IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  l'ordinanza  del  10  luglio  1990  con  cui  il   tribunale
amministrativo regionale per il  Lazio  ha  sospeso  l'efficacia  del
decreto del Ministro della marina mercantile in data 30  marzo  1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990,  recante
misure tecniche per l'uso delle reti da posta derivanti; 
  Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio  di
Stato ha confermato la predetta ordinanza; 
  Considerato che la conseguente interruzione della  pesca  al  pesce
spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione,  specialmente  nel
Mezzogiorno; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
finanziarie per ridurre gli effetti  economici  negativi  conseguenti
alla sospensione dell'attivita' di pesca; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della marina mercantile, di  concerto  con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministero della marina mercantile e' autorizzato a  concedere
un'indennita' una tantum ai titolari di  licenze  di  pesca,  di  cui
all'articolo 4 della legge 17  febbraio  1982,  n.  41,  obbligati  a
sospendere l'attivita' di pesca con  l'attrezzo  denominato  rete  da
posta derivante. 
  2. L'ammontare dell'indennita' per ciascuna impresa e per i  membri
dell'equipaggio, nonche' le modalita' tecniche  di  erogazione  della
stessa indennita', sono fissati con decreto del Ministro della marina
mercantile.