Considerato   che,  a  seguito  delle  modifiche  introdotte  nella
regolamentazione   comunitaria    concernente    il    prelievo    di
corresponsabilita'  sul  latte  bovino,  risulta necessario prevedere
nuove prescrizioni per l'applicazione di tale normativa,  e'  emanata
la  presente  circolare che sostituisce integralmente la circolare n.
21 del 14 dicembre 1989, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1990, e si applica a decorrere
dalla campagna 1990-91.
                             Paragrafo 1
  1. Ai fini dell'applicazione del prelievo di corresponsabilita' sul
latte bovino, si  considerano  situate  nelle  zone  svantaggiate  le
aziende  che  hanno  la stalla ubicata nelle zone delimitate ai sensi
dell'art. 3, paragrafo 4 e 5 della direttiva CEE n. 75/268.
  2.  Le  aziende  che  hanno almeno il 50% della superficie agricola
utile situata all'interno di tali zone sono assimilate  alle  aziende
di cui al punto precedente.
                             Paragrafo 2
  1.   Il   prelievo   di   corresponsabilita'  puo'  essere  versato
annualmente dalle imprese che producono Grana Padano  e/o  Parmigiano
Reggiano  e  che  saldano una volta l'anno il conto dei versamenti al
produttore,  anche  se  trasformano  o   cedono   per   una   diversa
utilizzazione  una  parte del latte, purche' tale parte non superi il
15% del latte raccolto.
  2.  Il  prelievo  puo'  essere versato per ogni trimestre dell'anno
solare dalle imprese che dimostrino di aver acquistato nel  1976  una
quantita' media giornaliera di latte non superiore a 1.500 kg.
  3. Possono versare il prelievo trimestralmente anche le imprese che
dimostrino di produrre esclusivamente formaggi la cui stagionatura e'
di  almeno tre mesi e di aver acquistato nel 1976 una quantita' media
giornaliera di latte non superiore a 10.000 kg.
  4. Sono considerati formaggi con tre mesi di stagionatura:
   Provolone e cacio cavallo;
   Asiago e formaggi assimilabili;
   Montasio e formaggi assimilabili.
  5.  Le imprese che intendono avvalersi della facolta' di effettuare
i versamenti per ogni  trimestre  dell'anno  solare  devono  chiedere
l'autorizzazione   ai   competenti   assessorati   regionali,   o  ai
corrispondenti organi provinciali per le provincie autonome.
  6.  Per  le  imprese  indicate nel punto tre del presente paragrafo
l'autorizzazione deve essere rinnovata prima dell'inizio  di  ciascun
trimestre dell'anno solare.
  7.  Le  imprese  che  producono, oltre ai formaggi Grana Padano e/o
Parmigiano Reggiano, anche formaggi con  tre  mesi  di  stagionatura,
possono    soltanto    chiedere    l'autorizzazione   ad   effettuare
trimestralmente i versamenti.
  8.  In  tutti  gli altri casi le imprese devono versare il prelievo
mensilmente.
  9.  Il versamento annuale deve essere effettuato entro il 14 maggio
successivo alla fine dell'anno in causa.
  10.  I  versamenti  trimestrali  e mensili devono essere effettuati
entro  il  quarantacinquesimo  giorno  dalla  scadenza  del  relativo
periodo.
                             Paragrafo 3
  1.  Le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  9  del  decreto-legge  n.
282/1978, redatte secondo  i  fac-simile  allegati  1,  2  e  3,  con
allegata   copia   della  ricevuta  di  versamento  del  prelievo  di
corresponsabilita' sul latte  bovino,  vanno  inviate,  al  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste - Direzione generale della tutela
economica dei prodotti agricoli - Divisione III, immediatamente  dopo
che   e'   stato   effettuato   il   versamento   del   prelievo   di
corresponsabilita'  e  comunque  entro  i  termini  stabiliti   dagli
articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 1822/77.
