IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visti  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 ed il decreto-legge
12  novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1982, n. 938;
  Considerato  che  gia'  nei primi mesi invernali del corrente anno,
come per gli anni precedenti, si sono verificate numerose e frequenti
emergenze   idriche  in  tutto  il  territorio  nazionale,  dovute  a
situazioni di prolungata siccita' o di inquinamento  delle  fonti  di
approvvigionamento  ordinario,  o  a  guasti  e  avarie ai sistemi di
erogazione di acqua potabile;
  Tenuto  conto  che,  a  causa  dell'anomalo andamento climatologico
della stagione invernale, caratterizzata da una persistente  siccita'
che  ha  impoverito  le  falde  idriche,  gli  invasi  ed  i serbatoi
sotterranei, verosimilmente si  determinera'  un  accentuato  aumento
della  domanda  di  rifornimento  idrico durante la prossima stagione
estiva da parte dei comuni e degli aggregati  urbani  del  territorio
nazionale  e  delle isole maggiori con la conseguente impossibilita',
da parte delle competenti amministrazioni, di garantire con i  propri
mezzi  un  sufficiente approvvigionamento alternativo al quale dovra'
quindi far fronte il Dipartimento della protezione civile;
  Tenuto   conto   delle   indicazioni   scaturite   dalle   riunioni
appositamente  tenutesi  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri  il  13  marzo  1990  ed  il  28  marzo  1990 fra i Ministri
dell'interno, del tesoro, dei  lavori  pubblici,  dell'agricoltura  e
delle  foreste,  dell'industria,  delle partecipazioni statali, della
sanita', dell'ambiente, del Mezzogiorno,  degli  affari  regionali  e
della  protezione  civile,  nonche' dalla riunione del 19 aprile 1990
fra i citati Ministri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  lettera  in data 12 maggio 1990 con la quale il Ministro
per gli affari regionali ed i problemi istituzionali da' notizia, tra
l'altro,  per  incarico  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
della  disponibilita'  della  somma  di  lire  99  miliardi  per   il
potenziamento  dei  mezzi  strumentali  della  protezione  civile  da
adibire all'emergenza idrica e  per  l'incremento  dell'utilizzo  dei
mezzi aerei antincendi;
  Ritenuto  che,  di  tale somma, 25 miliardi sono posti a carico dei
fondi di cui all'art. 30-bis della legge 28 febbraio 1990 n.  38  che
concernono  interventi  per  il 1990 a favore delle Regioni Sardegna,
Liguria e Sicilia per cui non si ravvisa l'opportunita' di  distrarre
tali fondi, gia' destinati alla prevenzione degli incendi boschivi;
  Considerato  che  il  servizio  emergenze  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  nell'intento  di   predisporre   tempestivamente
strumenti  idonei a soddisfare le predette necessita' di rifornimento
idrico, ha redatto un piano per l'acquisto, tra l'altro, di  settanta
autobotti e di venti dissalatori e potabilizzatori di acqua;
  Tenuto   conto  che  conseguenza  diretta  del  menzionato  anomalo
andamento climatologico e', altresi', la grave  piaga  degli  incendi
boschivi,  che gia' nei primi tre mesi del corrente anno ha richiesto
il coordinamento da parte del C.O.A.U. di interventi aerei per  circa
1.200  ore  e  che,  pertanto,  qualora  dovesse  perdurare l'attuale
situazione climatica si determinera' un presumibile incremento  degli
interventi  medesimi  in misura superiore al doppio rispetto a quelli
della passata stagione, con conseguente maggiore  impiego  di  mezzi,
materiali e personale e quindi con piu' rilevanti oneri finanziari;
  Viste,  altresi',  le lettere in data 21 marzo e 24 aprile 1990 con
le  quali  il  Ministero  dell'interno  -  Direzione  generale  della
protezione  civile  e  dei  servizi  antincendi,  ha  prospettato  la
necessita' di una maggiore disponibilita' di uomini e  di  mezzi  per
fronteggiare  la campagna contro gli incendi boschivi per il corrente
anno, mediante il potenziamento del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco  con  il  richiamo  di  vigili  volontari  e  l'allestimento  e
l'acquisto  di  autobotti  ed  automezzi  antincendio  per  un  onere
complessivo di lire 20 miliardi;
  Ritenuto  che  anche  alla  stregua di quanto si e' convenuto nelle
riunioni  di  cui  innanzi  appare  indispensabile   procedere,   per
l'acquisto  dei  materiali  di  cui  sopra,  all'effettuazione  della
procedura piu' rapida della trattativa privata;
  Considerato  che,  pur  nel ricorso, in un siffatto frangente, alla
trattativa privata,  appare  opportuno,  al  fine  di  soddisfare  le
necessarie  cautele  volte  a  garantire gli interessi della pubblica
amministrazione,  rifarsi  per  la  determinazione  del  prezzo  alla
valutazione  del  competente  ufficio  tecnico  erariale,  per la cui
acquisizione e' tuttavia necessario fissare  un  brevissimo  termine,
compatibile con l'urgenza dell'acquisto;
  Ritenuta  quindi  la  necessita'  di  incrementare adeguatamente le
somme stanziate a tal fine sul Fondo per la protezione civile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone
                               Art. 1.
  E'   autorizzato   l'acquisto,  mediante  trattativa  privata,  per
l'ammontare complessivo di lire 35 miliardi,  sulla  base  del  piano
predisposto  dal servizio emergenze del Dipartimento della protezione
civile, di settanta autobotti  della  capacita'  variabile  da  litri
8.000  a litri 25.000 e di venti dissalatori e potabilizzatori capaci
di una produzione di almeno 8 litri/secondo.
  Le  trattative  di  cui  sopra  saranno svolte con ditte di notoria
solidita', che, preferibilmente, abbiano gia'  eseguito  forniture  a
pubbliche amministrazioni e siano in grado di assicurare l'esecuzione
dei contratti entro il piu' breve termine possibile.