IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di accelerare al
massimo le procedure per l'esecuzione delle opere intese a far fronte
all'emergenza idrica nella regione Campania;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire taluni
termini in materia di adempimenti relativi alle emissioni inquinanti;
  Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio
1990, concernente le linee guida per il contenimento delle  emissioni
inquinanti  degli  impianti  industriali  e  la fissazione dei valori
minimi di emissione, e' stato pubblicato il 30 luglio  1990  e  cioe'
alla  scadenza  dei  termini  prescritti per gli adempimenti da parte
delle industrie;
  Considerato  che si sono determinate ulteriori circostanze le quali
hanno reso estremamente difficoltosi  gli  adempimenti  predetti  nei
termini stabiliti dalla normativa in materia;
  Ritenuta   infine   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
assicurare  la  continuita'  nello   svolgimento   dei   compiti   di
amministrazione nei comuni colpiti da eventi sismici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile e del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri per i problemi delle  aree  urbane,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, della sanita' e dell'ambiente;
                              E M A N A
                      il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine di superare nella regione Campania l'emergenza idrica,
per le opere disposte con provvedimenti straordinari dal Ministro per
il  coordinamento  della  protezione  civile,  le  autorizzazioni, le
concessioni, i pareri di competenza  delle  amministrazioni  e  degli
enti  statali, regionali, provinciali e comunali e di ogni altro ente
pubblico interessato devono essere rilasciati  entro  il  termine  di
giorni dieci dalla data della richiesta.
  2.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato,
convoca  una  conferenza  delle  amministrazioni, ivi comprese quelle
degli enti locali e di ogni  altro  ente  pubblico  interessato,  che
assume,  a  maggioranza, le determinazioni in ordine ai provvedimenti
da rilasciare.
  3.  Le  determinazioni assunte dalla conferenza devono risultare da
apposito verbale, che tiene il luogo dei relativi provvedimenti.
  4.  Le  stesse  determinazioni  sostituiscono,  ad ogni effetto, le
autorizzazioni, le concessioni ed i pareri ai quali si riferiscono.
  5.  Le  norme  del presente articolo si applicano, altresi', per le
opere disposte dal Ministro per  il  coordinamento  della  protezione
civile  per fronteggiare l'emergenza idrica in altre regioni, qualora
la richiesta motivata dalla regione interessata sia stata accolta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.