IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  grave  situazione  determinata  nel  Kuwait  a   seguito
dell'occupazionedi questo Stato da parte di forze armate straniere; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
volte a vietare le alienazioni e gli atti che hanno per oggetto  beni
dello Stato del Kuwait; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia  e
giustizia, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle
finanze, del tesoro e del commercio con l'estero; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Sono vietati  gli  atti  di  disposizione  e  le  transazioni  a
qualsiasi  titolo   effettuati,   concernenti   beni   mobili   anche
immateriali, beni immobili, aziende o altre  universalita'  di  beni,
valori  o  titoli  di  natura  finanziaria   o   valutaria   comunque
denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche 
tramite intermediari, allo Stato 
del Kuwait o a qualsiasi  agenzia,  ente  od  organismo  partecipato,
controllato o diretto dallo Stato medesimo.