IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986;
  Vista  la  legge  19  luglio  1988, n. 278, recante norme sul fermo
temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da  pesca,
che  prevede,  all'art.  4,  l'emanazione  di  norme  di  attuazione,
fissandone principi e limiti;
  Visto  il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le suddette norme
di attuazione sul fermo temporaneo e sul ritiro definitivo delle navi
da pesca;
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 21 luglio
1988, n. 306, occorre individuare i periodi di fermo per l'anno 1990;
  Considerata  la  necessita'  di  contenere  lo  sforzo di pesca nel
periodo immediatamente successivo al fermo, in modo  da  ridurre  gli
effetti sugli stocks appena ricostituiti;
  Sentiti  il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica applicata alla pesca marittima ed il Comitato nazionale
di gestione delle risorse biologiche marine;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  1   luglio  al  14  agosto  1990,  per  quarantacinque  giorni
consecutivi, sono soggette al fermo temporaneo obbligatorio tutte  le
navi  adibite  alla  pesca  a strascico e con la volante iscritte nei
compartimenti marittimi di Trieste,  Monfalcone,  Venezia,  Chioggia,
Ravenna,   Rimini,   Ancona,   San  Benedetto  del  Tronto,  Pescara,
Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e  Crotone.
  Sono  escluse  dall'effettuazione del fermo nel suddetto periodo le
navi che, iscritte nei suddetti compartimenti, si trovano in  Tirreno
ad effettuare la campagna di pesca dei gamberi di profondita'.
  Nello  stesso  periodo  e'  comunque  vietato  per  tutte  le  navi
l'esercizio della pesca a strascico e  con  la  volante  nelle  acque
prospicienti i predetti compartimenti marittimi.
  E'  fatto,  altresi',  divieto di svolgere la suddetta attivita' di
pesca con strascico e volanti nei citati compartimenti marittimi  nei
giorni di venerdi', sabato e domenica delle otto settimane successive
al periodo di fermo.