IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
  Vista  l'ordinanza  n.  895/FPC/ZA  del 9 febbraio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1987, con la quale  il
comune  di Lipari e' stato autorizzato ad eseguire una piattaforma in
cemento  armato  nell'isola  di  Vulcano,  localita'  Vulcanello   da
destinare   all'atterraggio  di  elicotteri  per  le  esigenze  della
popolazione in caso di emergenza ed e' stato attribuito  al  medesimo
comune un contributo straordinario di lire 200 milioni;
  Vista  la  nota n. 185 del 3 gennaio 1990 con la quale il comune di
Lipari ha richiesto un finanziamento integrativo di L. 71.597.000 per
il  completamento  dei lavori sopra citati resisi necessari a seguito
di imprevisti emersi  in  fase  di  esecuzione  ed  ha  trasmesso  la
relativa perizia di variante e suppletiva;
  Vista  la nota n. 3271/20.2/Gab del 22 gennaio 1990 con la quale la
prefettura di Messina ha evidenziato la imprescindibile necessita' di
una rapida agibilita' del manufatto di cui trattasi;
  Visto   il  parere  favorevole  espresso,  in  merito  al  progetto
trasmesso dalla amministrazione  comunale  di  Lipari,  dal  servizio
opere  pubbliche del Dipartimento della protezione civile con nota n.
52387/OO.PP./CAR del 20 aprile 1990;
  Ravvisata la necessita' di assicurare con ogni possibile urgenza la
ultimazione dei lavori finalizzati a dotare l'isola di Vulcano  della
piazzola  di  atterraggio  per  elicotteri necessaria per le esigenze
della popolazione in caso di emergenza;
  Ritenuto  pertanto  di  dovere  attribuire  il richiesto contributo
integrativo di L. 71.597.000;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il contributo di cui all'art. 1 della ordinanza n. 895/FPC/ZA del 9
gennaio 1987 citata nelle premesse e' integrato per un importo di  L.
71.597.000  per  la  esecuzione  dei  lavori  di  cui alla perizia di
variante e suppletiva trasmessa dal comune di Lipari con la  nota  n.
185   del   3  gennaio  1990,  citata  nelle  premesse,  relativa  al
completamento della piattaforma per elicotteri nell'isola di  Vulcano
da utilizzare in caso di emergenza.
  Il  relativo  onere  e'  posto a carico del Fondo per la protezione
civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 giugno 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO