IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 24 maggio e 28 luglio 1989 de La Venezia assicurazioni societa' per azioni, con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonche' l'autorizzazione ad adottare, per i contratti collettivi stipulati dal personale dipendente delle societa' per azioni Venezia, SIAD e Trieste e Venezia, condizioni speciali di polizza gia' approvate; Viste le lettere in data 26 luglio 1989, n. 922765 e 27 dicembre 1989, n. 924661, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. E' approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate da La Venezia assicurazioni societa' per azioni, con sede in Trieste: 1) tariffa n. V26J RIV - assicurazione di rendita vitalizia temporanea e differita, a premio unico, con controassicurazione, sulla testa del beneficiario - assicurato, pagabile per un periodo non superiore a 5 anni; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1).