IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12; Viste le proprie ordinanze: n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 giugno 1984; n. 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 giugno 1984; n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1984; n. 385/FPC/ZA del 26 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 6 novembre 1984; n. 649/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; n. 786/FPC/ZA del 7 agosto 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 1986; n. 822/FPC/ZA del 27 ottobre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 1986; n. 854/FPC/ZA del 17 dicembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987; n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987; concernenti la disciplina in ordine alla riattazione, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici citati in titolo; Ravvisata la necessita' di aggiornare l'entita' dei contributi per la riattazione degli edifici ai sensi delle citate ordinanze n. 230/FPC/ZA e n. 240/FPC/ZA, relativamente ai progetti ancora da finanziare, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla prima determinazione dei contributi e dell'incremento dei prezzi verificatosi nel frattempo; Ravvisata altresi' l'opportunita' di estendere tale incremento anche ai progetti edilizi unitari di riattazione in corso di esecuzione, allo scopo di limitare i passaggi, ben piu' onerosi, alla disciplina per la riparazione, regolamentando, al contempo, in maniera piu' restrittiva, i casi in cui tale passaggio risulta comunque indispensabile; Ritenuto necessario estendere l'attivita' di consulenza e controllo gia' prevista per la riattazione, anche agli interventi di riparazione e ricostruzione mediante gli stessi uffici regionali, istituiti nell'immediato dopo sisma, provvedendo alla rideterminazione della loro composizione alla luce delle ulteriori incombenze; Ritenuto, infine, di dover apportare alcune modifiche puntuali alla disciplina della riparazione e ricostruzione stabilita dalla citata ordinanza n. 905/FPC/ZA; Ritenuto di dover prevedere, a seguito di nuovi gravosi compiti che vengono attribuiti agli uffici di consulenza e controllo e delle relative scadenze, un compenso incentivante da corrispondere al personale; Avvalendosi dei poteri conferiti ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. I limiti di contributo di cui agli articoli 4 delle ordinanze n. 230/FPC/ZA e n. 240/FPC/ZA, rispettivamente del 5 e del 12 giugno 1984, sono incrementati del 25% limitatamente alle opere da iniziare. Tale maggiorazione e' applicabile anche ai progetti edilizi unitari di riattazione di cui al comma 11 dell'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 363, gia' appaltati e comunque entro la data di ultimazione dei lavori. In quest'ultimo caso i prezzi unitari pattuiti non potranno subire modificazioni.