Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte nella regolamentazione comunitaria concernente il prelievo di corresponsabilita' sul latte bovino, risulta necessario prevedere nuove prescrizioni per l'applicazione di tale normativa, e' emanata la presente circolare che sostituisce integralmente la circolare n. 21 del 14 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1990, e si applica a decorrere dalla campagna 1990-91. Paragrafo 1 1. Ai fini dell'applicazione del prelievo di corresponsabilita' sul latte bovino, si considerano situate nelle zone svantaggiate le aziende che hanno la stalla ubicata nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 e 5 della direttiva CEE n. 75/268. 2. Le aziende che hanno almeno il 50% della superficie agricola utile situata all'interno di tali zone sono assimilate alle aziende di cui al punto precedente. Paragrafo 2 1. Il prelievo di corresponsabilita' puo' essere versato annualmente dalle imprese che producono Grana Padano e/o Parmigiano Reggiano e che saldano una volta l'anno il conto dei versamenti al produttore, anche se trasformano o cedono per una diversa utilizzazione una parte del latte, purche' tale parte non superi il 15% del latte raccolto. 2. Il prelievo puo' essere versato per ogni trimestre dell'anno solare dalle imprese che dimostrino di aver acquistato nel 1976 una quantita' media giornaliera di latte non superiore a 1.500 kg. 3. Possono versare il prelievo trimestralmente anche le imprese che dimostrino di produrre esclusivamente formaggi la cui stagionatura e' di almeno tre mesi e di aver acquistato nel 1976 una quantita' media giornaliera di latte non superiore a 10.000 kg. 4. Sono considerati formaggi con tre mesi di stagionatura: Provolone e cacio cavallo; Asiago e formaggi assimilabili; Montasio e formaggi assimilabili. 5. Le imprese che intendono avvalersi della facolta' di effettuare i versamenti per ogni trimestre dell'anno solare devono chiedere l'autorizzazione ai competenti assessorati regionali, o ai corrispondenti organi provinciali per le provincie autonome. 6. Per le imprese indicate nel punto tre del presente paragrafo l'autorizzazione deve essere rinnovata prima dell'inizio di ciascun trimestre dell'anno solare. 7. Le imprese che producono, oltre ai formaggi Grana Padano e/o Parmigiano Reggiano, anche formaggi con tre mesi di stagionatura, possono soltanto chiedere l'autorizzazione ad effettuare trimestralmente i versamenti. 8. In tutti gli altri casi le imprese devono versare il prelievo mensilmente. 9. Il versamento annuale deve essere effettuato entro il 14 maggio successivo alla fine dell'anno in causa. 10. I versamenti trimestrali e mensili devono essere effettuati entro il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del relativo periodo. Paragrafo 3 1. Le dichiarazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 282/1978, redatte secondo i fac-simile allegati 1, 2 e 3, con allegata copia della ricevuta di versamento del prelievo di corresponsabilita' sul latte bovino, vanno inviate, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, immediatamente dopo che e' stato effettuato il versamento del prelievo di corresponsabilita' e comunque entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 1822/77. 2. Le imprese preventivamente autorizzate, che effettuano trimestralmente i versamenti dei prelievi riscossi, devono allegare alla dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato 2, copia dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali o provinciali ai sensi dei punti cinque o sei del precedente paragrafo 2. 3. Le imprese che, ai sensi del precedente paragrafo 2, punto 1, intendono effettuare un unico versamento annuale, devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1822/77; tale dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato 4, dovra' essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telex al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, all'inizio di ogni anno civile di conferimento del latte e comunque non oltre il 15 marzo. 4. Le imprese che non provvedono ad inviare la dichiarazione di cui al precedente punto 3 nei termini ivi indicati, devono effettuare i versamenti una volta al mese nel rispetto dei termini previsti dal punto 10 del precedente paragrafo 2. Paragrafo 4 1. Tutto il latte trasferito tra imprese, anche se proveniente dall'estero, deve essere accompagnato da una dichiarazione dell'impresa venditrice redatta in conformita' all'art. 6 del decreto-legge n. 282/1978. 2. Tale prescrizione riguarda anche il latte soggetto, a qualsiasi titolo, al prelievo ridotto, od esente dal prelievo medesimo. Paragrafo 5 1. Per beneficiare della riduzione di prelievo prevista per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento non superiore a 60.000 kg gli interessati devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (allegato 5), indicando espressamente: di essere titolare di un quantitativo di riferimento, ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68, non superiore a 60.000 kg; di aver prodotto nella propria azienda il latte per il quale viene richiesto il prelievo ridotto, specificando la precisa ubicazione dell'azienda (localita', comune, provincia). 2. La dichiarazione deve essere consegnata all'impresa acquirente, che, accertatane la completezza, applica il prelievo ridotto. 3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' devono essere custodite dalle imprese acquirenti e tenute a disposizione degli organi di controllo. Paragrafo 6 1. Tutti coloro che usufruiscono dell'aiuto al latticello ai sensi del regolamento CEE n. 1105/68 devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento CEE n. 1822/78 inviando all'A.I.M.A., unitamente alla domanda di liquidazione dell'aiuto: copia della ricevuta del versamento del prelievo effettuato in rapporto alla quantita' di latticello per il quale si chiede l'aiuto, nel caso del singolo allevatore; dichiarazione di aver trattenuto l'importo del prelievo sul latte raccolto e/o acquistato, con la relativa ricevuta di versamento, per le cooperative e i burrifici privati che producono burro acquistato e/o ritirano latte e creme di latte; dichiarazione dalla quale risulti che per la produzione del burro non viene utilizzato latte acquistato direttamente dagli allevatori, per quei burrifici che impiegano creme e/o latte acquistato da altre imprese. La dichiarazione deve essere vistata dall'organo regionale designato ai controlli ai sensi del cap. III della circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 190 del 22 aprile 1978. 2. Qualora si tratti di imprese che si avvalgono della autorizzazione di cui all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1822/77 per il versamento annuale del prelievo di corresponsabilita', sara' sufficiente una dichiarazione dell'impresa interessata dalla quale risulti l'impegno a versare l'intero importo del prelievo entro il 14 maggio successivo alla fine dell'anno in causa. Roma, 27 giugno 1990 Il Ministro: MANNINO