IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, con il
quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta
di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su
taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei
prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o
aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato
interministeriale prezzi in data 20 giugno 1990, concernente la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 giugno 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono
aumentate:
a) da L. 49.067 a L. 49.924 e da L. 24.557 a L. 25.414 per
ettolitro alla temperatura di 15 C, rispettivamente, per gli oli da
gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D),
punto 3), della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
b) da L. 20.691 a L. 20.947, da L. 23.229 a L. 23.537 e da L.
56.225 a L. 57.200 per cento kg, rispettivamente, per gli oli
combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e
fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1- c) e 1- d), della
predetta tabella B.