  2.   Le   imprese   preventivamente   autorizzate,  che  effettuano
trimestralmente i versamenti dei prelievi riscossi,  devono  allegare
alla  dichiarazione,  redatta secondo il fac-simile allegato 2, copia
dell'autorizzazione rilasciata  dai  competenti  organi  regionali  o
provinciali  ai sensi dei punti cinque o sei del precedente paragrafo
2.
  3.  Le  imprese  che, ai sensi del precedente paragrafo 2, punto 1,
intendono effettuare un unico versamento annuale, devono  dichiarare,
sotto la loro personale responsabilita', di trovarsi nelle condizioni
di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1822/77;  tale
dichiarazione,  redatta  secondo  il  fac-simile  allegato  4, dovra'
essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma  o  telex  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, all'inizio di
ogni anno civile di conferimento del latte e comunque non oltre il 15
marzo.
   4.  Le  imprese  che non provvedono ad inviare la dichiarazione di
cui al precedente punto 3 nei termini ivi indicati, devono effettuare
i  versamenti una volta al mese nel rispetto dei termini previsti dal
punto 10 del precedente paragrafo 2.
                             Paragrafo 4
  1.  Tutto  il  latte  trasferito  tra imprese, anche se proveniente
dall'estero,  deve   essere   accompagnato   da   una   dichiarazione
dell'impresa   venditrice  redatta  in  conformita'  all'art.  6  del
decreto-legge n. 282/1978.
  2.  Tale prescrizione riguarda anche il latte soggetto, a qualsiasi
titolo, al prelievo ridotto, od esente dal prelievo medesimo.
                             Paragrafo 5
  1.  Per  beneficiare  della  riduzione  di  prelievo prevista per i
produttori che dispongono  di  un  quantitativo  di  riferimento  non
superiore   a   60.000   kg   gli  interessati  devono  redigere  una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  (allegato   5),
indicando espressamente:
   di  essere  titolare  di  un quantitativo di riferimento, ai sensi
dell'art. 5-quater del regolamento CEE n.  804/68,  non  superiore  a
60.000 kg;
   di aver prodotto nella propria azienda il latte per il quale viene
richiesto il prelievo ridotto,  specificando  la  precisa  ubicazione
dell'azienda (localita', comune, provincia).
  2.  La dichiarazione deve essere consegnata all'impresa acquirente,
che, accertatane la completezza, applica il prelievo ridotto.
  3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' devono essere
custodite dalle imprese acquirenti  e  tenute  a  disposizione  degli
organi di controllo.
                             Paragrafo 6
  1.  Tutti coloro che usufruiscono dell'aiuto al latticello ai sensi
del regolamento CEE n. 1105/68 devono dimostrare  di  aver  adempiuto
agli  obblighi  derivanti dalla applicazione degli articoli 5 e 6 del
regolamento CEE n. 1822/78  inviando  all'A.I.M.A.,  unitamente  alla
domanda di liquidazione dell'aiuto:
   copia  della  ricevuta  del  versamento del prelievo effettuato in
rapporto alla quantita' di latticello per il quale si chiede l'aiuto,
nel caso del singolo allevatore;
   dichiarazione  di aver trattenuto l'importo del prelievo sul latte
raccolto e/o acquistato, con la relativa ricevuta di versamento,  per
le  cooperative  e i burrifici privati che producono burro acquistato
e/o ritirano latte e creme di latte;
   dichiarazione  dalla quale risulti che per la produzione del burro
non viene utilizzato latte acquistato direttamente dagli  allevatori,
per  quei burrifici che impiegano creme e/o latte acquistato da altre
imprese. La dichiarazione deve essere vistata  dall'organo  regionale
designato  ai  controlli  ai  sensi  del cap. III della circolare del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 190 del 22 aprile 1978.
  2.   Qualora   si   tratti   di  imprese  che  si  avvalgono  della
autorizzazione di cui all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento CEE  n.
1822/77 per il versamento annuale del prelievo di corresponsabilita',
sara' sufficiente una dichiarazione  dell'impresa  interessata  dalla
quale risulti l'impegno a versare l'intero importo del prelievo entro
il 14 maggio successivo alla fine dell'anno in causa.
   Roma, 27 giugno 1990
                                                 Il Ministro: MANNINO