IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1968, n. 626, che ha demandato al  CIPE  il  compito  di  emanare  le
direttive in ordine alla determinazione dei settori economici e delle
categorie di beni o servizi relativamente ai quali il CIP esercita le
attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;
  Vista  la  nota  del  6  febbraio  1990,  n. 3/948, con la quale il
Presidente  delegato  del  Comitato   interministeriale   prezzi   ha
sottoposto  alla valutazione del CIPE la proposta di liberalizzare il
prezzo dello zucchero, in ragione alle mutate condizioni del  mercato
e  agli effetti del prezzo di tale bene sul sistema industriale e sui
bilanci familiari;
  Vista  la nota del 5 giugno 1990, n. 388, con la quale il Ministero
dell'agricoltura prospetta  l'urgente  necessita'  di  adeguare  alla
disciplina  comunitaria  la  formazione  del  prezzo  dello  zucchero
attraverso il libero mercato;
  Vista  la  relazione  annuale  trasmessa in data 18 aprile 1990 dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste sullo stato  di  attuazione
del piano bieticolo-saccarifero;
  Vista  la  nota  in  data  6  giugno  1990 con la quale il Ministro
dell'agricoltura ha proposto al  CIPE  la  richiesta  della  Ribs  di
concedere  finanziamenti  alla  societa'  cooperativa  Copro B per la
realizzazione nell'impianto di Ostellato (Ferrara)  (Copro  A)  degli
investimenti  necessari  allo  svolgimento della campagna saccarifera
1990-91;
  Tenuto  conto  che  per  la campagna 1990-91 la Comunita' economica
europea ha gia' ridotto del 20% il livello degli aiuti nazionali  che
negli  ultimi  anni  hanno  contribuito  a  sostenere  il processo di
ammodernamento del settore bieticolo-saccarifero, ed ha  recentemente
confermato  l'orientamento  a ridurli ulteriormente a decorrere dalla
campagna 1991-92;
  Considerato  che  il complesso degli investimenti pubblici a favore
del settore bieticolo-saccarifero deve tendere, in  armonia  con  gli
indirizzi  fissati  in  sede  comunitaria,  alla  realizzazione di un
sistema competitivo in grado di  inserirsi,  alla  pari  degli  altri
concorrenti, nel Mercato europeo;
  Ravvisata   l'opportunita'   di  rimuovere  il  regime  del  prezzo
amministrato e di affidare al mercato la fissazione del prezzo  dello
zucchero;
  Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
                              Delibera:
  1.  E' approvata la relazione annuale del Ministro dell'agricoltura
e   delle   foreste   sullo   stato   di   attuazione    del    piano
bieticolo-saccarifero.
  Per quanto riguarda gli interventi della Ribs S.p.a. si ratifica il
consolidamento  parziale  dei  finanziamenti  della  societa'  deciso
nell'ambito della ricapitalizzazione della societa' partecipata Nusam
e si autorizza la stessa Ribs a concedere alla  societa'  cooperativa
Copro  B  un finanziamento di 3 miliardi di lire per la realizzazione
di investimenti, necessari allo svolgimento della  campagna  1990-91,
nell'impianto  di  Ostellato  (Ferrara)  della  Copro  A, gestito con
contratto di affitto dalla Copro B.
   2.  Al  decrescere  del  livello  di risorse finanziarie nazionali
attribuibili al settore-bieticolo saccarifero, cosi'  come  richiesto
dalla  politica  comunitaria, deve corrispondere una intensificazione
del  processo  di  aggregazione  delle  imprese  saccarifere  per  il
raggiungimento degli standards dimensionali e reddituali paragonabili
a quelli dei partners europei.
  Per   la   campagna   1990-91,   la  chiave  di  ripartizione,  tra
bieticoltori e industria saccarifera, degli aiuti nazionali  concessi
ai  sensi  del  regolamento  CEE  1254/89, art. 4, e' la stessa delle
campagne precedenti.
  Nello  schema  di  programma  degli interventi AIMA per il 1991, da
sottoporre all'approvazione del CIPE  ai  sensi  dell'art.  1,  terzo
comma,  della  legge  14  agosto  1982,  n. 610, non sara' riproposto
l'intervento relativo alla concessione di un importo perequativo alle
industrie saccarifere nazionali.
  3.  I  prezzi  dello  zucchero  cessano  di  essere sottoposti alle
attribuzioni del Comitato interministeriale dei prezzi dal 1›  luglio
1990.  Dalla  stessa  data  il  sovrapprezzo  zucchero, stabilito con
provvedimento CIP n. 2 del 23 febbraio 1989, e' soppresso.
  I   Ministri   del   tesoro  e  dell'agricoltura  e  delle  foreste
adotteranno le determinazioni  e  le  iniziative  necessarie  per  la
cessazione  dalle  sue funzioni della Cassa conguaglio zucchero e per
il loro trasferimento all'Azienda di Stato  per  gli  interventi  nel
mercato  agricolo (AIMA), assicurando la salvaguardia delle posizioni
lavorative dell'attuale personale della  Cassa,  tenuto  anche  conto
delle disposizioni della legge 14 agosto 1982, n. 610.
  Con cadenza semestrale i Ministri dell'industria e dell'agricoltura
relazioneranno il  CIPE,  sulla  base  dei  dati  ISTAT  e  dei  dati
elaborati  da  un  "Comitato  consultivo" istituito presso l'AIMA con
compiti   di   supporto   tecnico   e   di   osservatorio   economico
sull'andamento delle campagne bieticole e sulla situazione di mercato
determinata dall'introduzione del prezzo libero dello zucchero.
  Per l'annata saccarifera 1989-90 gli aiuti autorizzati dall'art. 4,
par. 5, del regolamento CEE n. 1254/89  sono  concessi  all'industria
saccarifera - per la produzione in quota e lo zucchero riportato - ed
ai commercianti specializzati aventi diritto al rimborso delle  spese
di  magazzinaggio,  ai  sensi  dell'art.  8  del  regolamento  CEE n.
1785/81, con gli stessi criteri di calcolo adottati per  la  campagna
precedente.
  Per   l'importo  eventualmente  non  coperto  con  il  sovrapprezzo
riscosso dalla Cassa conguagli zucchero sino al 30  giugno  1990,  si
provvedera' da parte dell'AIMA con il residuo del cap. 331 e di altre
disponibilita' del bilancio AIMA 1990, e, in quanto  necessario,  con
il bilancio per l'esercizio 1991.
  L'importo  della  restituzione  di  quota parte del sovrapprezzo, a
favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere  prodotti
dolciari  destinati  al mercato interno, e' fissato nella misura pari
ai 2/3 del sovrapprezzo.
   Roma, 28 giugno 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO