All'Istituto mobiliare italiano
                                  - Servizio
                                      ricerca applicata
                                       e, per conoscenza
                                    Alla segreteria del CIPI
  Ai  fini dell'istruttoria dei progetti di formazione presentati sia
in forma autonoma, sia collegati  a  progetti  di  ricerca  applicata
definiti autonomamente dai soggetti di cui all'art. 2, punto 1, della
legge  n.  46/82,  codesto  Istituto  vorra'  attenersi  ai  seguenti
criteri, definiti, con l'intervento del comitato tecnico-scientifico,
sulla base delle direttive dettate dalla  delibera  CIPI  27  ottobre
1988,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 273 del 21 novembre
1988.
  1.  "Personale in formazione" puo' considerarsi sia il personale in
attivita' presso il soggetto  proponente  non  in  forza  di  formale
rapporto di lavoro che il personale dipendente dallo stesso soggetto.
Tale personale  non  dovra'  aver  superato  i  29  anni  al  momento
dell'inserimentonel  progetto  di  formazione.  Non  e' consentita la
sostituzione  del  personale  dopo  l'inizio   delle   attivita'   di
formazione.  Le  attivita'  di formazione possono essere svolte anche
interamente all'estero.
  2.  Nella  previsione  delle  ricadute  occupazionali,  il soggetto
proponente  e'  tenuto  ad  indicare  le  posizioni   lavorative   da
ricoprire, precisando le mansioni delle nuove posizioni.
  3.  Il  programma  di  formazione,  avendo  per  oggetto esperienze
operative di attivita' di ricerca applicata unite all'approfondimento
di  conoscenze  specialistiche  e gestionali inerenti ad attivita' di
ricerca applicata, si considera collegato ad un progetto di R.A.,  ai
sensi  del  punto  5 delle direttive CIPI del 27 ottobre 1988, ove lo
stesso  riguardi,  sia  nella   esperienza   operativa,   sia   negli
approfondimenti  specialistici, tematiche e/o discipline strettamente
correlate al progetto di ricerca applicata.
  4. Si intende svolto prevalentemente nel Mezzogiorno un progetto di
formazione in cui i costi di formazione al Sud superino  il  50%  del
costo  complessivo ammissibile. Per costi di formazione al Sud devono
intendersi tutti quelli sostenuti per attivita' di formazione  svolte
presso Universita', strutture post-universitarie, societa' di ricerca
del Fondo  R.A.  del  Mezzogiorno  o  presso  laboratori,  centri  di
formazione  situati  nel  Mezzogiorno  dotati  di competenze idonee a
supportare il progetto di formazione.
  Laddove  alla  conclusione  del  progetto  i costi consuntivati non
consentano di confermare il requisito di svolgimento  prevalente  nel
Mezzogiorno   previsto   nelle   risultanze   istruttorie,   l'I.M.I.
sospendera' le erogazioni relative al progetto di formazione, dandone
comunicazione   a   questo  Ministero  per  l'adozione  dei  relativi
provvedimenti.
  5.   L'I.M.I.   trasmettera'   a  questo  Ministero  le  schede  di
preselezione nonche' le risultanze istruttorie relative  al  progetto
di formazione secondo le schede allegate (allegato 1, 1- bis e 2).
  6.  Per  i  progetti  di  attivita'  di  formazione  professionale,
pervenuti  entro  il  30  giugno  1990,  non  sara'   necessaria   la
preselezione.  La  data di retroattivita' dei costi e', in ogni caso,
quella  del  protocollo  I.M.I.  relativo  alla  presentazione  della
domanda.
  7.  Il  progetto di formazione e' ammissibile alle agevolazioni del
Fondo speciale per la ricerca applicata anche se concluso  alla  data
della   delibera  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, purche'  la  relativa  domanda  sia  stata
presentata all'I.M.I. all'avvio delle attivita' di formazione.
  8.  La gestione del contratto di finanziamento sara' effettuata con
le seguenti modalita':
    a)  viene corrisposta, a titolo di anticipo, la somma pari al 50%
dell'importo deliberato.
  L'I.M.I.  provvedera'  al versamento dell'anticipo, dopo la stipula
del  contratto,  entro  sessanta  giorni  dalla   dichiarazione   del
contraente  attestante l'effettivo inizio del progetto di formazione,
cioe' l'inizio del programma di formazione per tutti  i  partecipanti
previsti.
  Il  contraente  potra' richiedere il versamento dell'anticipo anche
quando l'inizio del progetto  di  formazione  abbia  riguardato  solo
parte dei formandi.
  In   tal   caso   l'anticipo  sara'  commisurato  ad  una  frazione
determinata dal rapporto fra il  numero  di  partecipanti  che  hanno
iniziato  il  programma  di  formazione  alla  data  di richiesta del
versamento ed il numero totale di partecipanti previsto;
    b)   il   contraente  e'  tenuto  a  comunicare  all'I.M.I.  ogni
variazione che intenda apportare al progetto di formazione.
  L'I.M.I. dovra' far presente a questo Ministero, per l'adozione dei
provvedimenti di competenza, tutte quelle variazioni che alterino  il
profilo originario del progetto di formazione;
    c)  nel  caso  di  interruzione  del  progetto  di formazione, il
beneficiario  del  finanziamento  e'  tenuto  a  darne  comunicazione
all'I.M.I. e a questo Ministero entro quindici giorni.
  Qualora  tale  interruzione  sia  giustificata  da  motivi  tecnici
inerenti il progetto di formazione ritenuti fondati  dall'I.M.I.,  il
contraente   dovra'   restituire  la  eventuale  quota  dell'anticipo
eccedente il finanziamento relativo ai costi ammissibili,  maggiorata
degli interessi al tasso previsto dal decreto ministeriale del Tesoro
per i finanziamenti del fondo R.A. Verranno comunque riconosciuti  al
soggetto  beneficiario  i costi ammissibili sostenuti fino al momento
della interruzione;
    d)  il  contraente,  a  conclusione  del  progetto di formazione,
trasmettera' all'I.M.I. una relazione tecnica sul  programma  svolto,
comprensiva  delle  schede  di valutazione dei partecipanti di cui al
punto 5.3 delle direttive CIPI del 27 ottobre 1988, n.  502,  nonche'
il dettaglio dei costi sostenuti.
  Il  pagamento  a  saldo  dell'importo  deliberato  sara' effettuato
dall'I.M.I., in una unica soluzione alla conclusione del progetto  di
formazione,   dopo   la   verifica   dell'adempimento   di  tutte  le
obbligazioni previste nell'apposito capitolato tecnico;
    e)  in  caso  di  inadempimento  del contraente alle obbligazioni
derivanti dal contratto di formazione, il contraente stesso e' tenuto
alla restituzione del doppio dell'anticipo;
    f)  il  contraente  costituisce garanzia per l'esatto adempimento
del contratto.
  Il valore della garanzia e' pari al doppio dell'anticipo.
                                                 Il Ministro: RUBERTI