IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 28 agosto, 1989, n. 302, concernente "Disciplina del credito peschereccio di esercizio"; Visto l'art. 16, comma primo, della citata legge n. 302/1989, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, siano stabilite le particolari modalita' tecniche necessarie per l'attuazione della legge stessa; Ravvisata la necessita' di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima riunione; Decreta: TITOLO I Aziende ed istituti autorizzati ad esercitare il credito peschereccio di esercizio Art. 1. Ai sensi dell'art. 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302, possono esercitare le operazioni di credito peschereccio di esercizio le aziende e gli istituti di credito gia' abilitati a norma delle leggi vigenti al credito agrario e peschereccio e quelli che vi siano autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile e sentita la Banca d'Italia. Questi ultimi, per ottenere la prescritta autorizzazione, debbono presentare al Ministero del tesoro ed al Ministero della marina mercantile apposita domanda.