IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni; Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria; Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1963, 14 dicembre 1963, 30 ottobre 1971, 29 giugno 1978 e 16 maggio 1983, recanti norme sulla utilizzazione dei foglietti per contratti di borsa; Ritenuto opportuno procedere alla modifica delle modalita' di apposizione del visto da parte dei commissari di borsa sui foglietti relativi ad operazioni a termine e di riporto sui titoli predisposti direttamente dai soggetti previsti dal predetto art. 17, al fine di pervenire alla semplificazione delle relative procedure; Decreta: Art. 1. 1. I foglietti per contratti di borsa a termine e di riporto su titoli predisposti direttamente dai soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, il cui modello abbia ottenuto la preventiva approvazione da parte del Ministero delle finanze, devono essere stampati da soggetti all'uopo autorizzati. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, agli esercenti tipografici iscritti nel registro delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o nell'albo delle imprese artigiane, a condizione che i soggetti medesimi: a) non abbiano riportato condanne per reati finanziari ovvero per altri reati commessi nell'esercizio dell'attivita' tipografica; b) non siano sottoposti a procedimento penale per i reati di cui alla precedente lettera a); c) non abbiano commesso violazioni, debitamente accertate, alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e relative disposizioni di attuazione, ovvero a quelle del presente decreto; d) non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di societa', non si trovino in stato di liquidazione. 3. Nel caso di tipografie gestite da societa' le condizioni di cui alle lettere a) e b) debbono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti. 4. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione devono produrre istanza in bollo corredata dai seguenti documenti: a) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o nell'albo delle imprese artigiane; b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorita' giudiziaria; c) certificato generale del casellario giudiziale; d) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente attestante le condizioni di cui al comma 2, lettera d). 5. Analoga autorizzazione puo' essere concessa, alle condizioni e con le modalita' sopra indicate, anche agli stessi soggetti autorizzati alla predisposizione in proprio dei foglietti, che dispongono per la stampa di proprie attrezzature. 6. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati su ciascun foglietto unitamente ai dati identificativi della tipografia. 7. L'autorizzazione e' revocata qualora intervenga condanna definitiva per reati di cui al comma 2, lettera a), o vengano meno le altre condizioni previste dallo stesso comma 2, ovvero siano riscontrate irregolarita' di gestione o vi sia fondato pericolo di abusi.