Alle    amministrazioni   centrali
                                  dello Stato - Gabinetto - Direzioni
                                  generali del personale
                                  Alle  ragionerie centrali presso le
                                  suindicate amministrazioni
                                  Al Consiglio di Stato -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione pubblica
                                  Alla Presidenza del Senato della
                                  Repubblica
                                  Alla Presidenza della Camera dei
                                  deputati
  In  applicazione  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, sono state  rideterminate,  con  il
decreto  ministeriale  del  24 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990, a decorrere dal 1› luglio  1990,
le misure delle diarie di missione all'estero riportate nella tabella
B allegata al decreto stesso.
  In   stretta   aderenza   alle   esigenze  di  razionalizzazione  e
semplificazione del sistema, poste alla  base  del  predetto  decreto
presidenziale,  ed  in armonia con il nuovo ordinamento del personale
statale strutturato in "qualifiche funzionali", si  e'  avvertita  la
necessita'   di   apportare   taluni  correttivi  alle  modalita'  di
determinazione del trattamento di missione spettante.
  A  tal  fine  la  tabella  A  allegata  al  nuovo  decreto e' stata
modificata,  rispetto  all'analoga  precedente  tabella  allegata  al
decreto   del   12   giugno   1979,   per  tener  conto  delle  nuove
classificazioni di carattere giuridico  ed  economico  del  personale
statale   non   dirigente,  ordinato  non  piu'  con  il  sistema  di
progressione in carriera per qualifiche, ma per livelli funzionali  e
profili professionali.
  Per snellire il procedimento di liquidazione, le diarie di missione
di cui alla tabella B, sono state espresse in dollari USA per tutti i
paesi,  lasciando tuttora validi i criteri contenuti nella precedente
circolare n. 71 del 23 novembre 1974. A tali fini, ed allo  scopo  di
accelerare le fasi della liquidazione, si manifesta l'opportunita' di
provvedere  ad  attuare,  in   forma   programmatica,   un   apposito
procedimento di informatizzazione del sistema, compatibilmente con le
disponibilita' delle necessarie strutture.
  Va   da  se'  che  le  nuove  diarie  dovranno  applicarsi  per  la
liquidazione di missioni  il  cui  incarico  sia  stato  conferito  a
partire  dal 1› luglio 1990, nonche' per quelle che a tale data siano
ancora in corso di svolgimento ed a fronte delle  quali  siano  stati
corrisposti solo anticipi.
  Appare  utile puntualizzare che l'adeguamento delle diarie in esame
non dovra'  comportare  incrementi  degli  appositi  stanziamenti  di
bilancio  oltre  quelli derivanti dall'applicazione agli stessi degli
indici di inflazione programmata, eventualmente autorizzati  in  sede
di approvazione del bilancio di previsione annuale.
  Conseguentemente  le  amministrazioni interessate, per contenere la
spesa complessiva nell'ambito  dell'apposito  stanziamento,  dovranno
operare  con  la  massima  oculatezza  nell'autorizzare  incarichi di
missione all'estero, adottando - ove necessario - drastiche riduzioni
dei  predetti  incarichi,  con  una  rimodulazione  dei  programmi di
attivita' all'estero.
  Particolare attenzione deve essere posta nella fase di liquidazione
e pagamento del trattamento spettante.
  A tal proposito si rappresenta quanto segue:
   -  Per  il  rimborso  delle  spese  di  albergo,  sostenute per le
missioni  all'estero,  dovra'  essere  presentata  dagli  interessati
idonea  documentazione,  costituita dalla regolare fattura o ricevuta
fiscale rilasciata dall'albergo, cosi' come  espressamente  richiesto
dalla  norma di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, la
cui applicazione, prevista per  le  missioni  all'interno,  e'  stata
estesa anche agli incarichi di missione all'estero, con deliberazione
della Corte dei conti n. 1385 del 10 novembre 1983.
   -  In  base  alla  predetta disposizione non trova possibilita' di
rimborso  il  pernottamento  in  albergo  di  lusso.  Inoltre  la  1a
categoria  di albergo e' riconosciuta solo al personale con qualifica
dirigenziale ed a quello appartenente alla nona qualifica  funzionale
e qualifiche equiparate.
