Con  decreto ministeriale 26 maggio 1990 la riscossione del carico
tributario di L.  259.132.000  dovuto  dalla  S.p.a.  Sbordoni  nuova
ceramica  di  Roma,  e'  stata  sospesa ai sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.   L'intendenza  di  finanza  di  Roma  nel  provvedimento  di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
societa',  la  quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche
fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato
dai  predetti  atti  esecutivi.  La  sospensione  sara'  revocata con
successivo decreto ove vengano a cessare i  presupposti  in  base  ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.