IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17
luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti  gli  articoli  11,  17 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione  della
direttiva  comunitaria  n. 72/462 CEE relativa ai problemi sanitari e
di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie  bovina
e   suina   e  di  carni  fresche  in  provenienza  dai  Paesi  terzi
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3  dicembre
1982);
  Visti  gli  articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073,
contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia
e  gli altri Stati membri della Comunita' economica europea (Gazzetta
Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971);
  Vista  la direttiva del Consiglio n. 83/91 CEE del 7 febbraio 1983,
che modifica la direttiva n. 72/462 CEE e n. 77/96 CEE;
  Visto   il  decreto  ministeriale  15  marzo  1985,  recante  norme
sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione  e  la  bollatura
delle  carni fresche in importazione (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 20
marzo 1985);
  Vista   la   circolare   n.  88  del  26  maggio  1967  concernente
l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per  la  produzione  di
medicinali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  luglio  1987  concernente  la
sostituzione  dell'elenco  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'  ammessa
l'importazione  di  animali  della  specie  bovina e suina e di carni
fresche di cui  all'allegato  F  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  settembre  1982,  n.  889,  sopracitato  (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982);
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  giugno  1989  concernente  il
mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in
provenienza  da  alcuni Paesi terzi (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
giugno 1989);
  Viste le sottoriportate decisioni della commissione della Comunita'
economica europea relative alle condizioni  di  polizia  sanitaria  e
alla  certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di
carni fresche provenienti da:
   Botswana:
    decisione  del  25  luglio  1984,  n. 84/423 CEE modificata dalla
decisione del 30 marzo 1990, n. 90/1z71;
   Swaziland:
    decisione del 3 febbraio 1982, n. 82/131 CEE;
  Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 concernente il divieto
d'importazione di bestiame  per  la  profilassi  della  peste  bovina
(Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962);
  Vista  l'ordinanza  28  marzo  1967 concernente le norme di polizia
veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di  tipi
esotici (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 3 aprile 1967);
  Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle
condizioni  di  polizia  zoosanitaria  stabilite  con  le   decisioni
sopracitate;
  Considerato  che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria
al recepimento delle sopracitate decisioni CEE.
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  In  applicazione delle decisioni comunitarie n. 82/131 CEE e n.
84/423 CEE, modificata dalla decisione n. 90/171 CEE  nelle  premesse
citate,   e   previa   autorizzazione   ministeriale,  e'  consentita
l'introduzione in Italia di carni fresche (refrigerate  e  congelate)
provenienti  dai  Paesi  terzi  indicati  negli  articoli 2 e 4, alle
condizioni che
tali  carni  rientrino tra le categorie specificate per ciascun Paese
terzo,  e  siano  scortate   dal   certificato   sanitario   conforme
all'allegato   2  del  decreto  ministeriale  15  marzo  1985  e  dai
certificati di polizia sanitaria conformi  ai  modelli  di  cui  agli
allegati I e II.