IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n. 358/1979 del 5 febbraio 1979 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/1987; Tenuto conto che sussistono le condizioni perche' le operazioni di aumento del titolo alcolometrico possano essere effettuate nella zona viticola C/I/b nonche' nelle zone C/II e C/III/B ricadenti nel territorio nazionale; Decreta: Articolo unico Nella zona vitivinicola C/I/b nonche' nelle zone vitivinicole C/II e C/III/B ricadenti nel territorio nazionale e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia dell'anno 1990. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' ed entro il limite massimo di due gradi come previsto dai regolamenti comunitari sopracitati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 23 luglio 1990 Il Ministro: MANNINO