IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441; Vista la deliberazione della giunta comunale di Scheggia e Pascelupo n. 248 del 30 novembre 1989 con cui il sindaco viene autorizzato a richiedere il finanziamento necessario alla realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto del capoluogo di Scheggia e delle frazioni di Belvedere, Campitello e Ponte Calcara e di cui al progetto approvato con atto di giunta comunale n. 91 del 30 agosto 1988; Vista la nota n. 3780 del 6 dicembre 1989 con la quale il sindaco di detto comune, in esecuzione della deliberazione di giunta n. 248 del 30 novembre 1989, quantifica le spese necessarie alla realizzazione delle opere in lire 1.100.000.000 e chiede il corrispondente finanziamento sui fondi di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 361 citato; Vista la relazione tecnica datata 30 novembre 1989 del tecnico comunale nella quale vengono descritte le ragioni che rendono improrogabile l'intervento e vengono elencate le opere necessarie a fronteggiare l'emergenza idrica in atto nel comune di Scheggia e Pascelupo; Ravvisata la necessita' di provvedere con urgenza, per ovviare alle carenze qualitative e quantitative nell'approvvigionamento idrico della popolazione di quel territorio; Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente con tele n. 6898/SI/AC del 25 maggio 1990; Sentito, in sede di esame istruttorio, il Ministero della sanita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' concesso al comune di Scheggia e Pascelupo un finanziamento di L. 1.100.000.000 per la realizzazione delle opere citate in premessa ed elencate nella documentazione tecnica.