Il MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, e' stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge n. 8/87 per gli interventi sui dissesti idrogeologici; Vista la nota n. 3160 datata 6 maggio 1990 del comune di Chiusi della Verna con la quale viene segnalato uno stato di pericolosita' per l'incolumita' pubblica, e viene richiesto l'intervento del dipartimento per la messa in sicurezza e per ripristinare alcune aree del Santuario della Verna; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 20 aprile 1990 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita' nella zona ove sorge il Santuario della Vena; Vista la nota n. 421 datata 28 maggio 1990 del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana - Sezione operativa di Arezzo, con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 2.000.000.000 articolato in due interventi necessari all'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita' nel Santuario della Verna nel comune di Chiusi della Verna sino ad avvenuta realizzazione delle opere di consolidamento; Visto il telegramma n. 380/GAB datato 19 maggio 1990 della prefettura di Arezzo che segnala le iniziative intraprese dal comune di Chiusi della Verna, a tutela della pubblica e privata incolumita', vietando l'accesso al piazzale francescano nel Santuario della Verna; Visto il decreto n. 1382/2 in data 28 giugno 1990 del Ministero dei lavori pubblici col quale viene trasferita sul Fondo della protezione civile la somma di lire 700 milioni quale contributo al finanziamento delle opere piu' urgenti di consolidamento nel comune di Chiusi della Verna; Ravvisata la necessita' di far eseguire con immediatezza il primo dei due interventi proposti dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, concernente opere per la eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita' e per la salvaguardia e la conservazione di un monumento di particolare e rilevante importanza nazionale, per un importo globale di L. 1.200.000.000; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Ai fini dell'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato nell'ambito del comune di Chiusi della Verna il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana e' incaricato dell'esecuzione delle opere di cui in premessa.