IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  gennaio   1990,   n.   8,   recante
"Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul
ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali";
  Visto  in  particolare  l'art.  4, comma 2, di detto decreto-legge,
secondo il  quale  la  maggiore  spesa  sanitaria  corrente  per  gli
esercizi  finanziari  1987  e  1988, determinata ai sensi del comma 1
dello stesso art. 4, e' finanziata, dalle regioni  e  dalle  province
autonome,   mediante   l'impiego   delle   somme   eventualmente  non
utilizzate, a valere sulle quote dei detti  esercizi  finanziari  del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e mediante operazioni di
mutuo, con onere d'ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
entro i seguenti limiti:
    a)  20  per  cento,  da attivare entro il 31 dicembre 1989 con la
Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure  stabiliti  con
decreto del Ministro del tesoro;
    b)  35  per  cento,  da attivare nell'anno 1990 con le aziende ed
istituti di credito ordinario e speciale, individuati con decreto del
Ministro   del  tesoro  e  secondo  condizioni,  durata  e  modalita'
stabilite nel decreto medesimo;
 Visto  il proprio decreto del 10 ottobre 1989, registrato alla Corte
dei conti e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  16
novembre  1989,  concernente  i criteri e le procedure per i mutui da
attivarsi con la Cassa depositi e prestiti;
  Considerato   che   occorre   emanare   il   previsto  decreto  per
l'attivazione dei mutui da contrarsi con le aziende  ed  istituti  di
credito ordinario e speciale e per stabilire le condizioni, la durata
e le modalita' di tali mutui;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b),
del  decreto-legge  25  novembre  1989,  n.  382,   convertito,   con
modificazioni,  della  legge  25  gennaio  1990, n. 8, possono essere
attivate con le seguenti aziende ed istituti di credito:
   A)  Le  aziende  ordinarie  di  credito  che  svolgono servizio di
tesoreria per conto delle unita' sanitarie locali (U.S.L.).
   B)  Le  sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e
di impianti di pubblica utilita', istituite ai sensi della  legge  11
marzo 1958, n. 238.
   C)  Gli  istituti  e  le  sezioni  di credito mobiliare di seguito
indicate:
   Istituto mobiliare italiano - I.M.I.;
   Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop;
   Mediobanca - Banca di credito finanziario;
   Istituto  per  lo  sviluppo  economico  dell'Italia  meridionale -
Isveimer;
   Banca  nazionale  del  lavoro  -  sezione  speciale per il credito
industriale;
   Efibanca - Ente finanziario interbancario;
   Interbanca - Banca per finanziamento a medio e lungo termine;
   Centrobanca - Banca centrale di credito popolare;
   Banco di Napoli - Sezione speciale per il credito industriale;
   Banco di Sicilia - Sezione speciale per il credito industriale;
   Credito industriale sardo - C.I.S.;
   Istituto  regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia
- IRFIS.
  2.  Gli  interventi  delle  aziende  di  credito di cui al punto A)
devono avvenire nel rispetto  delle  disposizioni  legislative  e  di
vigilanza   che   ne   regolamentano   l'attivita',  con  particolare
riferimento ai principi disciplinanti l'operativita' oltre  il  breve
termine.