IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  17  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
  Vista   la  deliberazione  della  giunta  comunale  di  Scheggia  e
Pascelupo n. 248 del 30  novembre  1989  con  cui  il  sindaco  viene
autorizzato   a   richiedere   il   finanziamento   necessario   alla
realizzazione   dei   lavori   di   adeguamento    e    potenziamento
dell'acquedotto  del  capoluogo  di  Scheggia  e  delle  frazioni  di
Belvedere, Campitello e Ponte Calcara e di cui al progetto  approvato
con atto di giunta comunale n. 91 del 30 agosto 1988;
  Vista  la  nota n. 3780 del 6 dicembre 1989 con la quale il sindaco
di detto comune, in esecuzione della deliberazione di giunta  n.  248
del   30   novembre   1989,   quantifica  le  spese  necessarie  alla
realizzazione  delle  opere  in  lire  1.100.000.000  e   chiede   il
corrispondente  finanziamento  sui  fondi  di  cui  all'art.  17  del
decreto-legge n. 361 citato;
  Vista  la  relazione  tecnica  datata  30 novembre 1989 del tecnico
comunale  nella  quale  vengono  descritte  le  ragioni  che  rendono
improrogabile  l'intervento  e vengono elencate le opere necessarie a
fronteggiare l'emergenza idrica in atto  nel  comune  di  Scheggia  e
Pascelupo;
  Ravvisata la necessita' di provvedere con urgenza, per ovviare alle
carenze qualitative  e  quantitative  nell'approvvigionamento  idrico
della popolazione di quel territorio;
  Acquisita  l'intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente  con  tele n.
6898/SI/AC del 25 maggio 1990;
  Sentito, in sede di esame istruttorio, il Ministero della sanita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  concesso  al comune di Scheggia e Pascelupo un finanziamento di
L. 1.100.000.000 per la realizzazione delle opere citate in  premessa
ed elencate nella documentazione tecnica.