IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  2  maggio  1977,  n.  264,  con la quale e' stato
ratificato  l'accordo  relativo  ai  trasporti  internazionali  delle
derrate  deperibili  ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti
(A.T.P.), concluso a Ginevra il 1› settembre 1970;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
maggio 1979, n. 404, con il quale, in esecuzione della predetta legge
2  maggio  1977,  n.  264,  e'  stata  data  facolta' al Ministro dei
trasporti di autorizzare per l'effettuazione dei  controlli,  di  cui
all'allegato  1,  appendice 2 dell'accordo A.T.P., anche stazioni non
dipendenti dall'amministrazione statale;
  Vista la necessita' di adeguare la copertura dei costi di esercizio
secondo  quanto  gia'  praticato  dalle   stazioni   non   dipendenti
dall'amministrazione dello Stato;
  Visto  l'art. 18, terzo comma, della legge 1› dicembre 1986, n. 870
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre
1986),  con  il quale e' stato stabilito che con decreto del Ministro
dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del  tesoro,  puo'
essere  disposto  il  versamento  da  parte  degli  utenti di diritti
aggiuntivi per le operazioni di cui ai  numeri  4),  5)  e  6)  della
tabella  3  allegata  alla  legge  medesima,  quando queste richieste
richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature;
  Considerati e valutati i costi delle apparecchiature fisse e mobili
necessarie   per   la   climatizzazione   a   temperature    costanti
dell'ambiente  in  cui  debbono  essere eseguite le prove, del rapido
deterioramento a cui e' sottoposto il locale di prova a  causa  delle
quotidiane   variazioni   di   temperatura,   dell'energia  elettrica
necessaria  per  mantenere  le  temperature  di  prova  costanti   ed
indipendenti   dalle   variazioni   stagionali  e  giornaliere  della
temperatura dell'ambiente esterno per tutte le 24 ore che  mediamente
sono necessarie per la effettuazione di un prova;
  Tenuto  conto delle diverse caratteristiche d'ingombro dei veicoli,
che consentono di sottoporre contemporaneamente alla stessa prova uno
o  piu'  veicoli di dimensioni ridotte, e della diversa incidenza del
costo diretto di gestione quando la  prova  prosegue  anche  dopo  le
prime 24 ore;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  diritti  aggiuntivi di cui all'art. 18, terzo comma, della legge
1› dicembre 1986, n. 870, sono cosi' fissati:
    a)  veicoli  di  lunghezza  massima  inferiore  od uguale a metri
cinque:
    L.  1.000.000  per il primo giorno di prova della durata prevista
fino a 24 ore;
    L.  800.000 per ogni giorno di prova, successivo al primo, intero
o per frazione di giorno superiore a 3 ore;
    b)  veicoli  di  lunghezza  massima  superiore  a metri cinque ed
inferiore a metri otto:
    L.  1.450.000  per il primo giorno di prova della durata prevista
fino a 24 ore;
    L.  1.200.000  per  ogni  giorno  di  prova, successivo al primo,
intero o per frazione di giorno superiore a 3 ore;
    c) veicoli di lunghezza massima superiore a metri otto:
    L.  2.500.000  per il primo giorno di prova della durata prevista
fino a 24 ore;
    L.  2.000.000  per  ogni  giorno  di  prova, successivo al primo,
intero o per frazione di giorno superiore a 3 ore.