   -  Qualora  la  fattura  d'albergo  non  esponga  con  sufficiente
chiarezza tutti i dati necessari e, in  particolare,  non  offra  una
sicura  individuazione  della  categoria dell'albergo utilizzato, gli
interessati dovranno allegare alla documentazione  una  dichiarazione
probatoria  della  Rappresentanza  diplomatico-consolare  accreditata
presso il Paese estero in cui la missione e' stata espletata. In tali
termini  si  e' pronunciata la stessa Corte dei conti nella succitata
deliberazione,  precisando:  "Le  difficolta'  di  ordine   meramente
pratico, relative alla individuazione di un criterio di raffronto tra
il sistema delle categorie degli alberghi in Italia e quello  diverso
eventualmente  vigente  all'estero...  possono, d'altra parte, essere
superate con l'ausilio di eventuali intese con le singole  Ambasciate
accreditate presso i singoli Paesi".
   -  Per  quanto  concerne  il  rimborso  delle  spese di viaggio si
precisa che per i viaggi effettuati in treno e  su  navi  valgono  le
stesse  disposizioni  previste  per  il rimborso delle analoghe spese
sostenute per lo svolgimento di incarichi di missione all'interno del
territorio nazionale.
   - Per i viaggi in aereo e' consentito il rimborso del biglietto di
prima classe o classe superiore alla prima al personale con qualifica
di dirigente generale dello Stato e qualifiche piu' elevate.
   -  Al  personale  dirigente  delle restanti qualifiche, nonche' al
personale delle qualifiche funzionali nona ed ottava, e' riconosciuto
il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore
alla prima, identificabile, al momento nella classe c.d.  "business".
   -  Al personale, dalla prima alla settima qualifica funzionale, va
rimborsato il biglietto per la classe economica.
   -  Resta  inteso  che  il  rimborso in parola e' condizionato alla
presentazione del biglietto aereo, che e' l'unico titolo  valido  per
giustificare il relativo rimborso da parte dell'amministrazione.
   - A tutto il personale inviato in missione all'estero non compete,
in mancanza di una apposita norma,  alcun  rimborso  di  pasti,  come
invece  e' previsto per le missioni svolte all'interno del territorio
nazionale.
   -  Ai  docenti  accompagnatori  degli alunni, in occasione di gite
scolastiche all'estero, nell'ipotesi in cui gli stessi fruiscano  del
trattamento  gratuito  di  "mezza  pensione", non potendosi applicare
l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  1988,
n.  395,  che  prevede  il  rimborso  di due pasti nei limiti di lire
60.000 giornaliere, trattandosi di una norma applicabile solo  per  i
viaggi di servizio nel territorio nazionale, si deve applicare l'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1926, n.  941,
equiparando   la   "mezza   pensione"   al   trattamento  gratuito  e
conseguentemente riducendo la diaria spettante ad un quarto.
   -  Si  precisa,  infine,  che nessun aumento puo' essere apportato
alle indennita' integrative di cui all'art. 3 della  legge  8  luglio
1961,  n.  642,  commisurate  alle  diarie  di  missione, per effetto
dell'incremento che queste ultime  hanno  subito  con  il  richiamato
decreto  del  24  maggio  1990. Anzi, come e' stato precisato in fase
autorizzativa dalla competente  commissione  di  finanziamento  degli
Affari  Esteri,  le  indennita' integrative di cui trattasi, valutate
sulla  base  delle  diarie   vigenti   all'epoca,   dovranno   essere
riesaminate, per effetto della revisione delle diarie di base, con la
procedura prevista dal citato art. 3 della legge n. 642/1961, al fine
di valutare la congruita' delle relative misure.
  Quanto  sopra  al  fine di conseguire uniformita' di indirizzo, con
riserva di promuovere un'apposita iniziativa legislativa  finalizzata
al riordino generale di tutta la materia.
                                                   Il Ministro: CARLI