IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1348/FPC  del  28  gennaio 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1918/FPC  del  30  maggio  1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1990;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1929/FPC  del  4  giugno  1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1990;
  Visto  il  verbale  della  riunione  del  5  giugno  1990 presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale hanno partecipato  i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
della sanita', per le aree urbane, per  gli  interventi  straordinari
nel  Mezzogiorno, il presidente della regione Campania, il sindaco ed
il prefetto della citta' di Napoli, l'assessore  ai  lavori  pubblici
della  regione,  dal  quale  si  evince  che  sono  state  concordate
modifiche alla citata ordinanza n. 1929/FPC, da apportare  a  seguito
di  motivate  richieste  della  regione  Campania  e  concernenti  la
possibilita' di affidamento diretto dell'esecuzione dei  lavori  alle
stesse   imprese   attualmente  operanti,  alle  condizioni  previste
dall'art.  12  della  legge  3  gennaio  1978,  n.  1,  e   cio'   in
considerazione   dell'estrema   urgenza   degli  interventi  e  della
impossibilita' di garantirne la rapida esecuzione  ove  piu'  imprese
dovessero avvicendarsi nello stesso cantiere;
  Vista  la nota del 6 giugno 1990, n. 6675, dell'assessore ai lavori
pubblici  della  regione  Campania,  con  la  quale  si  richiede  di
autorizzare  la  trattativa privata soltanto con le imprese che hanno
in corso altri lavori sull'acquedotto della Campania occidentale,  in
considerazione  che  i nuovi lavori si riferiscono in parte a perizie
suppletive, che per altri lavori possono ravvisarsi  interferenze  di
cantiere  e  che,  per  altri  lavori  ancora la loro collocazione e'
vicina ad altri lotti del costruendo acquedotto e  come  da  allegato
elenco;
  Visto  che  nella  medesima  nota  si rappresenta che ricorrono per
buona parte i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 della legge
3  gennaio  1978,  n. 1, il quale se fosse applicato comporterebbe un
ribasso d'asta non inferiore al 5%;
  Visto   che   nella   medesima  nota  e'  richiesta  l'integrazione
dell'ordinanza n. 1929/FPC, citata, con norme accelerative in  ordine
al   rilascio  di  autorizzazioni,  concessioni  e  pareri  attinenti
l'esecuzione  dell'opera,  come  gia'  previsto  in  altre  ordinanze
accelerative  dei  lavori  disposte dal Dipartimento della protezione
civile in applicazione all'ordinanza n. 1348/FPC;
  Visto  che  nella  medesima  nota  e'  formulata  la  richiesta  di
estendere ai lavori di cui  all'ordinanza  n.  1929/FPC,  citata,  le
stesse  forme  e  misure  predisposte  con  l'ordinanza  n. 1918/FPC,
citata, in ordine all'accelerazione dei lavori;
  Ritenuto di dover aderire, attesa la grave emergenza idrica in atto
nella citta' di Napoli, alla richiesta  formulata  dall'assessore  ai
lavori  pubblici  della regione Campania alla stregua anche di quanto
concordato nella riunione interministeriale  e  predisporre  pertanto
norme  atte ad un sollecito affidamento delle opere e ad un ulteriore
snellimento  e  accelerazione  delle  procedure   connesse   con   lo
svolgimento dei lavori;
  Ritenuto  di  doversi  ricondurre,  anche al fine di determinare un
importo minimo del ribasso d'asta, alla norma di cui al  citato  art.
12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad
ogni contraria norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  secondo  comma  dell'art.  2  dell'ordinanza  n. 1929/FPC del 4
giugno 1990 e' cosi' modificato: "L'affidamento delle opere  avverra'
alle   stesse  imprese  attualmente  operanti  per  il  completamento
dell'acquedotto della Campania occidentale alle  condizioni  previste
dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.