IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particolare, l'art. 72 della suddetta legge;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
  Visto, in particolare, l'art. 68 della suddetta legge;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre 1984, di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  rilasciate  all'impresa  "La Fondiaria - Compagnia di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.", con sede in  Firenze  (anche
denominata "La Fondiaria assicurazioni S.p.a.);
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre 1984, di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  rilasciate  alla  "Italia  assicurazioni S.p.a.", con
sede in Genova;
  Vista  l'istanza in data 22 dicembre 1989, con la quale la predetta
La Fondiaria assicurazioni S.p.a., ha  chiesto  l'approvazione  delle
deliberazioni  e  delle  condizioni  concernenti il trasferimento del
proprio complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio  dei
rami  danni  e  vita,  afferente  alla  sola  attivita'  assicurativa
diretta, alla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova;
  Vista  la  lettera  in data 10 luglio 1990, n. 001272, con la quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo  -  ISVAP,  ha  espresso  il  proprio favorevole parere in
merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;
  Ritenuto   che   per   il  trasferimento  del  complesso  aziendale
assicurativo di cui trattasi, ricorrano le condizioni previste  dalla
vigente normativa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui all'adunanza
del  consiglio  di  amministrazione   della   S.p.a.   La   Fondiaria
assicurazioni,   in   data   29   settembre   1989,   riguardanti  il
trasferimento  del  complesso  aziendale  della  stessa   S.p.a.   La
Fondiaria   assicurazioni,   afferente   all'attivita'   assicurativa
diretta, comprensivo dell'intero portafoglio dei  rami  danni  e  del
ramo vita, alla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova.