti ed automezzi antincendio per un onere complessivo di lire 20 miliardi; Ritenuto che anche alla stregua di quanto si e' convenuto nelle riunioni di cui innanzi appare indispensabile procedere, per l'acquisto dei materiali di cui sopra, all'effettuazione della procedura piu' rapida della trattativa privata; Considerato che, pur nel ricorso, in un siffatto frangente, alla trattativa privata, appare opportuno, al fine di soddisfare le necessarie cautele volte a garantire gli interessi della pubblica amministrazione, rifarsi per la determinazione del prezzo alla valutazione del competente ufficio tecnico erariale, per la cui acquisizione e' tuttavia necessario fissare un brevissimo termine, compatibile con l'urgenza dell'acquisto; Ritenuta quindi la necessita' di incrementare adeguatamente le somme stanziate a tal fine sul Fondo per la protezione civile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone Art. 1. E' autorizzato l'acquisto, mediante trattativa privata, per l'ammontare complessivo di lire 35 miliardi, sulla base del piano predisposto dal servizio emergenze del Dipartimento della protezione civile, di settanta autobotti della capacita' variabile da litri 8.000 a litri 25.000 e di venti dissalatori e potabilizzatori capaci di una produzione di almeno 8 litri/secondo. Le trattative di cui sopra saranno svolte con ditte di notoria solidita', che, preferibilmente, abbiano gia' eseguito forniture a pubbliche amministrazioni e siano in grado di assicurare l'esecuzione dei contratti entro il piu' breve termine possibile.