IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144. Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 22 del suddetto decreto-legge, il quale stabilisce che, oltre a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sia dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario; d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti; Visto il secondo comma dello stesso art. 22 il quale attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui di cui sopra da concedere agli enti locali al fine di ottenere una uniformita' di trattamento; Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1989 con il quale sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati; Attesa la necessita' di modificare i parametri di cui ai punti a) e b) dell'art. 3 del citato decreto, al fine di adeguarli ai costi effettivamente sostenuti dagli intermediari per il reperimento della provvista; Decreta: L'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, citato in premessa, e' cosi' sostituito: "Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri: a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia; b) tasso medio della lira interbancaria, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75. Al dato come sopra rilevato va aggiunta una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni. Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sara' rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sara' resa nota con decreto del Ministro del tesoro". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 1990 Il Ministro: CARLI