IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1985, e successive modifiche, con i quali e' stata regolamentata la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante; Considerato che, negli ultimi tempi, si e' notevolmente sviluppato il sistema di traino dell'attrezzo a mezzo dell'uso dell'elica; Considerato che detto sistema ha comportato un aumento della superficie giornalmente dragata da ciascuna nave e quindi un maggior impatto sul fondo marino rispetto al sistema tradizionale del traino dell'attrezzo attraverso il recupero del cavo dell'ancora con il verricello; Considerata la necessita' di prevedere che il traino dell'attrezzo sia effettuato in maniera tale da ridurre l'azione sul fondo marino e sulla risorsa oggetto di cattura; Sentiti il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica, la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche; Decreta: Art. 1. Il traino dell'attrezzo turbosoffiante per la pesca dei molluschi bivalvi deve essere effettuato tramite il recupero del cavo dell'ancora con il verricello. E' vietato il recupero dell'attrezzo tramite l'azione dell'elica sia a marcia avanti che a marcia indietro.