IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge; Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto, in particolare, l'art. 72 della suddetta legge; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; Visto, in particolare, l'art. 68 della suddetta legge; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate all'impresa "La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.", con sede in Firenze (anche denominata "La Fondiaria assicurazioni S.p.a.); Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla "Italia assicurazioni S.p.a.", con sede in Genova; Vista l'istanza in data 22 dicembre 1989, con la quale la predetta La Fondiaria assicurazioni S.p.a., ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio dei rami danni e vita, afferente alla sola attivita' assicurativa diretta, alla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova; Vista la lettera in data 10 luglio 1990, n. 001272, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio favorevole parere in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra; Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa; Decreta: Art. 1. Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui all'adunanza del consiglio di amministrazione della S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, in data 29 settembre 1989, riguardanti il trasferimento del complesso aziendale della stessa S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, afferente all'attivita' assicurativa diretta, comprensivo dell'intero portafoglio dei rami danni e del ramo vita, alla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova.