IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista la propria ordinanza n. 1918/FPC del 30 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1990; Vista la propria ordinanza n. 1929/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1990; Visto il verbale della riunione del 5 giugno 1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale hanno partecipato i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', per le aree urbane, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il presidente della regione Campania, il sindaco ed il prefetto della citta' di Napoli, l'assessore ai lavori pubblici della regione, dal quale si evince che sono state concordate modifiche alla citata ordinanza n. 1929/FPC, da apportare a seguito di motivate richieste della regione Campania e concernenti la possibilita' di affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori alle stesse imprese attualmente operanti, alle condizioni previste dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e cio' in considerazione dell'estrema urgenza degli interventi e della impossibilita' di garantirne la rapida esecuzione ove piu' imprese dovessero avvicendarsi nello stesso cantiere; Vista la nota del 6 giugno 1990, n. 6675, dell'assessore ai lavori pubblici della regione Campania, con la quale si richiede di autorizzare la trattativa privata soltanto con le imprese che hanno in corso altri lavori sull'acquedotto della Campania occidentale, in considerazione che i nuovi lavori si riferiscono in parte a perizie suppletive, che per altri lavori possono ravvisarsi interferenze di cantiere e che, per altri lavori ancora la loro collocazione e' vicina ad altri lotti del costruendo acquedotto e come da allegato elenco; Visto che nella medesima nota si rappresenta che ricorrono per buona parte i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il quale se fosse applicato comporterebbe un ribasso d'asta non inferiore al 5%; Visto che nella medesima nota e' richiesta l'integrazione dell'ordinanza n. 1929/FPC, citata, con norme accelerative in ordine al rilascio di autorizzazioni, concessioni e pareri attinenti l'esecuzione dell'opera, come gia' previsto in altre ordinanze accelerative dei lavori disposte dal Dipartimento della protezione civile in applicazione all'ordinanza n. 1348/FPC; Visto che nella medesima nota e' formulata la richiesta di estendere ai lavori di cui all'ordinanza n. 1929/FPC, citata, le stesse forme e misure predisposte con l'ordinanza n. 1918/FPC, citata, in ordine all'accelerazione dei lavori; Ritenuto di dover aderire, attesa la grave emergenza idrica in atto nella citta' di Napoli, alla richiesta formulata dall'assessore ai lavori pubblici della regione Campania alla stregua anche di quanto concordato nella riunione interministeriale e predisporre pertanto norme atte ad un sollecito affidamento delle opere e ad un ulteriore snellimento e accelerazione delle procedure connesse con lo svolgimento dei lavori; Ritenuto di doversi ricondurre, anche al fine di determinare un importo minimo del ribasso d'asta, alla norma di cui al citato art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1929/FPC del 4 giugno 1990 e' cosi' modificato: "L'affidamento delle opere avverra' alle stesse imprese attualmente operanti per il completamento dell'acquedotto della Campania occidentale alle condizioni previste dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.