IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni
urgenti in materia di autonomia impositiva degli  enti  locali  e  di
finanza  locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile
1989, n. 144.
  Visto,  in  particolare,  il  primo comma dell'art. 22 del suddetto
decreto-legge, il quale  stabilisce  che,  oltre  a  quanto  previsto
dall'art.   4   del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,  recante
disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con
enti  diversi  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  e dalla direzione
generale degli  istituti  di  previdenza  del  Ministero  del  tesoro
devono,  a  pena  di  nullita',  essere stipulati in forma pubblica e
contenere le seguenti clausole e condizioni:
    a)  ammortamento  per  periodi  non  inferiori  a dieci anni, con
decorrenza dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto;
    b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sia dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi;
    c)  indicare  esattamente la natura della spesa da finanziare col
mutuo   e,   ove   necessario,   avuto   riguardo   alla    tipologia
dell'investimento,   dare   atto  dell'intervenuta  approvazione  del
progetto  esecutivo,  secondo  le  norme  vigenti  al  momento  della
deliberazione dell'ente mutuatario;
    d)   prevedere   l'utilizzo   del  mutuo  in  base  ai  documenti
giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio
1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti;
  Visto il secondo comma dello stesso art. 22 il quale attribuisce al
Ministro del tesoro il compito  di  determinare  periodicamente,  con
proprio  decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili
ai mutui di cui sopra da  concedere  agli  enti  locali  al  fine  di
ottenere una uniformita' di trattamento;
  Visto  il decreto ministeriale del 28 giugno 1989 con il quale sono
state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati;
  Attesa la necessita' di modificare i parametri di cui ai punti a) e
b) dell'art. 3 del citato decreto, al  fine  di  adeguarli  ai  costi
effettivamente  sostenuti dagli intermediari per il reperimento della
provvista;
                               Decreta:
  L'art.  3  del  decreto  ministeriale  28  giugno  1989,  citato in
premessa, e' cosi' sostituito:
  "Nelle  operazioni  di  mutuo  regolate a tasso variabile la misura
massima del tasso  di  interesse  annuo  posticipato  applicabile  e'
costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:
    a)  rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta,  pubblicato  nel  Bollettino  o  supplemento  al
Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia;
    b)   tasso   medio   della  lira  interbancaria,  pubblicato  nel
Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio  studi
della  Banca  d'Italia,  con  una  maggiorazione pari al massimo allo
0,75.
  Al   dato   come   sopra   rilevato  va  aggiunta  una  commissione
onnicomprensiva riconosciuta agli intermediari a fronte  degli  oneri
fiscali,  delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per
le operazioni.
  Tale  tasso,  applicabile  in  misura semestrale equivalente, sara'
rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale  di  rata
in  relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione
sara' resa nota con decreto del Ministro del tesoro".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1990
                                                   Il Ministro: CARLI