IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede
l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo  viene
stanziato,  per  la  parte  corrente, nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro e, per la  parte  in  conto  capitale,
nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del bilancio e
della programmazione economica;
  Visto  il  secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il
quale stabilisce che le somme di cui  al  Fondo  sanitario  nazionale
vengono  ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte  le  regioni,  comprese
quelle  e  statuto speciale, su proposta del Ministero della sanita',
sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,  tenuto   conto   delle
indicazioni  contenute  nei  piani  sanitari  nazionali e regionali e
sulla base di indici e di standards, distintamente  definiti  per  la
spesa corrente e per la spesa in conto capitale;
  Visto  il  decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il
quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti
fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome le attribuzioni
consultive del Consiglio sanitario  nazionale,  di  cui  alla  citata
legge n. 833/78, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali
inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese  la
ripartizione del Fondo sanitario e la politica del personale;
  Tenuto  conto  che  la predetta Conferenza Stato-regioni, in data 6
marzo  1990,  ha  espresso  parere  favorevole  sulla  proposta   del
Ministero  della  sanita'  di ripartizione, fra le regioni e province
autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1990;
  Visto  il  primo  comma  dell'art.  6 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito nella legge 29  febbraio  1980,  n.  33,  il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le assegnazioni trimestrali alle
regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   da
effettuarsi  con  decreti  dei  Ministri  del tesoro e del bilancio e
della  programmazione  economica,  per   la   parte   di   rispettiva
competenza,   non  possono  superare  un  quarto  degli  stanziamenti
previsti;
  Visto  il  secondo  comma  dell'art.  6 del citato decreto-legge n.
663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che,
fino  a  quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per
la ripartizione di cui al comma precedente si prescinde dagli  indici
e  dagli  standards  previsti  dal  secondo  comma dell'art. 51 della
stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  che  il  CIPE con delibera del 15 marzo 1990 ha determinato,
provvisoriamente, in L. 59.788.000.000.000 la  quota  annua  1990  da
assegnare in favore delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano in quote trimestrali di L. 14.947.000.000.000;
  Visto  che  il  CIPE  con  la stessa delibera del 15 marzo 1990, ha
determinato in L. 110.000.000.000 la quota annua 1990 da assegnare  a
favore   dell'Associazione   italiana  della  Croce  rossa  in  quota
trimestrali di L. 27.500.000.000;
  Visto  il  proprio  decreto n. 118463 del 20 marzo 1990, registrato
alla Corte dei conti, con cui e'  stato  erogato  per  le  necessita'
finanziarie    del    primo    trimestre   1990   l'importo   di   L.
14.947.000.000.000 in favore delle regioni e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano, nonche' quello di L. 27.500.000.000 in favore
dell'Associazione italiana della Croce rossa;
  Visto   il  quarto  comma  dell'art.  51  della  legge  n.  833/78,
modificato ed integrato dall'art. 6 della legge  7  agosto  1982,  n.
526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio
ai Ministeri della sanita' e del tesoro, da  parte  delle  regioni  e
province  autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale
di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n.  833/78,  la
quota  di  propria  spettanza,  deliberata dal CIPE, viene trasferita
alle  medesime   in   misura   uguale   alla   corrispondente   quota
dell'esercizio precedente;
  Preso  atto  che  sono  pervenuti i rendiconti del quarto trimestre
1990 da tutte le regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano;
  Ritenuto  necessario  provvedere,  per intanto, all'essegnazione ed
all'erogazione, a titolo di acconto del secondo trimestre 1990, della
somma  complessiva di lire 14.947.000.000.000 in favore delle regioni
e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e  di   L.
27.500.000.000  in  favore  dell'Associazioni  italiana  della  Croce
rossa;
  Visto  il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per  l'anno  finanziario  1990,  che  presenta  le  necessarie
disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  assegnata,  a  titolo d'acconto, per il secondo trimestre 1990,
alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche'  alle
province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  la  somma  di  L.
14.947.000.000.000 ripartita come appresso:
Regione Piemonte   . . . . . . . . . . . . . . . .  1.174.518.500.000
Regione Valle d'Aosta  . . . . . . . . . . . . . .     22.530.250.000
Regione Lombardia  . . . . . . . . . . . . . . . .  2.344.946.250.000
Provincia autonoma di Bolzano  . . . . . . . . . .     90.810.750.000
Provincia autonoma di Trento   . . . . . . . . . .     97.970.250.000
Regione Veneto   . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.168.656.250.000
Regione Friuli-Venezia Giulia  . . . . . . . . . .    326.061.750.000
Regione Liguria  . . . . . . . . . . . . . . . . .    523.737.750.000
Regione Emilia-Romagna   . . . . . . . . . . . . .  1.143.304.250.000
Regione Toscana  . . . . . . . . . . . . . . . . .    995.813.500.000
Regione Umbria   . . . . . . . . . . . . . . . . .    230.890.250.000
Regione Marche   . . . . . . . . . . . . . . . . .    386.208.250.000
Regione Lazio  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.445.680.750.000
Regione Abruzzo  . . . . . . . . . . . . . . . . .    330.146.000.000
Regione Molise   . . . . . . . . . . . . . . . . .     90.063.750.000
Regione Campania   . . . . . . . . . . . . . . . .  1.401.003.000.000
Regione Puglia   . . . . . . . . . . . . . . . . .    993.087.000.000
Regione Basilicata   . . . . . . . . . . . . . . .    146.169.250.000
Regione Calabria   . . . . . . . . . . . . . . . .    505.945.000.000
Regione Sicilia  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.143.111.750.000
Regione Sardegna   . . . . . . . . . . . . . . . .    386.345.500.000
                                                    -----------------
                                     Totale. . .   14.947.000.000.000
  E'  assegnato,  inoltre, in favore dell'Associazione italiana della
Croce  rossa  l'importo  di  L.  27.500.000.000  per  le   necessita'
finanziarie del secondo trimestre 1990.