IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la grave situazione determinata nel Kuwait a seguito dell'occupazionedi questo Stato da parte di forze armate straniere; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure volte a vietare le alienazioni e gli atti che hanno per oggetto beni dello Stato del Kuwait; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalita' di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, allo Stato del Kuwait o a qualsiasi agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dallo Stato medesimo.