IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, con la quale e' stato ratificato l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.), concluso a Ginevra il 1 settembre 1970; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, con il quale, in esecuzione della predetta legge 2 maggio 1977, n. 264, e' stata data facolta' al Ministro dei trasporti di autorizzare per l'effettuazione dei controlli, di cui all'allegato 1, appendice 2 dell'accordo A.T.P., anche stazioni non dipendenti dall'amministrazione statale; Vista la necessita' di adeguare la copertura dei costi di esercizio secondo quanto gia' praticato dalle stazioni non dipendenti dall'amministrazione dello Stato; Visto l'art. 18, terzo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986), con il quale e' stato stabilito che con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, puo' essere disposto il versamento da parte degli utenti di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 allegata alla legge medesima, quando queste richieste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature; Considerati e valutati i costi delle apparecchiature fisse e mobili necessarie per la climatizzazione a temperature costanti dell'ambiente in cui debbono essere eseguite le prove, del rapido deterioramento a cui e' sottoposto il locale di prova a causa delle quotidiane variazioni di temperatura, dell'energia elettrica necessaria per mantenere le temperature di prova costanti ed indipendenti dalle variazioni stagionali e giornaliere della temperatura dell'ambiente esterno per tutte le 24 ore che mediamente sono necessarie per la effettuazione di un prova; Tenuto conto delle diverse caratteristiche d'ingombro dei veicoli, che consentono di sottoporre contemporaneamente alla stessa prova uno o piu' veicoli di dimensioni ridotte, e della diversa incidenza del costo diretto di gestione quando la prova prosegue anche dopo le prime 24 ore; Decreta: Art. 1. I diritti aggiuntivi di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sono cosi' fissati: a) veicoli di lunghezza massima inferiore od uguale a metri cinque: L. 1.000.000 per il primo giorno di prova della durata prevista fino a 24 ore; L. 800.000 per ogni giorno di prova, successivo al primo, intero o per frazione di giorno superiore a 3 ore; b) veicoli di lunghezza massima superiore a metri cinque ed inferiore a metri otto: L. 1.450.000 per il primo giorno di prova della durata prevista fino a 24 ore; L. 1.200.000 per ogni giorno di prova, successivo al primo, intero o per frazione di giorno superiore a 3 ore; c) veicoli di lunghezza massima superiore a metri otto: L. 2.500.000 per il primo giorno di prova della durata prevista fino a 24 ore; L. 2.000.000 per ogni giorno di prova, successivo al primo, intero o per frazione di giorno superiore a 3 ore.