IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli
interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n. 190 del 13 agosto 1985 e n.  128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
Fondo della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  rifinanziato  l'art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui  dissesti
idrogeologici;
  Vista  l'ordinanza  n.  1032/FPC  datata 25 giugno 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 1987, con  la  quale  e'
stato  concesso  un  primo  finanziamento  di  L.  2.000.000.000  per
eliminare la situazione di rischio connessa  con  le  condizioni  del
suolo nel comune di Amantea;
  Vista  la  nota n. 2289 datata 24 aprile 1990 del comune di Amantea
con  la  quale  si  chiede   un   ulteriore   finanziamento   di   L.
1.500.000.000,  per il completamento degli interventi in atto tesi ad
eliminare definitivamente il  pericolo  incombente  sull'abitato  del
comune stesso;
  Viste  le  risultanze  del  nuovo  verbale di sopralluogo in data 3
agosto 1989 nel  quale  il  Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle
catastrofi  idrogeologiche  ha  ravvisato  una situazione di pericolo
incombente per la pubblica incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di  consentire comunque il completamento
dell'intervento  teso  alla  definitiva  eliminazione  del   pericolo
incombente per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa  il  comune di Amantea e'
autorizzato  all'esecuzione  delle  opere   di   completamento   tese
all'eliminazione  del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.