La  Camera  dei  deputati  nella  seduta  del  18  luglio  1990, ha
approvato le seguenti modificazioni al proprio regolamento:
  All'articolo 125
   il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Ogniqualvolta  alla Camera siano formalmente trasmessi i testi
di  risoluzioni  del  Parlamento   europeo   e   di   risoluzioni   o
raccomandazioni  approvate  da  assemblee  internazionali  alle quali
partecipano delegazioni della  Camera,  il  Presidente,  dopo  averne
fatto  dare  annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e
il deferimento alle Commissioni competenti  per  materia  e,  per  il
parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e alla
Commissione affari esteri e comunitari".
  L'articolo 126 e' sostituito dal seguente:
  "1.  La  Commissione  speciale  per  le politiche comunitarie viene
formata secondo  le  procedure  previste  dall'articolo  19.  Non  si
applica  il  divieto di cui al primo periodo del comma 3 del medesimo
articolo.
  2.  Si applicano alla Commissione speciale le disposizioni relative
alla costituzione,  ai  poteri  ed  all'attivita'  delle  Commissioni
permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente.
  3.   La   Commissioine   ha   competenza   generale  sugli  aspetti
ordinamentali dell'attivita'  e  dei  provvedimenti  delle  Comunita'
europee e della attuazioine degli accordi comunitari. In particolare:
    a)  svolge  funzioni  di  indirizzo e controllo nei confronti del
Governo nelle materie di propria competenza;
    b) esprime parere sui progetti di legge e sugli schemi di decreti
delegati concernenti l'applicazione  dei  trattati  istitutivi  delle
Comunita'  europee  e  successive  modificazioni ed integrazioni; sui
progetti di legge e sugli schemi dei decreti relativi  all'attuazione
di  norme  comunitarie  e,  in generale, su tutti i progetti di legge
limitatamente  ai  profili  di  compatibilita'   con   la   normativa
comunitaria;
    c)  esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunita' e
redige proprie relazioni per l'Assemblea;
    d)  puo'  procedere  ad  audizioni  di  Ministri e di dirigenti e
rappresentanti di organismi ed amministrazioni pubbliche in relazione
alle materie di propria competenza;
    e)  puo'  promuovere,  previa autorizzazione del Presidente della
Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo,  ovvero  con
suoi singoli membri.
  4.  La  Commissione,  all'inizio e alla fine di ciascun semestre di
Presidenza della Comunita' europea, incontra una delegazione composta
dai  rappresentanti  italiani  al Parlamento europeo che rivestano la
carica di membro degli Uffici di  Presidenza  del  Parlamento,  delle
Commissioni e dei Gruppi parlamentari".
 Dopo l'articolo 126 sono inseriti i seguenti:
 "Art.  126-  bis.  -  1.  La  Commissione  speciale per le politiche
comunitarie e le Commissioni  permanenti  possono  disporre  che,  in
relazione  a  proposte  della  Commissione  delle  Comunita' europee,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita', e in  previsione
dell'inserimento  delle  proposte  stesse  o  di  determinate materie
all'ordine del giorno del Consiglio delle  Comunita'  europee,  o  in
ordine  ad  affari  attinenti  agli  accordi  sulle  Comunita' o alle
attivita' di queste e dei loro organi, si  svolga  un  dibattito  con
l'intervento del Ministro competente.
  2.  Il  Presidente  trasmette  alla  Commissione  speciale  per  le
politiche comunitarie e, per il parere, alle  Commissioni  competenti
per  materia la relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia
al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione speciale
puo'  riferire  all'Assemblea,  allegando  i  pareri  espressi  dalle
Commissioni  competenti,  ovvero  approvare   risoluzioni   a   norma
dell'articolo 117.
  Art.  126-ter. - 1. Il disegno di legge comunitaria e' assegnato in
sede referente alla Commissione speciale per le politiche comunitarie
e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni
competenti per materia.
  2.  Entro  i  quindici  giorni successivi all'assegnazione ciascuna
Commissione  esamina  le  parti  del  disegno  di  legge  di  propria
competenza  e  conclude  con l'approvazione di una relazione e con la
nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della
Commissione.  Nello  stesso  termine  sono  trasmesse le relazioni di
minoranza presentate  in  Commissione.  Trascorso  tale  termine,  la
Commissione  speciale  puo'  in  ogni  caso  procedere nell'esame del
disegno di legge.
  3. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi
nella relazione di cui al comma  2,  e  si  ritengono  accolti  dalla
Commissione  speciale  salvo che questa non li respinga per motivi di
compatibilita'  con  la  normativa  comunitaria  o  per  esigenze  di
coordinamento generale.
  4. Nei successivi trenta giorni, la Commissione conclude il proprio
esame, predisponendo una relazione  generale  per  l'Assemblea,  alla
quale  sono allegate le relazioni di maggioranza delle Commissioni di
cui al comma 2,  che  possono  essere  illustrate  in  Assemblea  dai
rispettivi relatori".
 L'articolo 127 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Gli  atti  normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla
Commissione delle Comunita' europee o i progetti di  tali  atti,  non
appena  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita', sono
deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con  il
parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie.
  2.  Entro  il  termine  di trenta giorni, le Commissioni competenti
esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere  in  un
documento  finale  il  proprio avviso sulla opportunita' di possibili
iniziative. Il documento e' stampato e distribuito ed  e'  comunicato
dal  Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente
del Consiglio".
 Dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:
 "Art.  127-  bis.  -  1.  Le sentenze della Corte di Giustizia della
Comunita' economica europea sono  stampate,  distribuite  ed  inviate
alla  Commissione  competente per materia e alla Commissione speciale
per le politiche comunitarie.
  2.  Entro  il  termine  di  trenta giorni, la Commissione competene
esamina la  questione  con  l'intervento  di  un  rappresentante  del
Governo  e di un relatore designato dalla Commissione speciale per le
politiche comunitarie.
  3.  La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso
sulla necessita' di iniziative o adempimenti da parte delle autorita'
nazionali, indicandone i criteri informativi.
  4.  Il  documento  e' stampato e distribuito e viene comunicato dal
Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente  del
Consiglio.
  5.  Se  all'ordine  del  giorno  della Commissione si trovi gia' un
progetto  di  legge  sull'argomento,  o  questo  sia  presentato  nel
frattempo,  l'esame dovra' essere congiunto e non si applicano in tal
caso i commi 3 e 4".
  Le  presenti  modifiche  al regolamento entrano in vigore il giorno
stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                                                 Il Presidente: IOTTI
                  __________________________________
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   di
          disposizioni  del  regolamento  qui modificato, della quale
          restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alla deliberazione:
             Il  testo dell'art. 125 del regolamento della Camera dei
          deputati,  quale  risulta  a  seguito  della  modificazione
          approvata  dall'assemblea  nella seduta del 18 luglio 1990,
          soprariportata, e' il seguente:
             "Art.   125.   -  1.  Ogniqualvolta  alla  Camera  siano
          formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento
          europeo  e  di  risoluzioni  o raccomandazioni approvate da
          assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni
          della   Camera,  il  Presidente,  dopo  averne  fatto  dare
          annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il
          deferimento  alle Commissioni competenti per materia e, per
          il parere,  alla  Commissione  speciale  per  le  politiche
          comunitarie  e alla Commissione affari esteri e comunitari.
             2.  Su  richiesta  del  Governo, di un rappresentante di
          Gruppo o di un componente della delegazione  della  Camera,
          la  Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad
          un oratore per Gruppo. Il dibattito puo' concludersi con la
          votazione di una risoluzione a norma dell'art. 117".