IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 28 agosto, 1989, n. 302, concernente "Disciplina del
credito peschereccio di esercizio";
  Visto  l'art.  16,  comma primo, della citata legge n. 302/1989, il
quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con
il  Ministro  della marina mercantile, siano stabilite le particolari
modalita' tecniche necessarie per l'attuazione della legge stessa;
  Ravvisata  la  necessita' di adottare il presente provvedimento con
la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio  decreto-legge
12  marzo  1936,  n.  375,  con  l'impegno  di darne comunicazione al
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio  nella  sua
prossima riunione;
                               Decreta:
                               TITOLO I
                   Aziende ed istituti autorizzati
          ad esercitare il credito peschereccio di esercizio
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302, possono
esercitare le operazioni di  credito  peschereccio  di  esercizio  le
aziende  e gli istituti di credito gia' abilitati a norma delle leggi
vigenti al credito agrario e  peschereccio  e  quelli  che  vi  siano
autorizzati  con  decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro della marina mercantile e sentita la Banca d'Italia.
  Questi  ultimi,  per ottenere la prescritta autorizzazione, debbono
presentare al Ministero del  tesoro  ed  al  Ministero  della  marina
mercantile apposita domanda.