IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici; Vista l'ordinanza n. 1032/FPC datata 25 giugno 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 1987, con la quale e' stato concesso un primo finanziamento di L. 2.000.000.000 per eliminare la situazione di rischio connessa con le condizioni del suolo nel comune di Amantea; Vista la nota n. 2289 datata 24 aprile 1990 del comune di Amantea con la quale si chiede un ulteriore finanziamento di L. 1.500.000.000, per il completamento degli interventi in atto tesi ad eliminare definitivamente il pericolo incombente sull'abitato del comune stesso; Viste le risultanze del nuovo verbale di sopralluogo in data 3 agosto 1989 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire comunque il completamento dell'intervento teso alla definitiva eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa il comune di Amantea e' autorizzato all'esecuzione delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.