IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visti   i  decreti  ministeriali  26  ottobre  1985,  e  successive
modifiche, con i quali e' stata regolamentata la pesca dei  molluschi
bivalvi con apparecchio turbosoffiante;
  Considerato  che, negli ultimi tempi, si e' notevolmente sviluppato
il sistema di traino dell'attrezzo a mezzo dell'uso dell'elica;
  Considerato  che  detto  sistema  ha  comportato  un  aumento della
superficie giornalmente dragata da ciascuna nave e quindi un  maggior
impatto  sul fondo marino rispetto al sistema tradizionale del traino
dell'attrezzo attraverso il recupero  del  cavo  dell'ancora  con  il
verricello;
  Considerata  la necessita' di prevedere che il traino dell'attrezzo
sia effettuato in maniera tale da ridurre l'azione sul fondo marino e
sulla risorsa oggetto di cattura;
  Sentiti il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica,
la commissione consultiva centrale  per  la  pesca  marittima  ed  il
Comitato  nazionale  per la gestione e la conservazione delle risorse
biologiche;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  traino  dell'attrezzo turbosoffiante per la pesca dei molluschi
bivalvi  deve  essere  effettuato  tramite  il  recupero   del   cavo
dell'ancora con il verricello.
  E'  vietato  il  recupero dell'attrezzo tramite l'azione dell'elica
sia a marcia avanti che a marcia indietro.