IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di accelerare al massimo le procedure per l'esecuzione delle opere intese a far fronte all'emergenza idrica nella regione Campania; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire taluni termini in materia di adempimenti relativi alle emissioni inquinanti; Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, e' stato pubblicato il 30 luglio 1990 e cioe' alla scadenza dei termini prescritti per gli adempimenti da parte delle industrie; Considerato che si sono determinate ulteriori circostanze le quali hanno reso estremamente difficoltosi gli adempimenti predetti nei termini stabiliti dalla normativa in materia; Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' nello svolgimento dei compiti di amministrazione nei comuni colpiti da eventi sismici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per i problemi delle aree urbane, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al fine di superare nella regione Campania l'emergenza idrica, per le opere disposte con provvedimenti straordinari dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, le autorizzazioni, le concessioni, i pareri di competenza delle amministrazioni e degli enti statali, regionali, provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico interessato devono essere rilasciati entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta. 2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, convoca una conferenza delle amministrazioni, ivi comprese quelle degli enti locali e di ogni altro ente pubblico interessato, che assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine ai provvedimenti da rilasciare. 3. Le determinazioni assunte dalla conferenza devono risultare da apposito verbale, che tiene il luogo dei relativi provvedimenti. 4. Le stesse determinazioni sostituiscono, ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri ai quali si riferiscono. 5. Le norme del presente articolo si applicano, altresi', per le opere disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica in altre regioni, qualora la richiesta motivata dalla regione interessata sia stata accolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.