IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITAE DELL'INTERNO
Visto l'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce
l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
Visto in particolare il comma quanto dello stesso art. 132 del
citato testo unico come sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo
1988, n. 111, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con
proprio decreto di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della
sanita' e dell'interno, gli strumenti e le procedure al fine di
consentire agli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137
del predetto testo unico di effettuare l'accertamento in caso di
incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 10 agosto 1988,
di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei
trasporti in base al quale, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo 1988,
n. 111, nella parte che modifica l'art. 132 del citato testo unico,
si considera in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo il
conducente che risulti avere un tasso alcoolemico pari o superiore a
0,g/1 (0,8 grammi per litro);
Vista la comunicazione n. 3498/4630 inviata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Considerato che l'Istituto superiore di sanita' ha confermato la
validita' del sistema indiretto di valutazione del tasso alcoolemico
mediante la misura della concentrazione dell'alcool nell'aria
alveolare espirata;
Tenuto conti degli studi effettuati e della esperienza accumulata
circa la correlazione esistente fra concentrazione di alcool nel
sangue e concentrazione di alcool nell'aria alveolare;
Considerato che il parametro che, in ogni caso, rileva lo stato di
ebbrezza e' la concentrazione alcoolemica e che pertanto in questa
forma deve essere espresso il risultato, indipendentemente dal metodo
di misura;
Tenuto conto della formulazione dell'art. 1 del succitato decreto
del Ministro della sanita' del 10 agosto 1988 nonche' delle
tolleranze delle apparecchiature da utilizzare;
Considerato che il soggetto che presenti una concentrazione
alcoolemica uguale o superiore al limite suindicato e' considerato in
stato di ebbrezza ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge 18
marzo 1988, n. 111, per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2 di tale articolo;
Considerata la necessita' di individuare gli strumenti e le
procedure atti a consentire gli accertamenti da parte degli organi
preposti;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza
generale del 19 aprile 1990 ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Considerato che il Consiglio di Stato ha suggerito, fra l'altro, di
consentire, in aggiunta alla prova mediante etilometro, anche la
prova ematica;
Ritenuto che tale suggerimento non appare allo stato assecondabile
in quanto, come evidenziato dall'Istituto superiore di sanita', i
tempi di decadimento della concentrazione alcoolemica sono
estremamente variabili e possono presentare variazioni significative
anche nell'arco di 20/30 minuti primi e pertanto non sono
compatibili, nel loro complesso, con quelli ulteriori, necessari per
la successiva acquisizione della prova ematica;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza con strumenti, ai sensi
dell'art. 132, comma quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 17 della
legge 18 marzo 1988, n. 111, si effettua mediante l'analisi dell'aria
alveolare espirata: qualora in base al valore della concentrazione di
alcool nell'aria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica
corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene
ritenuto in stato di ebbrezza.
2. Detta concentrazione dovra' risultare da almeno due
determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5
minuti.
3. Nel procedere a predetti accertamenti, ovvero qualora si
provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta
fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella
notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura
penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di
ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla
condotta di guida.
Si ritiene opportuno precisare che le domande di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto qui pubblicato, debbono
essere inviate dalle case costruttrici interessate
all'omologazione degli strumenti per l'accertamento del
tasso alcoolemico, al seguente indirizzo:
MINISTERO DEI TRASPORTI - Centro superiore ricerche
prove autoveicoli e dispositivi della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione - Via di Settebagni n. 333 -
00183 ROMA.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 111/1988 reca: "Norme sulla istituzione
della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per
il conseguimento delle patenti di guida e per la
prevenzione e la sicurezza stradale". L'art. 132 del testo
unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, sostituito dall'art. 17, comma 1, della predetta legge
n. 111/1988, e' cosi' formulato:
"Art. 132 (Guida in stato di ebbrezza). - 1. E' vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il
fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino
ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene
immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed
inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo
verbale, al prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto,
entro quarantotto ore dal ricevimento, puo' disporre la
sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvede
alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori
accertamenti in base ai quali disporre successivamente la
sospensione stessa. In caso di piu' violazioni nel corso di
un anno la sospensione e' disposta, con la medesima
procedura, fino a sei mesi.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo
indicato dall'interessato o fino ala piu' vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psico-fisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui
all'art. 137 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento
con strumenti e procedure determinate con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei
lavori pubblici, della sanita' e dell'interno.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai
limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti,
l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma
4, il conducente e' punito, ove il fatto non costituisca
piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se
il fatto e' commesso in caso di incidente stradale, le
dette pene si applicano congiuntamente.
7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli ufficiali, funzionari e
agenti di cui al citato art. 137, salvo l'obbligo di cui
all'art. 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n.
685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del
conducente presso uno dei centri di cui all'art. 90 della
stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del
caso. Il referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali
provvedimenti di competenza".
- Il D.M. 10 agosto 1988 e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto
1988.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per quanto concerne l'art. 132 del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con D.P.R. n. 393/1959, sostituito dall'art. 17,
comma 1, della legge n. 111/88, si fa rinvio alla nota alle
premesse.
- Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
1. Entro quarantotto ore dall'acquisizione di un reato, la
polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico
ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri
elementi sino ad allora raccolti, indicanto le fonti di
prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la
relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le
generalita', il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che
siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti.
3. Se vi e' urgenza, la comunicazione della notizia di
un reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla
comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella
scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai
commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica
il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".