IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, recante "Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali"; Visto in particolare l'art. 4, comma 2, di detto decreto-legge, secondo il quale la maggiore spesa sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987 e 1988, determinata ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4, e' finanziata, dalle regioni e dalle province autonome, mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate, a valere sulle quote dei detti esercizi finanziari del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e mediante operazioni di mutuo, con onere d'ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i seguenti limiti: a) 20 per cento, da attivare entro il 31 dicembre 1989 con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro; b) 35 per cento, da attivare nell'anno 1990 con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati con decreto del Ministro del tesoro e secondo condizioni, durata e modalita' stabilite nel decreto medesimo; Visto il proprio decreto del 10 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 1989, concernente i criteri e le procedure per i mutui da attivarsi con la Cassa depositi e prestiti; Considerato che occorre emanare il previsto decreto per l'attivazione dei mutui da contrarsi con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale e per stabilire le condizioni, la durata e le modalita' di tali mutui; Decreta: Art. 1. 1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, possono essere attivate con le seguenti aziende ed istituti di credito: A) Le aziende ordinarie di credito che svolgono servizio di tesoreria per conto delle unita' sanitarie locali (U.S.L.). B) Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', istituite ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238. C) Gli istituti e le sezioni di credito mobiliare di seguito indicate: Istituto mobiliare italiano - I.M.I.; Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop; Mediobanca - Banca di credito finanziario; Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Isveimer; Banca nazionale del lavoro - sezione speciale per il credito industriale; Efibanca - Ente finanziario interbancario; Interbanca - Banca per finanziamento a medio e lungo termine; Centrobanca - Banca centrale di credito popolare; Banco di Napoli - Sezione speciale per il credito industriale; Banco di Sicilia - Sezione speciale per il credito industriale; Credito industriale sardo - C.I.S.; Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS. 2. Gli interventi delle aziende di credito di cui al punto A) devono avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e di vigilanza che ne regolamentano l'attivita', con particolare riferimento ai principi disciplinanti l'operativita' oltre il breve termine.