IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  il  decreto-legge  20 novembre 1987, n. 474, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12;
  Viste  le  proprie  ordinanze:  n.  230/FPC/ZA  del  5 giugno 1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59  dell'11  giugno  1984;  n.
240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
166 del 18 giugno 1984; n. 310/FPC/ZA del 3 agosto  1984,  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1984; n. 385/FPC/ZA del
26 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  305  del  6
novembre  1984;  n. 649/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4  gennaio  1986;  n.  786/FPC/ZA  del  7
agosto 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto
1986; n. 822/FPC/ZA del 27 ottobre 1986,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  257 del 5 novembre 1986; n. 854/FPC/ZA del 17 dicembre
1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987; n.
905/FPC/ZA  del 17 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 27 febbraio 1987; concernenti la disciplina in ordine  alla
riattazione,  riparazione  e  ricostruzione degli edifici danneggiati
dagli eventi sismici citati in titolo;
  Ravvisata  la necessita' di aggiornare l'entita' dei contributi per
la riattazione degli edifici  ai  sensi  delle  citate  ordinanze  n.
230/FPC/ZA  e  n.  240/FPC/ZA,  relativamente  ai  progetti ancora da
finanziare, in considerazione del  lasso  di  tempo  trascorso  dalla
prima  determinazione  dei  contributi  e  dell'incremento dei prezzi
verificatosi nel frattempo;
  Ravvisata  altresi'  l'opportunita'  di  estendere  tale incremento
anche  ai  progetti  edilizi  unitari  di  riattazione  in  corso  di
esecuzione, allo scopo di limitare i passaggi, ben piu' onerosi, alla
disciplina  per  la  riparazione,  regolamentando,  al  contempo,  in
maniera  piu'  restrittiva,  i  casi  in  cui  tale passaggio risulta
comunque indispensabile;
  Ritenuto necessario estendere l'attivita' di consulenza e controllo
gia'  prevista  per  la  riattazione,  anche   agli   interventi   di
riparazione  e  ricostruzione  mediante  gli stessi uffici regionali,
istituiti    nell'immediato    dopo    sisma,    provvedendo     alla
rideterminazione  della  loro  composizione alla luce delle ulteriori
incombenze;
  Ritenuto, infine, di dover apportare alcune modifiche puntuali alla
disciplina della riparazione e ricostruzione stabilita  dalla  citata
ordinanza n. 905/FPC/ZA;
  Ritenuto di dover prevedere, a seguito di nuovi gravosi compiti che
vengono attribuiti agli uffici di  consulenza  e  controllo  e  delle
relative  scadenze,  un  compenso  incentivante  da  corrispondere al
personale;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferiti  ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  limiti  di  contributo di cui agli articoli 4 delle ordinanze n.
230/FPC/ZA e n. 240/FPC/ZA, rispettivamente del 5  e  del  12  giugno
1984, sono incrementati del 25% limitatamente alle opere da iniziare.
Tale maggiorazione e' applicabile anche ai progetti  edilizi  unitari
di  riattazione  di cui al comma 11 dell'art. 2 della legge 13 luglio
1984, n. 363, gia' appaltati e comunque entro la data di  ultimazione
dei lavori.
  In  quest'ultimo caso i prezzi unitari pattuiti non potranno subire
modificazioni.