IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  17  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  municipale  del  comune di
Massarosa n. 822 in data 5 settembre 1989 con  la  quale  il  sindaco
viene autorizzato a chiedere un finanziamento di L. 2.200.000.000 per
provvedere al ripristino ed alla bonifica della discarica dei rifiuti
solidi  urbani  posta in localita' "Pioppogatto" in frazione di Piano
del  Quercione,  a  causa  del  grave  pericolo  ambientale  da  essa
costituito  sul  territorio  comunale e della vulnerabilita' del sito
interessato;
  Vista  la  nota  n.  13242  dell'11  settembre  1989 del sindaco di
Massarosa in esecuzione della deliberazione di giunta sopracitata;
  Vista  la  nota  n.  412  dell'8  settembre  1989  con cui l'unita'
sanitaria locale  denuncia,  tra  gli  effetti  del  permanere  della
situazione  in  atto, possibili incendi nell'area della discarica con
l'emissione di gas tossici, nonche'  la  presenza  di  percolati  che
potrebbero  non  solo  raggiungere  la  zona  palustre  del  lago  di
Massaciuccoli che risulta pertanto  minacciata,  ma  anche  penetrare
nella  falda  immediatamente  sottostante per la assoluta mancanza di
impermeabilizzazione del fondo della discarica stessa;
  Vista  la  relazione  tecnica  con  la  descrizione  delle opere di
bonifica da eseguirsi;
  Ravvisata  la  necessita' di intervenire rapidamente onde eliminare
il grave pericolo che oggi la  discarica  rappresenta  per  l'aspetto
igienico-sanitario e per l'ambiente;
  Acquisita  l'intesa  con  il  Ministero  dell'ambiente con telex n.
9436/SI/AC del 30 luglio 1990;
  Sentito il Ministero della sanita' in sede di esame istruttorio;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  concesso  al  comune  di  Massarosa,  in provincia di Lucca, un
finanziamento di L. 2.200.000.000 per la  realizzazione  delle  opere
indicate  in  premessa,  dichiarate  di pubblica utilita', urgenti ed
indifferibili.