IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  regio  decreto  30  dicembre 1923, n. 3278, e successive
modificazioni;
  Visto   l'art.   17  della  legge  5  gennaio  1956,  n.  1,  sulla
perequazione tributaria;
  Visti  i  decreti  ministeriali 15 marzo 1963, 14 dicembre 1963, 30
ottobre 1971, 29 giugno 1978 e 16 maggio 1983,  recanti  norme  sulla
utilizzazione dei foglietti per contratti di borsa;
  Ritenuto  opportuno  procedere  alla  modifica  delle  modalita' di
apposizione del visto da parte dei commissari di borsa sui  foglietti
relativi  ad operazioni a termine e di riporto sui titoli predisposti
direttamente dai soggetti previsti dal predetto art. 17, al  fine  di
pervenire alla semplificazione delle relative procedure;
 
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  I  foglietti  per  contratti di borsa a termine e di riporto su
titoli predisposti direttamente dai soggetti di cui all'art. 17 della
legge  5  gennaio  1956,  n.  1,  il  cui  modello  abbia ottenuto la
preventiva approvazione da parte del Ministero delle finanze,  devono
essere stampati da soggetti all'uopo autorizzati.
  2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministero
delle finanze - Direzione generale delle tasse  e  imposte  indirette
sugli  affari, agli esercenti tipografici iscritti nel registro delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed   agricoltura   o
nell'albo  delle  imprese  artigiane,  a  condizione  che  i soggetti
medesimi:
    a) non abbiano riportato condanne per reati finanziari ovvero per
altri reati commessi nell'esercizio dell'attivita' tipografica;
    b)  non siano sottoposti a procedimento penale per i reati di cui
alla precedente lettera a);
    c)  non  abbiano commesso violazioni, debitamente accertate, alle
disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore  aggiunto  o  alle
norme  del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627, e relative disposizioni  di  attuazione,  ovvero  a  quelle  del
presente decreto;
    d) non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di
societa', non si trovino in stato di liquidazione.
  3.  Nel caso di tipografie gestite da societa' le condizioni di cui
alle lettere a) e b) debbono  sussistere  nei  confronti  dei  legali
rappresentanti.
  4.  I  soggetti  interessati al rilascio dell'autorizzazione devono
produrre istanza in bollo corredata dai seguenti documenti:
    a)  certificato  di  iscrizione  nel  registro  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura  o  nell'albo  delle
imprese artigiane;
    b)  certificato  dei  carichi  pendenti rilasciato dai competenti
organi dell'autorita' giudiziaria;
    c) certificato generale del casellario giudiziale;
    d)   certificato   rilasciato  dalla  cancelleria  del  tribunale
competente attestante le condizioni di cui al comma 2, lettera d).
  5.  Analoga  autorizzazione puo' essere concessa, alle condizioni e
con  le  modalita'  sopra  indicate,  anche  agli   stessi   soggetti
autorizzati  alla  predisposizione  in  proprio  dei  foglietti,  che
dispongono per la stampa di proprie attrezzature.
  6.  Gli  estremi  dell'autorizzazione  devono  essere  indicati  su
ciascun foglietto unitamente ai dati identificativi della tipografia.
  7.   L'autorizzazione   e'  revocata  qualora  intervenga  condanna
definitiva per reati di cui al comma 2, lettera a), o vengano meno le
altre   condizioni  previste  dallo  stesso  comma  2,  ovvero  siano
riscontrate irregolarita' di gestione o vi sia  fondato  pericolo  di
abusi.