All'Istituto mobiliare italiano - Servizio ricerca applicata e, per conoscenza Alla segreteria del CIPI Ai fini dell'istruttoria dei progetti di formazione presentati sia in forma autonoma, sia collegati a progetti di ricerca applicata definiti autonomamente dai soggetti di cui all'art. 2, punto 1, della legge n. 46/82, codesto Istituto vorra' attenersi ai seguenti criteri, definiti, con l'intervento del comitato tecnico-scientifico, sulla base delle direttive dettate dalla delibera CIPI 27 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1988. 1. "Personale in formazione" puo' considerarsi sia il personale in attivita' presso il soggetto proponente non in forza di formale rapporto di lavoro che il personale dipendente dallo stesso soggetto. Tale personale non dovra' aver superato i 29 anni al momento dell'inserimentonel progetto di formazione. Non e' consentita la sostituzione del personale dopo l'inizio delle attivita' di formazione. Le attivita' di formazione possono essere svolte anche interamente all'estero. 2. Nella previsione delle ricadute occupazionali, il soggetto proponente e' tenuto ad indicare le posizioni lavorative da ricoprire, precisando le mansioni delle nuove posizioni. 3. Il programma di formazione, avendo per oggetto esperienze operative di attivita' di ricerca applicata unite all'approfondimento di conoscenze specialistiche e gestionali inerenti ad attivita' di ricerca applicata, si considera collegato ad un progetto di R.A., ai sensi del punto 5 delle direttive CIPI del 27 ottobre 1988, ove lo stesso riguardi, sia nella esperienza operativa, sia negli approfondimenti specialistici, tematiche e/o discipline strettamente correlate al progetto di ricerca applicata. 4. Si intende svolto prevalentemente nel Mezzogiorno un progetto di formazione in cui i costi di formazione al Sud superino il 50% del costo complessivo ammissibile. Per costi di formazione al Sud devono intendersi tutti quelli sostenuti per attivita' di formazione svolte presso Universita', strutture post-universitarie, societa' di ricerca del Fondo R.A. del Mezzogiorno o presso laboratori, centri di formazione situati nel Mezzogiorno dotati di competenze idonee a supportare il progetto di formazione. Laddove alla conclusione del progetto i costi consuntivati non consentano di confermare il requisito di svolgimento prevalente nel Mezzogiorno previsto nelle risultanze istruttorie, l'I.M.I. sospendera' le erogazioni relative al progetto di formazione, dandone comunicazione a questo Ministero per l'adozione dei relativi provvedimenti. 5. L'I.M.I. trasmettera' a questo Ministero le schede di preselezione nonche' le risultanze istruttorie relative al progetto di formazione secondo le schede allegate (allegato 1, 1- bis e 2). 6. Per i progetti di attivita' di formazione professionale, pervenuti entro il 30 giugno 1990, non sara' necessaria la preselezione. La data di retroattivita' dei costi e', in ogni caso, quella del protocollo I.M.I. relativo alla presentazione della domanda. 7. Il progetto di formazione e' ammissibile alle agevolazioni del Fondo speciale per la ricerca applicata anche se concluso alla data della delibera del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, purche' la relativa domanda sia stata presentata all'I.M.I. all'avvio delle attivita' di formazione. 8. La gestione del contratto di finanziamento sara' effettuata con le seguenti modalita': a) viene corrisposta, a titolo di anticipo, la somma pari al 50% dell'importo deliberato. L'I.M.I. provvedera' al versamento dell'anticipo, dopo la stipula del contratto, entro sessanta giorni dalla dichiarazione del contraente attestante l'effettivo inizio del progetto di formazione, cioe' l'inizio del programma di formazione per tutti i partecipanti previsti. Il contraente potra' richiedere il versamento dell'anticipo anche quando l'inizio del progetto di formazione abbia riguardato solo parte dei formandi. In tal caso l'anticipo sara' commisurato ad una frazione determinata dal rapporto fra il numero di partecipanti che hanno iniziato il programma di formazione alla data di richiesta del versamento ed il numero totale di partecipanti previsto; b) il contraente e' tenuto a comunicare all'I.M.I. ogni variazione che intenda apportare al progetto di formazione. L'I.M.I. dovra' far presente a questo Ministero, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tutte quelle variazioni che alterino il profilo originario del progetto di formazione; c) nel caso di interruzione del progetto di formazione, il beneficiario del finanziamento e' tenuto a darne comunicazione all'I.M.I. e a questo Ministero entro quindici giorni. Qualora tale interruzione sia giustificata da motivi tecnici inerenti il progetto di formazione ritenuti fondati dall'I.M.I., il contraente dovra' restituire la eventuale quota dell'anticipo eccedente il finanziamento relativo ai costi ammissibili, maggiorata degli interessi al tasso previsto dal decreto ministeriale del Tesoro per i finanziamenti del fondo R.A. Verranno comunque riconosciuti al soggetto beneficiario i costi ammissibili sostenuti fino al momento della interruzione; d) il contraente, a conclusione del progetto di formazione, trasmettera' all'I.M.I. una relazione tecnica sul programma svolto, comprensiva delle schede di valutazione dei partecipanti di cui al punto 5.3 delle direttive CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, nonche' il dettaglio dei costi sostenuti. Il pagamento a saldo dell'importo deliberato sara' effettuato dall'I.M.I., in una unica soluzione alla conclusione del progetto di formazione, dopo la verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste nell'apposito capitolato tecnico; e) in caso di inadempimento del contraente alle obbligazioni derivanti dal contratto di formazione, il contraente stesso e' tenuto alla restituzione del doppio dell'anticipo; f) il contraente costituisce garanzia per l'esatto adempimento del contratto. Il valore della garanzia e' pari al doppio dell'anticipo. Il Ministro: RUBERTI