IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al CIPE il compito di emanare le direttive in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali il CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti; Vista la nota del 6 febbraio 1990, n. 3/948, con la quale il Presidente delegato del Comitato interministeriale prezzi ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta di liberalizzare il prezzo dello zucchero, in ragione alle mutate condizioni del mercato e agli effetti del prezzo di tale bene sul sistema industriale e sui bilanci familiari; Vista la nota del 5 giugno 1990, n. 388, con la quale il Ministero dell'agricoltura prospetta l'urgente necessita' di adeguare alla disciplina comunitaria la formazione del prezzo dello zucchero attraverso il libero mercato; Vista la relazione annuale trasmessa in data 18 aprile 1990 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sullo stato di attuazione del piano bieticolo-saccarifero; Vista la nota in data 6 giugno 1990 con la quale il Ministro dell'agricoltura ha proposto al CIPE la richiesta della Ribs di concedere finanziamenti alla societa' cooperativa Copro B per la realizzazione nell'impianto di Ostellato (Ferrara) (Copro A) degli investimenti necessari allo svolgimento della campagna saccarifera 1990-91; Tenuto conto che per la campagna 1990-91 la Comunita' economica europea ha gia' ridotto del 20% il livello degli aiuti nazionali che negli ultimi anni hanno contribuito a sostenere il processo di ammodernamento del settore bieticolo-saccarifero, ed ha recentemente confermato l'orientamento a ridurli ulteriormente a decorrere dalla campagna 1991-92; Considerato che il complesso degli investimenti pubblici a favore del settore bieticolo-saccarifero deve tendere, in armonia con gli indirizzi fissati in sede comunitaria, alla realizzazione di un sistema competitivo in grado di inserirsi, alla pari degli altri concorrenti, nel Mercato europeo; Ravvisata l'opportunita' di rimuovere il regime del prezzo amministrato e di affidare al mercato la fissazione del prezzo dello zucchero; Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Delibera: 1. E' approvata la relazione annuale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sullo stato di attuazione del piano bieticolo-saccarifero. Per quanto riguarda gli interventi della Ribs S.p.a. si ratifica il consolidamento parziale dei finanziamenti della societa' deciso nell'ambito della ricapitalizzazione della societa' partecipata Nusam e si autorizza la stessa Ribs a concedere alla societa' cooperativa Copro B un finanziamento di 3 miliardi di lire per la realizzazione di investimenti, necessari allo svolgimento della campagna 1990-91, nell'impianto di Ostellato (Ferrara) della Copro A, gestito con contratto di affitto dalla Copro B. 2. Al decrescere del livello di risorse finanziarie nazionali attribuibili al settore-bieticolo saccarifero, cosi' come richiesto dalla politica comunitaria, deve corrispondere una intensificazione del processo di aggregazione delle imprese saccarifere per il raggiungimento degli standards dimensionali e reddituali paragonabili a quelli dei partners europei. Per la campagna 1990-91, la chiave di ripartizione, tra bieticoltori e industria saccarifera, degli aiuti nazionali concessi ai sensi del regolamento CEE 1254/89, art. 4, e' la stessa delle campagne precedenti. Nello schema di programma degli interventi AIMA per il 1991, da sottoporre all'approvazione del CIPE ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, non sara' riproposto l'intervento relativo alla concessione di un importo perequativo alle industrie saccarifere nazionali. 3. I prezzi dello zucchero cessano di essere sottoposti alle attribuzioni del Comitato interministeriale dei prezzi dal 1 luglio 1990. Dalla stessa data il sovrapprezzo zucchero, stabilito con provvedimento CIP n. 2 del 23 febbraio 1989, e' soppresso. I Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste adotteranno le determinazioni e le iniziative necessarie per la cessazione dalle sue funzioni della Cassa conguaglio zucchero e per il loro trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), assicurando la salvaguardia delle posizioni lavorative dell'attuale personale della Cassa, tenuto anche conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1982, n. 610. Con cadenza semestrale i Ministri dell'industria e dell'agricoltura relazioneranno il CIPE, sulla base dei dati ISTAT e dei dati elaborati da un "Comitato consultivo" istituito presso l'AIMA con compiti di supporto tecnico e di osservatorio economico sull'andamento delle campagne bieticole e sulla situazione di mercato determinata dall'introduzione del prezzo libero dello zucchero. Per l'annata saccarifera 1989-90 gli aiuti autorizzati dall'art. 4, par. 5, del regolamento CEE n. 1254/89 sono concessi all'industria saccarifera - per la produzione in quota e lo zucchero riportato - ed ai commercianti specializzati aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1785/81, con gli stessi criteri di calcolo adottati per la campagna precedente. Per l'importo eventualmente non coperto con il sovrapprezzo riscosso dalla Cassa conguagli zucchero sino al 30 giugno 1990, si provvedera' da parte dell'AIMA con il residuo del cap. 331 e di altre disponibilita' del bilancio AIMA 1990, e, in quanto necessario, con il bilancio per l'esercizio 1991. L'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo, a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti dolciari destinati al mercato interno, e' fissato nella misura pari ai 2/3 del sovrapprezzo. Roma, 28 giugno 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO