IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  27 aprile 1990, n. 90, con il
quale si prevede che con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta
di fabbricazione e della corrispondente  sovrimposta  di  confine  su
taluni  prodotti  petroliferi  fino  all'importo delle variazioni dei
prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni  o
aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi in  data  20  giugno  1990,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 giugno 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  sui  seguenti  prodotti  petroliferi   sono
aumentate:
    a)  da  L.  49.067  a  L.  49.924  e da L. 24.557 a L. 25.414 per
ettolitro alla temperatura di 15  C, rispettivamente, per gli oli  da
gas  da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D),
punto 3), della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
    b)  da  L.  20.691  a L. 20.947, da L. 23.229 a L. 23.537 e da L.
56.225 a L.  57.200  per  cento  kg,  rispettivamente,  per  gli  oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1- c) e 1- d), della
predetta tabella B.