IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75  del  29  ottobre
1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore  dei
cereali, ed in particolare l'articolo 10bis; 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n.  1835/89  del  19  giugno
1989, che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione
per il granturco vitreo di qualita' pregiata previsto  dal  succitato
art. 10- bis del regolamento CEE n. 2727/75; 
  Visto il regolamento CEE della Commissione numero  3771/89  del  14
dicembre 1989, concernente le modalita' di applicazione del regime di
corresponsione dell'aiuto medesimo; 
  Visto il  regolamento  CEE  della  Commissione  n.  526/90  del  28
febbraio 1990, concernente l'elenco delle varieta' di granturco  duro
vitreo che possono fruire dell'aiuto alla produzione; 
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento
dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo  -
A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3; 
  Considerato che i regolamenti  comunitari  sopra  citati  demandano
agli Stati membri l'adozione di determinati  provvedimenti,  atti  ad
assicurare nei rispettivi  territori  l'applicazione  del  regime  di
aiuto; 
  Considerata, la necessita' di  emanare  i  necessari  provvedimenti
nazionali di applicazione della normativa comunitaria sopra citata; 
  Viste le  designazioni  delle  regioni  interessate  per  quel  che
concerne gli uffici ai quali affidare  il  compito  della  ricezione,
della istruttoria, del controllo e della liquidazione  delle  domande
di aiuto; 
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere dell'adunanza  generale  del  Consiglio  di  Stato,
espresso in data 19 aprile 1990; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                   ADOTTA il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Per  l'applicazione  nel  territorio  della  Repubblica   delle
disposizioni comunitarie riguardanti l'aiuto  per  la  produzione  di
determinate varieta' di granturco vitreo, si osservano le  norme  del
presente regolamento. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Si trascrive il testo dell'art. 10- bis del regolamento
          CEE n.  2727/75, concernente  l'organizzazione  comune  dei
          mercati  nel  settore dei cereali nella stesura attualmente
          vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento
          CEE n. 1834/89:
             "1.  E' concesso un aiuto alla produzione di determinate
          varieta' di granturco duro  vitreo  di  qualita'  pregiata,
          coltivate nelle regioni piu' idonee della Comunita'.
             2. La concessione dell'aiuto e' subordinata:
              -  alla  conclusione  di  un  contratto di coltivazione
          comportante,  fra  l'altro,  l'impegno  dell'acquirente   a
          trasformare  il  granturco  in prodotti di cui al codice NC
          1904 10 10;
              - al deposito di una cauzione per garantire il rispetto
          dell'impegno di cui al primo trattino.
             3.   L'importo  dell'aiuto  e'  fissato  per  ettaro  di
          superficie coltivata.  L'aiuto e' concesso per  un  periodo
          di  tre  anni  e  viene versato, per la prima volta, per il
          granturco duro vitreo di qualita' pregiata seminato durante
          la campagna 1989/1990.
             4.  L'importo  dell'aiuto  per  ettaro viene determinato
          secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2  del
          trattato.
             5.  Il  Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
          su proposta della Commissione,  adotta  le  norme  generali
          d'applicazione  del  presente  articolo,  in  particolare i
          criteri  qualitativi  da  prendere  in  considerazione  per
          stabilire le varieta' che possono beneficiare dell'aiuto.
             6.  Le modalita' d'applicazione del presente articolo, e
          segnatamente gli elementi complementari che devono figurare
          nei contratti di coltivazione, vengono stabiliti secondo la
          procedura prevista all'art. 26".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 3, punto e), della
          legge n.  610/1982:
             "l'A.I.M.A.    cura   l'erogazione   delle   provvidenze
          finanziarie,   quali   aiuti,   integrazioni   di   prezzo,
          compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti
          della CEE relativi all'organizzazione  comune  dei  mercati
          agricoli.
             Per  tali  attivita'  l'A.I.M.A.  puo'  avvalersi  della
          collaborazione delle regioni, stipulando con esse  apposite
          convenzioni di durata pluriennale".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali  regolamenti per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Si elencano le varieta' di granturco vitreo ammesse a
          beneficiare dell'aiuto alla produzione di cui  all'allegato
          del  regolamento  CEE  della  Commissione  n. 526/90 del 28
          febbraio 1990:
             Alfire             Hibisco
             Asti               Koala Adour 160
             Astico             Monarque 282
             Capac M-788        Pampa
             Celtic Pau 230     Platex
             Colom 92           Ranuncolo
             DK - 4-F-37        Samson
             Freccia